SENTENZA N. 477 DEL 17/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale
2601 del 2010,
proposto da:
- MMMMM/GGGGG, rappresentato e difeso
dallĠAvv. M. Beatrice Sciannamblo, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della stessa in Milano, Via E. Cernuschi n. 4;
contro
- lĠU.T.G. – Prefettura di Lecco, in
persona del Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello
Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via
Freguglia n. 1;
per lĠannullamento
- del provvedimento di rigetto dellĠistanza n.
P-LC/L/N/2009/100695, formulata dalla sig.ra CCCCC/AAAAA e relativa
allĠemersione dal lavoro irregolare del ricorrente, notificato il 30 agosto
2010;
- nonch di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠInterno;
Vista lĠordinanza n.
263/2010 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori
allĠAmministrazione resistente;
Vista la documentazione depositata in giudizio
per conto dellĠAmministrazione resistente in data 21 gennaio 2011, in esito
alla disposta istruttoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De
Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 28 gennaio
2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice
amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il
merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di
agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di
sentenza, stante la superfluit di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e
sentite le parti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010
e depositato il 18 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il
provvedimento di rigetto dellĠistanza n. P-LC/L/N/2009/100695, formulata dalla
sig.ra CCCCC/AAAAA e relativa allĠemersione dal lavoro irregolare dello stesso
ricorrente, notificato il 30 agosto 2010.
A sostegno del ricorso si evidenzia come il
provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad una mera motivazione di stile in
relazione al reato commesso dal ricorrente, senza alcuna specificazione in
ordine alla tipologia e al tempo di realizzazione dello stesso. Inoltre non
sarebbero stati considerati in alcun modo i legami familiari dello stesso, che
vivrebbe in Italia da ben dodici anni, anche se irregolarmente, con moglie e
figlio, e dal 2000 non avrebbe pi avuto problemi con la giustizia.
Si costituito in giudizio il Ministero
dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.
263/2010 sono stati ordinati incombenti istruttori
allĠAmministrazione resistente; in data 21 gennaio 2011, in esito alla disposta
istruttoria, stata depositata in giudizio la documentazione richiesta da
parte dellĠAmministrazione resistente.
Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011,
fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti
alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza
breve, ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. Il ricorso non fondato.
2. Con lĠunico motivo di ricorso si asserisce
lĠillegittimit del provvedimento impugnato, in quanto il diniego di emersione
da lavoro irregolare sarebbe stato determinato da un non ben individuato numero
di reati commessi dal ricorrente, senza per considerare la sua lunga
permanenza sul territorio italiano e i suoi legami familiari.
2.1. La censura non pu essere accolta.
Va premesso che il provvedimento di diniego si
fonda sul disposto di cui allĠarticolo 1 ter, comma 13, lett. c, della legge
n. 102 del 2009 secondo cui
Ònon possono essere ammessi alla procedura
di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: (É)
c) che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codiceÓ.
In esito alla disposta istruttoria,
lĠAmministrazione ha evidenziato come il ricorrente risulti condannato, tra
lĠaltro, per il reato di cui allĠarticolo 648, comma 2, c.p., ovvero per ricettazione,
con sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2007, irrevocabile il 16
ottobre 2007; di conseguenza, il provvedimento dello Sportello Unico per
lĠImmigrazione rappresenta un atto vincolato, in quanto si tratta di reato c.d.
ostativo alla procedura di emersione da lavoro irregolare.
Oltretutto, la circostanza che la questione
sottoposta allĠesame del Collegio riguardi lĠemersione dal lavoro irregolare
determina lĠimpossibilit di valutare ulteriori e differenti elementi, come gli
asseriti legami familiari, che pure potrebbero, almeno in via astratta e in una
ordinaria procedura di rilascio del permesso di soggiorno – cui specificatamente
si riferisce il richiamato precedente del Consiglio di Stato, VI, 3 agosto
2010, n. 5148 – essere favorevoli al cittadino extracomunitario, attesi
gli stringenti presupposti richiesti dal legislatore per dar corso con esito
positivo a siffatto iter di sanatoria.
3. Pertanto, alla stregua delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese possono essere compensate in
ragione della natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011