SENTENZA N. 320 DEL 31/01/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flora Antonaci, Galyna Romanyuk, rappresentate e difese dall'avv. Giulia De Domenico, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 11;

 

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del decreto di revoca per l'istanza di emersione ex L. 102/2009, provvedimento che, ad oggi, non  stato notificato n consegnato alle ricorrenti, ma di cui le stesse hanno appreso l'esistenza tramite la comunicazione della Prefettura di Milano del 26.07.2010.(prot. Emers. Revoca 30/2010) ma consegnato alla signora AAAAA/FFFFF in data 11.08.2010;

 

del provvedimento di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 23.7.2010, provvedimento che ad oggi, non  stato ancora notificato;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti impugnavano il diniego dellĠistanza di regolarizzazione presentata da AAAAA/FFFFF in favore di RRRRR/GGGGG basato sul fatto che esisteva a suo carico unĠinammissibilitˆ nello spazio Schengen inserita dallĠUngheria e che scadeva in data 7.10.2011.

 

Di conseguenza ha rigettato anche lĠistanza presentata dalla RRRRR/GGGGG di concessione del permesso di soggiorno.

 

Il ricorso presenta un unico motivo che lamenta la violazione degli articoli 2,comma 1, e 3 L. 241\90 nonchŽ dellĠarticolo 24 Cost. poichŽ i provvedimenti non sono stati notificati alle ricorrenti con violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.

 

Alla camera di consiglio del 23.11.2010 le ricorrenti chiedevano un rinvio del ricorso poichŽ stavano cercando di ottenere una cancellazione della segnalazione Schengen.

 

In occasione delĠodierna camera di consiglio facevano presente che previo pagamento di una sanzione pecuniaria avevano ottenuto la cancellazione della segnalazione in questione.

 

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso non  fondato.

 

La circostanza che i provvedimenti non siano stati ancora notificati alle parti non  motivo di illegittimitˆ degli stessi poichŽ fino a quando gli stessi non vengano portati a legale conoscenza degli interessati non decorrono i termini per la loro impugnazione.

 

La previsione di cui allĠarticolo 1 ter,comma 13,D.L. 78\2009 prevede in maniera chiara che non  possibile procedere alla sanatoria dei lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

 

Nel caso in esame non possono valere le considerazioni che in genere vengono svolte in relazione alla normale valenza che le segnalazioni Schengen hanno nel nostro ordinamento; qui non si tratta di fare ordinarie valutazioni di ammissibilitˆ dellĠingresso di un lavoratore straniero in base ai normali canali previsti dalla legge, ma siamo di fronte ad una procedura di sanatoria che per sua natura ha presupposti pi rigorosi e che ben pu˜ prevedere cause ostative che nella fisiologia dei procedimenti in materia di immigrazioni non sono previsti.

 

Sul punto vedasi la sentenza del Tar Abruzzo Pescara nr. 242\2010 la cui massima afferma:

"La richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata da un straniero ai sensi dell'articolo 1-ter, d.l. 1Ħ luglio 2009 n. 78, pu˜ legittimamente essere motivata con riferimento alla circostanza che il lavoratore straniero era stato segnalato da altro Stato al Sistema Informativo Schengen (S.I.S.), non dovendo l'Amministrazione svolgere in merito un'ulteriore attivitˆ di verifica delle ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione presso lo Stato estero della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.

 

La esistenza di questa causa ostativa  sufficiente per motivare il provvedimento che sul punto assume natura vincolata e non rileva la successiva cancellazione ottenuta dalla lavoratrice da regolarizzare poichŽ comunque al momento della presentazione della domanda, che  quello da tener presente per valutare le condizioni di ammissibilitˆ della stessa, lĠinammissibilitˆ sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione di Schengen esisteva.

 

Il ricorso va respinto, ma la novitˆ della questione pu˜ giustificare la compensazione delle spese

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 31/01/2011

IL SEGRETARIO