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Sentenza n.1794 del 22 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto della richiesta di permesso di soggiorno - condanna per ricettazione, commercio di prodotti falsi e violazione dell'art. 6 T.U.I.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Stabilito Samaritani, Stefano Lorenzetti, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Pisa del 14.05.2011, notificato in data 22.06.2011, che disponeva il rigetto della richiesta di p.d.s. perche' il ***** (alias ***), nato in Senegal (Thor) in data ***, con decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Lucca, divenuta in data 29.05.1998, veniva condannato per "ricettazione", "commercio di prodotti falsi" e "violazione dell'art. 6 T.U.I.".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore e di Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che con ricorso notificato e depositato ritualmente lo straniero ***** ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per emersione lavoro subordinato per l’esistenza di una condanna, sotto l’alias di *****, alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 3420,00 di multa per il reato di commercio di prodotti falsi , ricettazione e violazione delle norme del testo unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione emessa dal G.I.P. di Lucca;

Ritenuto che parte ricorrente deduce un unico articolato motivo con il quale, pur ammettendo che la fattispecie penale per la quale lo straniero è stato condannato rientri nella previsione normativa sull’emersione, sostiene l’irragionevolezza e non proporzionalità di una previsione che non consenta all’Amministrazione alcuna valutazione sulla rilevanza e pericolosità sociale della condotta in violazione anche del principio di pari trattamento derivante dall’applicazione di un meccanismo di mero automatismo e rileva, quindi, l’incostituzionalità della norma applicata richiamando in proposito la questioni di costituzionalità sollevata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto che il ricorso può essere deciso, previa conversione del rito, con sentenza in forma semplificata e che in tal senso è stato dato avviso alle parti;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato anche nella prospettata questione di costituzionalità, posto che la normativa in materia di emersione accede a un procedimento di regolarizzazione che per il suo carattere eccezionale è connotato dalla discrezionalità delle scelte del Legislatore in ordine ai presupposti di fatto e alle condizioni giuridiche ai quali la regolarizzazione è soggetta;

Considerato che sul punto di diritto in questione il Collegio ritiene sufficiente richiamarsi alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e richiamate nel ricorso non ritenendo sussistenti profili che possano superare la manifesta infondatezza dei rilievi mossi alle disposizioni dell’art. 1-ter, comma 13, della legge 102 del 2009;

Considerato, pertanto, che nella valutazione dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione l’Amministrazione di PS , in presenza di una condanna ostativa quale, in particolare, quella di ricettazione subita dal ricorrente nel 2008, non possiede alcuna discrezionalità nella valutazione della pericolosità del soggetto e/o della gravità della condotta criminale;

Considerato che, come pacificamente ammesso da parte ricorrente, il reato di ricettazione per il quale è stato condannato il ricorrente rientra nella previsione degli artt. 380 e 381 c.p.p. e pertanto osta alla regolarizzazione del medesimo ricorrente;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2000,00 oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 22 Novembre 2011

 
 
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