SENTENZA N. 478 DEL 17/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale
2792 del 2010,
proposto da:
- El Sayed Shedid Mohamed, rappresentato e
difeso dallĠAvv. Raimonda Aliu Mane, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n.
39, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
- lĠU.T.G. – Prefettura di Milano, in
persona del Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello
Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via
Freguglia n. 1;
per lĠannullamento
- del provvedimento di rigetto della
dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra
MMMMM/LLLLL in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura di Milano,
Sportello Unico per lĠImmigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data
5 ottobre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠInterno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 28
gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti lĠAvv.
Raimonda Aliu Mane, per la parte ricorrente, e lĠAvv. dello Stato Dario
Bellisario, per lĠAmministrazione resistente;
Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice
amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il
merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di
agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di
sentenza, stante la superfluit di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e
sentite le parti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 novembre
2010 e depositato il 30 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il
provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare,
presentata dalla sig.ra MMMMM/LLLLL in suo favore, emesso dalla Prefettura di Milano,
Sportello Unico per lĠImmigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data
5 ottobre 2010.
Avverso il predetto provvedimento vengono
dedotte le censure di violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del
1990 per
omessa comunicazione dellĠavvio del procedimento amministrativo volto al
rigetto dellĠistanza.
La mancata comunicazione di avvio del
procedimento avrebbe impedito al ricorrente di tutelare in sede procedimentale
le sue ragioni, con la conseguente invalidit del provvedimento impugnato.
Si costituito in giudizio il Ministero
dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011,
fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti
alla discussione, anche della questione relativa allĠinammissibilit del
ricorso, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai
sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. Il ricorso inammissibile per mancata
notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.
2. Come emerge dallĠesame del fascicolo
processuale, il gravame non stato notificato n alla datrice di lavoro Sig.ra
MMMMM/LLLLL (che, tuttavia, in linea teorica potrebbe assumere anche la veste
di soggetto cointeressato), n al soggetto che ha beneficiato quale
collaboratore domestico della procedura di emersione al posto del ricorrente
(sicuramente soggetto controinteressato). Va precisato che pur essendo il
nominativo del beneficiario cancellato dallĠatto impugnato, era onere della
parte ricorrente attivarsi presso lĠAmministrazione per ottenerne lĠostensione,
oppure si doveva dimostrare in giudizio che non era stato possibile
individuarlo nel termine per proporre il ricorso giurisdizionale e chiedere, di
conseguenza, un termine per lĠintegrazione del contraddittorio. Ci non risulta
avvenuto.
2.1. Pertanto, non si pu che far riferimento
al comma 6 dellĠarticolo 1 ter della legge n. 102 del 2009 nella parte in cui
stabilisce che
Òla dichiarazione di cui al comma 2,
lettera b) [ovvero del datore di lavoro], limitata, per ciascun nucleo
familiare, ad una unit per il lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare (É). La data della dichiarazione di cui al medesimo comma quella
indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero
dellĠinternoÓ.
Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto
essere notificato, a pena di inammissibilit, ai soggetti indicati in
precedenza – datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura
di emersione – che avrebbero ricevuto un sicuro pregiudizio (soprattutto
il lavoratore) dallĠeventuale accoglimento dello stesso
(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15
ottobre 2010, n. 6982).
3. Alla stregua delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese possono essere compensate in
ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011