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Sentenza n. 1885 del 7 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2010, proposto da: ***** rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio eletto presso Marco Noci in Firenze, via Vittorio Emanuele II 173;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto n. 2179/09 di rigetto del ricorso gerarchico sul rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Firenze di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento con il quale la locale Questura ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Tanto sulla scorta della sentenza di condanna inflitta all’interessato dalla Corte d’appello di Firenze per i reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen., e 4, co. 3, l. n. 110/1975, ritenuta automaticamente ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno in forza di quanto disposto dall’art. 26, co. 7 bis, del TU sull’immigrazione.

Il sig. ***** deduce, tra l’altro, la violazione ed errata interpretazione dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dell’atto impugnato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

Con l'ordinanza n. 1056 del 24 novembre 2010 veniva respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Il ricorso merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l’art. 5, co. 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

La norma, introdotta dall'art. 1, d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della Direttiva comunitaria 2003/86/CE, impone, dunque, all’Amministrazione una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo previste in materia di rilascio di permessi di soggiorno, anche alla luce di elementi come la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 213; T.A.R. Toscana, sez. II, 10 novembre 2009, n. 6566).

Il provvedimento in questione, come denunciato dal ricorrente, appare, sotto tale profilo, carente di motivazione e di istruttoria, recando unicamente l’indicazione della sentenza di condanna riportata dall’interessato ed ignorando totalmente la lunga permanenza di quest’ultimo in Italia, risalente al 1998, senza che venga compiuta alcuna delle valutazioni imposte dalla legge in ordine alla situazione di lungo soggiornante attribuibile al deducente, anche con riferimento alla situazione lavorativa o all'esistenza di legami sociali e familiari (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 ottobre 2011, n. 1513).

Pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, fatte salve le successive determinazioni adottabili dall'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi in motivazione precisati.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011

 
 
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