Dec. n.
130 Depositata
il 14
Febbraio 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 15/2006, proposto da BABAJ Valjeta,
rappresentato e difeso dallĠavv. Carla Pennetta, anche domiciliataria in
Perugia, alla Via F.lli Pellas, n.
119;
la Questura
di Perugia e il Ministero dellĠinterno, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;
per lĠannullamento
del decreto del Questore di Perugia
Cat.A/12/05/Imm./OD emesso in data 24 febbraio 2005, nonch di ogni altro atto
presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, data
per letta la relazione del Cons. Carlo Luigi Cardoni, uditi i difensori delle
parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E
DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina albanese, impugna il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, oppostogli dalla Questura di
Perugia.
La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in base
allĠautorizzazione al lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo n.
32083 in data 18 dicembre 2003 per lĠassunzione, come lavoratrice stagionale,
da parte di una ditta di Santa Vittoria dĠAlba (CN).
Invece, a sostegno della istanza di rinnovo ha
segnalato lĠassunzione a tempo indeterminato da parte di una ditta di Trevi
(PG).
Ci senza l'autorizzazione della suddetta
Direzione per cui non sussisterebbero i requisiti richiesti dallĠart. 38, 4Ħ,
d.P.R. 394/1999, per la conversione del permesso stagionale in quello per
lavoro subordinato ordinario.
2. Il provvedimento risulta notificato in data 10 marzo 2005, mentre il
ricorso stato notificato in data 28 dicembre 2005.
La ricorrente chiede la rimessione in termini e
deduce censure cos sintetizzabili:
a - violazione degli articoli 2, comma 6, del T.U.
di cui al d.lgs. 286/1998 e 3 del regolamento di attuazione, poich il decreto,
redatto in lingua italiana, non stato tradotto in lingua albanese n in altra
lingua conosciuta dalla straniera.
b - violazione degli articoli 24, del T.U. citato,
38 del d.P.R. 394/1999, 5, commi 4 e 5, 22, comma 11 del medesimo T.U., nonch
difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto sussisterebbero i
presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, svolgendo la ricorrente
attivit lavorativa lecita e comunque essendo sopraggiunti elementi tali da
consentire il rinnovo.
c - violazione dellĠobbligo di avviso di avvio del
procedimento (articolo 10-bis della legge 241/1990), che ha impedito la
presentazione di osservazioni.
3. Resiste lĠAmministrazione, controdeducendo ed eccependo la tardivit del
ricorso.
4. L'eccezione va disattesa.
Questo Tribunale ha infatti costantemente
affermato che la omessa traduzione in un lingua conosciuta dallo straniero non
inficia il provvedimento, ma determina la rimessione in termini ai fini della
tempestivit dellĠimpugnazione.
Pertanto, va respinta la doglianza sub a, ma
accordata la rimessione in termini.
Non rileva in contrario, la non plausibilit del
difetto di conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, poich
il disposto della legge sullĠobbligo di traduzione inequivoco.
Parimenti non rileva il fatto che la ricorrente
abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno ad altro
titolo (cure mediche e nascita del figlio), trattandosi dellĠesercizio del
diverso diritto ad usufruire dellĠassistenza sanitaria, che presuppone una
situazione ed una manifestazione di volont ontologicamente diverse da quelle
che qui rilevano le quali postulano una pi approfondita conoscenza della
lingua e del quadro normativo.
5. Tanto premesso, con riguardo al merito, va anzitutto precisato che :
- ai sensi dellĠarticolo 24, comma 4, del T.U.
di cui al d.lgs 286/1998, ÒIl lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Pu, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioniÓ.
- ai sensi dellĠarticolo 21, comma 1, ÒL'ingresso
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e
di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4Ó; mentre, ai sensi dellĠarticolo 38, comma 7, del
d.P.R. 394/1999, ÒI lavoratori stranieri che hanno
fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono
autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale,
ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29, possono richiedere
alla questura il rilascio del permesso di soggiorno ÉÓ).
Dunque, la normativa consente
al lavoratore straniero la conversione del permesso di soggiorno (cio, il
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in costanza di
validit del permesso di soggiorno per lavoro stagionale), subordinandola alla
circostanza di avere ÒrispettatoÓ (adempiuto) le previsioni del permesso di
soggiorno (ivi compreso il ÒrientroÓ nel Paese di provenienza al termine della
stagione) ed alla positiva verifica della capienza delle quote di ingresso.
Orbene, la ricorrente fruiva
di un regolare permesso stagionale, per cui deve ritenersi che lĠunico
presupposto della fattispecie effettivamente mancante al momento della
presentazione della domanda di conversione/rinnovo, fosse il rilascio, previa
verifica della capienza delle quote dĠingresso, di unĠautorizzazione al lavoro
intestata al nuovo datore di lavoro per lĠinstaurazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
7. LĠarticolo 5, comma 5, del T.U., prevede che ÒIl permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano
o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato (É) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che
ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative
sanabiliÓ.
Questo Tribunale ha gi affermato (sent. 24
febbraio 2006, n. 64 e 18 maggio 2006 n. 304) che allĠarticolo 5, comma 5 cit.,
deve attribuirsi una portata generale
limitata, consistente nel consentire, qualora non sussistano condizioni
preclusive (quali quelle considerate dallĠarticolo 4, comma 3, del T.U.), che un elemento/requisito ritenuto
necessario dalla legge, possa ritenersi utile al rilascio/rinnovo del permesso
ancorch non esistente al momento della richiesta, ma maturato o documentato
dallo straniero solo successivamente.
Ora, il rinnovo di unĠautorizzazione
al lavoro, relativamente ad un lavoratore gi presente ed occupato sul
territorio italiano, non sembra costituire unĠipotesi molto distante dalla
Òmera irregolarit amministrativaÓ, considerata comunque sanabile dallĠarticolo
5, citato. Tanto pi, se si tiene conto che, nel caso della ricorrente, si
tratta in sostanza di modificare il datore di lavoro e la durata del rapporto,
essendo questo non pi stagionale.
In ogni caso, la fattispecie rientra
tra quelle che consentono, allĠAmministrazione di tener conto degli Òelementi
sopraggiuntiÓ (cfr. TAR Umbria n. 304/2006 cit; TAR Piemonte, II, 30 marzo
2004, n. 706) e tale previsione va riferita non soltanto ai dati mancanti al
momento della domanda ed in seguito forniti dallĠinteressato, ma anche a quelli
che egli ha la possibilit di produrre, una volta reso edotto della carenza
riscontrata nella sua domanda.
Tanto considerato, si rileva che, anche se
lĠarticolo 10-bis della legge 241/1990, (introdotto dall'art. 6 L.n. 15/2004,
in G.U. 21 febbraio 2005 n. 42), invocato dalla ricorrente, entrato in vigore
poco dopo (8 marzo 2006) l'emanazione del provvedimento impugnato la
considerazione dei principi di leale cooperazione avrebbe comunque dovuto
indurre a comunicare allĠinteressata la mancanza del presupposto
(l'autorizzazione al lavoro) cos da consentire l'integrazione dell'istanza
entro un termine stabilito.
In questa stessa prospettiva, non pu
inoltre ignorarsi il fatto che la valutazione dell'istanza in questione stata
effettuata nei mesi durante i quali stato predisposto ed emanato, il nuovo
decreto sui flussi per lĠanno 2005, (D.P.C.M. 17 dicembre 2004 in G.U. n. 26
del 2 febbraio 2005) e che pertanto lĠapertura di una fase partecipativa
appariva una soluzione agevolmente percorribile.
8. In conclusione, il ricorso devĠessere accolto,
analogamente a quanto gi deciso con la citata sentenza n. 304/2006, in una
fattispecie quasi identica.
In conseguenza, lĠAmministrazione
consentir al ricorrente la presentazione, entro un termine congruo, dellĠautorizzazione
al lavoro, anche con riferimento ad un diverso datore di lavoro perch nelle
more del giudizio questo potrebbe anche essere mutato.
Le spese possono essere compensate
considerata la particolarit della fattispecie in relazione ad un quadro normativo
non sempre chiaro..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
dellĠUmbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie
e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sar eseguita dallĠAmministrazione ed depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 24 gennaio 2007, con lĠintervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
F.to Carlo Luigi
Cardoni
F.to Pier Giorgio Lignani
IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni