Dec. n. 130

Depositata il

14 Febbraio 2007

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 15/2006, proposto da BABAJ Valjeta, rappresentato e difeso dallĠavv. Carla Pennetta, anche domiciliataria in Perugia,  alla Via F.lli Pellas, n. 119;

CONTRO

 la Questura di Perugia e il Ministero dellĠinterno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;

per lĠannullamento

del decreto del Questore di Perugia Cat.A/12/05/Imm./OD emesso in data 24 febbraio 2005, nonchŽ di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, data per letta la relazione del Cons. Carlo Luigi Cardoni, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO   E   DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina albanese, impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, oppostogli dalla Questura di Perugia.

La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in base allĠautorizzazione al lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo n. 32083 in data 18 dicembre 2003 per lĠassunzione, come lavoratrice stagionale, da parte di una ditta di Santa Vittoria dĠAlba (CN).

Invece, a sostegno della istanza di rinnovo ha segnalato lĠassunzione a tempo indeterminato da parte di una ditta di Trevi (PG).

Ci˜ senza l'autorizzazione della suddetta Direzione per cui non sussisterebbero i requisiti richiesti dallĠart. 38, 4Ħ, d.P.R. 394/1999, per la conversione del permesso stagionale in quello per lavoro subordinato ordinario.

2. Il provvedimento risulta notificato in data 10 marzo 2005, mentre il ricorso  stato notificato in data 28 dicembre 2005.

La ricorrente chiede la rimessione in termini e deduce censure cos“ sintetizzabili:

a - violazione degli articoli 2, comma 6, del T.U. di cui al d.lgs. 286/1998 e 3 del regolamento di attuazione, poichŽ il decreto, redatto in lingua italiana, non  stato tradotto in lingua albanese nŽ in altra lingua conosciuta dalla straniera.

b - violazione degli articoli 24, del T.U. citato, 38 del d.P.R. 394/1999, 5, commi 4 e 5, 22, comma 11 del medesimo T.U., nonchŽ difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto sussisterebbero i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, svolgendo la ricorrente attivitˆ lavorativa lecita e comunque essendo sopraggiunti elementi tali da consentire il rinnovo.

c - violazione dellĠobbligo di avviso di avvio del procedimento (articolo 10-bis della legge 241/1990), che ha impedito la presentazione di osservazioni.

3. Resiste lĠAmministrazione, controdeducendo ed eccependo la tardivitˆ del ricorso.

4.  L'eccezione va disattesa.

Questo Tribunale ha infatti costantemente affermato che la omessa traduzione in un lingua conosciuta dallo straniero non inficia il provvedimento, ma determina la rimessione in termini ai fini della tempestivitˆ dellĠimpugnazione.

Pertanto, va respinta la doglianza sub a, ma accordata la rimessione in termini.

Non rileva in contrario, la non plausibilitˆ del difetto di conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, poichŽ il disposto della legge sullĠobbligo di traduzione  inequivoco.

Parimenti non rileva il fatto che la ricorrente abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo (cure mediche e nascita del figlio), trattandosi dellĠesercizio del diverso diritto ad usufruire dellĠassistenza sanitaria, che presuppone una situazione ed una manifestazione di volontˆ ontologicamente diverse da quelle che qui rilevano le quali postulano una pi approfondita conoscenza della lingua e del quadro normativo.

5. Tanto premesso, con riguardo al merito, va anzitutto precisato che :

- ai sensi dellĠarticolo 24, comma 4, del T.U. di cui al d.lgs 286/1998, ÒIl lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu˜, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioniÓ.

- ai sensi dellĠarticolo 21, comma 1, ÒL'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4Ó; mentre, ai sensi dellĠarticolo 38, comma 7, del d.P.R. 394/1999, ÒI lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno ÉÓ).

Dunque, la normativa consente al lavoratore straniero la conversione del permesso di soggiorno (cio, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in costanza di validitˆ del permesso di soggiorno per lavoro stagionale), subordinandola alla circostanza di avere ÒrispettatoÓ (adempiuto) le previsioni del permesso di soggiorno (ivi compreso il ÒrientroÓ nel Paese di provenienza al termine della stagione) ed alla positiva verifica della capienza delle quote di ingresso.

Orbene, la ricorrente fruiva di un regolare permesso stagionale, per cui deve ritenersi che lĠunico presupposto della fattispecie effettivamente mancante al momento della presentazione della domanda di conversione/rinnovo, fosse il rilascio, previa verifica della capienza delle quote dĠingresso, di unĠautorizzazione al lavoro intestata al nuovo datore di lavoro per lĠinstaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. LĠarticolo 5, comma 5, del T.U., prevede che ÒIl permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (É) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabiliÓ.

Questo Tribunale ha giˆ affermato (sent. 24 febbraio 2006, n. 64 e 18 maggio 2006 n. 304) che allĠarticolo 5, comma 5 cit., deve attribuirsi una portata generale  limitata, consistente nel consentire, qualora non sussistano condizioni preclusive (quali quelle considerate dallĠarticolo 4, comma 3, del T.U.),  che un elemento/requisito ritenuto necessario dalla legge, possa ritenersi utile al rilascio/rinnovo del permesso ancorchŽ non esistente al momento della richiesta, ma maturato o documentato dallo straniero solo successivamente.

Ora, il rinnovo di unĠautorizzazione al lavoro, relativamente ad un lavoratore giˆ presente ed occupato sul territorio italiano, non sembra costituire unĠipotesi molto distante dalla Òmera irregolaritˆ amministrativaÓ, considerata comunque sanabile dallĠarticolo 5, citato. Tanto pi, se si tiene conto che, nel caso della ricorrente, si tratta in sostanza di modificare il datore di lavoro e la durata del rapporto, essendo questo non pi stagionale.

In ogni caso, la fattispecie rientra tra quelle che consentono, allĠAmministrazione di tener conto degli Òelementi sopraggiuntiÓ (cfr. TAR Umbria n. 304/2006 cit; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706) e tale previsione va riferita non soltanto ai dati mancanti al momento della domanda ed in seguito forniti dallĠinteressato, ma anche a quelli che egli ha la possibilitˆ di produrre, una volta reso edotto della carenza riscontrata nella sua domanda.

Tanto considerato, si rileva che, anche se lĠarticolo 10-bis della legge 241/1990, (introdotto dall'art. 6 L.n. 15/2004, in G.U. 21 febbraio 2005 n. 42), invocato dalla ricorrente,  entrato in vigore poco dopo (8 marzo 2006) l'emanazione del provvedimento impugnato la considerazione dei principi di leale cooperazione avrebbe comunque dovuto indurre a comunicare allĠinteressata la mancanza del presupposto (l'autorizzazione al lavoro) cos“ da consentire l'integrazione dell'istanza entro un termine stabilito.

In questa stessa prospettiva, non pu˜ inoltre ignorarsi il fatto che la valutazione dell'istanza in questione  stata effettuata nei mesi durante i quali  stato predisposto ed emanato, il nuovo decreto sui flussi per lĠanno 2005, (D.P.C.M. 17 dicembre 2004 in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005) e che pertanto lĠapertura di una fase partecipativa appariva una soluzione agevolmente percorribile.

8. In conclusione, il ricorso devĠessere accolto, analogamente a quanto giˆ deciso con la citata sentenza n. 304/2006, in una fattispecie quasi identica.

In conseguenza, lĠAmministrazione consentirˆ al ricorrente la presentazione, entro un termine congruo, dellĠautorizzazione al lavoro, anche con riferimento ad un diverso datore di lavoro perchŽ nelle more del giudizio questo potrebbe anche essere mutato.

Le spese possono essere compensate considerata la particolaritˆ della fattispecie in relazione ad un quadro normativo non sempre chiaro..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dellĠUmbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007, con lĠintervento dei magistrati:

Avv. Pier Giorgio   Lignani                        Presidente

Avv. Annibale        Ferrari                         Consigliere

Dott. Carlo Luigi    Cardoni                       Consigliere,est.

LĠESTENSORE                             IL PRESIDENTE      

 

F.to Carlo Luigi Cardoni                                     F.to Pier Giorgio Lignani

 

 

IL SEGRETARIO

F.to Rossella Cardoni