SENTENZA N. 477 DEL 17/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2010,

proposto da:

- MMMMM/GGGGG, rappresentato e difeso dallĠAvv. M. Beatrice Sciannamblo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via E. Cernuschi n. 4;

 

contro

- lĠU.T.G. – Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto pro-tempore;

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

per lĠannullamento

- del provvedimento di rigetto dellĠistanza n. P-LC/L/N/2009/100695, formulata dalla sig.ra CCCCC/AAAAA e relativa allĠemersione dal lavoro irregolare del ricorrente, notificato il 30 agosto 2010;

 

- nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Vista lĠordinanza n. 263/2010 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori allĠAmministrazione resistente;

Vista la documentazione depositata in giudizio per conto dellĠAmministrazione resistente in data 21 gennaio 2011, in esito alla disposta istruttoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Uditi, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

 

Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluitˆ di ulteriore istruzione;

 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 18 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dellĠistanza n. P-LC/L/N/2009/100695, formulata dalla sig.ra CCCCC/AAAAA e relativa allĠemersione dal lavoro irregolare dello stesso ricorrente, notificato il 30 agosto 2010.

 

A sostegno del ricorso si evidenzia come il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad una mera motivazione di stile in relazione al reato commesso dal ricorrente, senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia e al tempo di realizzazione dello stesso. Inoltre non sarebbero stati considerati in alcun modo i legami familiari dello stesso, che vivrebbe in Italia da ben dodici anni, anche se irregolarmente, con moglie e figlio, e dal 2000 non avrebbe pi avuto problemi con la giustizia.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Con ordinanza n. 263/2010 sono stati ordinati incombenti istruttori allĠAmministrazione resistente; in data 21 gennaio 2011, in esito alla disposta istruttoria,  stata depositata in giudizio la documentazione richiesta da parte dellĠAmministrazione resistente.

 

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.

 

DIRITTO

1. Il ricorso non  fondato.

 

2. Con lĠunico motivo di ricorso si asserisce lĠillegittimitˆ del provvedimento impugnato, in quanto il diniego di emersione da lavoro irregolare sarebbe stato determinato da un non ben individuato numero di reati commessi dal ricorrente, senza per˜ considerare la sua lunga permanenza sul territorio italiano e i suoi legami familiari.

 

2.1. La censura non pu˜ essere accolta.

 

Va premesso che il provvedimento di diniego si fonda sul disposto di cui allĠarticolo 1 ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009 secondo cui

Ònon possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: (É)

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codiceÓ.

 

In esito alla disposta istruttoria, lĠAmministrazione ha evidenziato come il ricorrente risulti condannato, tra lĠaltro, per il reato di cui allĠarticolo 648, comma 2, c.p., ovvero per ricettazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2007, irrevocabile il 16 ottobre 2007; di conseguenza, il provvedimento dello Sportello Unico per lĠImmigrazione rappresenta un atto vincolato, in quanto si tratta di reato c.d. ostativo alla procedura di emersione da lavoro irregolare.

 

Oltretutto, la circostanza che la questione sottoposta allĠesame del Collegio riguardi lĠemersione dal lavoro irregolare determina lĠimpossibilitˆ di valutare ulteriori e differenti elementi, come gli asseriti legami familiari, che pure potrebbero, almeno in via astratta e in una ordinaria procedura di rilascio del permesso di soggiorno – cui specificatamente si riferisce il richiamato precedente del Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148 – essere favorevoli al cittadino extracomunitario, attesi gli stringenti presupposti richiesti dal legislatore per dar corso con esito positivo a siffatto iter di sanatoria.

 

3. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

 

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011