SENTENZA N. 320 DEL 31/01/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 2472
del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Flora Antonaci, Galyna Romanyuk, rappresentate
e difese dall'avv. Giulia De Domenico, con domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, via Fontana 11;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di
Milano, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca per l'istanza di
emersione ex L. 102/2009, provvedimento che, ad oggi, non stato notificato n
consegnato alle ricorrenti, ma di cui le stesse hanno appreso l'esistenza
tramite la comunicazione della Prefettura di Milano del 26.07.2010.(prot.
Emers. Revoca 30/2010) ma consegnato alla signora AAAAA/FFFFF in data
11.08.2010;
del provvedimento di rifiuto dell'istanza
di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 23.7.2010, provvedimento che ad oggi,
non stato ancora notificato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
28 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti impugnavano il diniego
dellĠistanza di regolarizzazione presentata da AAAAA/FFFFF in favore di
RRRRR/GGGGG basato sul fatto che esisteva a suo carico unĠinammissibilit
nello spazio Schengen inserita dallĠUngheria e che scadeva in data 7.10.2011.
Di conseguenza ha rigettato anche lĠistanza
presentata dalla RRRRR/GGGGG di concessione del permesso di soggiorno.
Il ricorso presenta un unico motivo che
lamenta la violazione degli articoli 2,comma 1, e 3 L. 241\90 nonch dellĠarticolo 24
Cost. poich
i provvedimenti non sono stati notificati alle ricorrenti con violazione delle
norme sulla partecipazione procedimentale.
Alla camera di consiglio del 23.11.2010 le
ricorrenti chiedevano un rinvio del ricorso poich stavano cercando di ottenere
una cancellazione della segnalazione Schengen.
In occasione delĠodierna camera di consiglio
facevano presente che previo pagamento di una sanzione pecuniaria avevano
ottenuto la cancellazione della segnalazione in questione.
Il Ministero dellĠInterno si costituito in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non fondato.
La circostanza che i provvedimenti non siano
stati ancora notificati alle parti non motivo di illegittimit degli stessi
poich fino a quando gli stessi non vengano portati a legale conoscenza degli
interessati non decorrono i termini per la loro impugnazione.
La previsione di cui allĠarticolo 1
ter,comma 13,D.L. 78\2009 prevede in maniera chiara che non possibile
procedere alla sanatoria dei lavoratori extracomunitari che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Nel caso in esame non possono valere le
considerazioni che in genere vengono svolte in relazione alla normale valenza
che le segnalazioni Schengen hanno nel nostro ordinamento; qui non si tratta di
fare ordinarie valutazioni di ammissibilit dellĠingresso di un lavoratore
straniero in base ai normali canali previsti dalla legge, ma siamo di fronte ad
una procedura di sanatoria che per sua natura ha presupposti pi rigorosi e che
ben pu prevedere cause ostative che nella fisiologia dei procedimenti in
materia di immigrazioni non sono previsti.
Sul punto vedasi la sentenza del Tar
Abruzzo Pescara nr. 242\2010 la cui massima afferma:
"La richiesta di emersione dal lavoro
irregolare presentata da un straniero ai sensi dell'articolo 1-ter, d.l. 1Ħ
luglio 2009 n. 78, pu legittimamente essere motivata con riferimento alla circostanza
che il lavoratore straniero era stato segnalato da altro Stato al Sistema
Informativo Schengen (S.I.S.), non dovendo l'Amministrazione svolgere in merito
un'ulteriore attivit di verifica delle ragioni della segnalazione a mezzo
della acquisizione presso lo Stato estero della documentazione utile a
dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.Ó.
La esistenza di questa causa ostativa sufficiente per motivare
il provvedimento che sul punto assume natura vincolata e non rileva la
successiva cancellazione ottenuta dalla lavoratrice da regolarizzare poich
comunque al momento della presentazione della domanda, che quello da tener
presente per valutare le condizioni di ammissibilit della stessa,
lĠinammissibilit sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione di
Schengen
esisteva.
Il ricorso va respinto, ma la novit della
questione pu giustificare la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 31/01/2011
IL SEGRETARIO