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Sentenza n. 478 del 17 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare ex L. 102/2009 - omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo - mancata notifica al datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura di emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall’Avv. Raimonda Aliu Mane, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro


- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento


- del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra ***** a in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti l’Avv. Raimonda Aliu Mane, per la parte ricorrente, e l’Avv. dello Stato Dario Bellisario, per l’Amministrazione resistente;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO


Con ricorso notificato in data 19 novembre 2010 e depositato il 30 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra ***** in suo favore, emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito al ricorrente di tutelare in sede procedimentale le sue ragioni, con la conseguente invalidità del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

2. Come emerge dall’esame del fascicolo processuale, il gravame non è stato notificato né alla datrice di lavoro Sig.ra ***** (che, tuttavia, in linea teorica potrebbe assumere anche la veste di soggetto cointeressato), né al soggetto che ha beneficiato quale collaboratore domestico della procedura di emersione al posto del ricorrente (sicuramente soggetto controinteressato). Va precisato che pur essendo il nominativo del beneficiario cancellato dall’atto impugnato, era onere della parte ricorrente attivarsi presso l’Amministrazione per ottenerne l’ostensione, oppure si doveva dimostrare in giudizio che non era stato possibile individuarlo nel termine per proporre il ricorso giurisdizionale e chiedere, di conseguenza, un termine per l’integrazione del contraddittorio. Ciò non risulta avvenuto.

2.1. Pertanto, non si può che far riferimento al comma 6 dell’art. 1 ter della legge n. 102 del 2009 nella parte in cui stabilisce che “la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) [ovvero del datore di lavoro], è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (…). La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno”.

Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilità, ai soggetti indicati in precedenza – datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura di emersione – che avrebbero ricevuto un sicuro pregiudizio (soprattutto il lavoratore) dall’eventuale accoglimento dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2010, n. 6982).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Giovedì, 17 Febbraio 2011

 
 
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