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Sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio rifiuto - Domanda di emersione del lavoro irregolare ex L. 102/09

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2010, proposto da
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro


Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


SILENZIO-RIFIUTO SULL'ISTANZA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE EX L. N. 102/09 - ART. 117 CPA

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il cittadino extracomunitario, odierno ricorrente, riferisce che in data 21.9.2009 sarebbe stata presentata in suo favore una domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il presente ricorso, con il quale viene dedotta la censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, è diretto avverso il silenzio rifiuto: l’Amministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione.

Deve essere esaminata, in linea preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dell’Avvocatura erariale con la memoria di costituzione, relativa alla carenza di legittimazione del cittadino straniero: la procedura di emersione sarebbe un procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nell’ambito del quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 ter comma 1 della L. 102/09.

L’eccezione è fondata.

La procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90.

Anche la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

In conclusione essendo il datore di lavoro l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione, ed essendo il cittadino extracomunitario soltanto il destinatario del provvedimento di emersione dei cui effetti beneficia deve ritenersi, quindi, che la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto possa essere configurata soltanto per il datore di lavoro;

E ciò è peraltro, dimostrato dal fatto che dal ritardo nella definizione della pratica di emersione non deriva comunque un pregiudizio apprezzabile per il cittadino straniero, il quale nelle more della procedura può continuare a svolgere il proprio lavoro e non è passibile di espulsione dal territorio nazionale.

Nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dell’Amministrazione, essendo già stato inviato il preavviso di diniego al datore di lavoro -- atteso che in sede istruttoria è stato accertato che il cittadino straniero aveva prestato servizio alle sue dipendenze per un solo giorno -- senza che il datore di lavoro abbia fatto pervenire all’Amministrazione alcuna osservazione al riguardo.

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 4 Febbraio 2011

 
 
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