SENTENZA N. 1060 DEL 04/02/2011 – TAR
LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
9746 del 2010,
proposto da AAAAA/SSSSS rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma,
via della Giuliana,32;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Silenzio-rifiuto sull'istanza di emersione
da lavoro irregolare ex l.n . 102/09 - articolo 117 cpa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
21 dicembre 2010 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il cittadino extracomunitario, odierno
ricorrente, riferisce che in data 2.9.2009 sarebbe stata presentata in suo
favore una domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09
presso lo Sportello unico per lĠImmigrazione.
Il presente ricorso, con il quale viene
dedotta la censura di violazione dellĠarticolo 2 della L. 241/90, diretto avverso il silenzio
rifiuto:
lĠAmministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia
passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione.
Deve essere esaminata, in linea preliminare,
lĠeccezione di inammissibilit del ricorso dedotta dellĠAvvocatura erariale con
la memoria di costituzione, relativa alla carenza di legittimazione del
cittadino straniero: la procedura di emersione sarebbe un procedimento
attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nellĠambito del quale il
cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse
procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione ai
sensi dellĠarticolo 1 ter comma 1 della L. 102/09.
LĠeccezione fondata.
La procedura di emersione risulta attivabile
soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I.
intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per
ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex articolo
10 bis della L. 241/90.
Anche la stipulazione del contratto di
soggiorno (in caso di esito positivo dellĠistruttoria) dipende esclusivamente
dal datore di lavoro, tantĠ vero che la rinuncia allĠistanza di emersione comporta lĠarchiviazione
della pratica;
In conclusione essendo il datore di lavoro
lĠunico interlocutore dellĠAmministrazione nel procedimento di emersione, ed essendo il cittadino
extracomunitario soltanto il destinatario del provvedimento di emersione dei cui effetti beneficia
deve ritenersi, quindi, che la legittimazione ad impugnare il silenzio
rifiuto
possa essere configurata soltanto per il datore di lavoro;
E ci peraltro, dimostrato dal fatto che dal
ritardo nella definizione della pratica di emersione non deriva comunque un
pregiudizio apprezzabile per il cittadino straniero, il quale nelle more della
procedura pu continuare a svolgere il proprio lavoro e non passibile di
espulsione dal territorio nazionale.
Nel caso di specie non si ravvisa neppure la
colpevole inerzia dellĠAmministrazione, essendo gi stato inviato il preavviso
di diniego al datore di lavoro -- atteso che in sede istruttoria stato
accertato che il cittadino straniero aveva prestato servizio alle sue
dipendenze per un solo giorno -- senza che il datore di lavoro abbia fatto
pervenire allĠAmministrazione alcuna osservazione al riguardo.
Ritenuto, pertanto di dover dichiarare
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO