SENTENZA N. 1060 DEL 04/02/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 9746 del 2010,

proposto da AAAAA/SSSSS rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

 

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

Silenzio-rifiuto sull'istanza di emersione da lavoro irregolare ex l.n . 102/09 - articolo 117 cpa

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il cittadino extracomunitario, odierno ricorrente, riferisce che in data 2.9.2009 sarebbe stata presentata in suo favore una domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presso lo Sportello unico per lĠImmigrazione.

 

Il presente ricorso, con il quale viene dedotta la censura di violazione dellĠarticolo 2 della L. 241/90,  diretto avverso il silenzio rifiuto: lĠAmministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione.

 

Deve essere esaminata, in linea preliminare, lĠeccezione di inammissibilitˆ del ricorso dedotta dellĠAvvocatura erariale con la memoria di costituzione, relativa alla carenza di legittimazione del cittadino straniero: la procedura di emersione sarebbe un procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nellĠambito del quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione ai sensi dellĠarticolo 1 ter comma 1 della L. 102/09.

 

LĠeccezione  fondata.

 

La procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della L. 241/90.

 

Anche la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dellĠistruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tantĠ vero che la rinuncia allĠistanza di emersione comporta lĠarchiviazione della pratica;

 

In conclusione essendo il datore di lavoro lĠunico interlocutore dellĠAmministrazione nel procedimento di emersione, ed essendo il cittadino extracomunitario soltanto il destinatario del provvedimento di emersione dei cui effetti beneficia deve ritenersi, quindi, che la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto possa essere configurata soltanto per il datore di lavoro;

 

E ci˜  peraltro, dimostrato dal fatto che dal ritardo nella definizione della pratica di emersione non deriva comunque un pregiudizio apprezzabile per il cittadino straniero, il quale nelle more della procedura pu˜ continuare a svolgere il proprio lavoro e non  passibile di espulsione dal territorio nazionale.

 

Nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dellĠAmministrazione, essendo giˆ stato inviato il preavviso di diniego al datore di lavoro -- atteso che in sede istruttoria  stato accertato che il cittadino straniero aveva prestato servizio alle sue dipendenze per un solo giorno -- senza che il datore di lavoro abbia fatto pervenire allĠAmministrazione alcuna osservazione al riguardo.

 

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.

 

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2011

 

IL SEGRETARIO