SENTENZA N. 478 DEL 17/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2010,

proposto da:

- El Sayed Shedid Mohamed, rappresentato e difeso dallĠAvv. Raimonda Aliu Mane, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

 

contro

- lĠU.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

per lĠannullamento

- del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra MMMMM/LLLLL in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per lĠImmigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti lĠAvv. Raimonda Aliu Mane, per la parte ricorrente, e lĠAvv. dello Stato Dario Bellisario, per lĠAmministrazione resistente;

 

Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

 

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluitˆ di ulteriore istruzione;

 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 novembre 2010 e depositato il 30 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra MMMMM/LLLLL in suo favore, emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per lĠImmigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010.

 

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dellĠavvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dellĠistanza.

 

La mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito al ricorrente di tutelare in sede procedimentale le sue ragioni, con la conseguente invaliditˆ del provvedimento impugnato.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa allĠinammissibilitˆ del ricorso, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.

 

DIRITTO

1. Il ricorso  inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

 

2. Come emerge dallĠesame del fascicolo processuale, il gravame non  stato notificato nŽ alla datrice di lavoro Sig.ra MMMMM/LLLLL (che, tuttavia, in linea teorica potrebbe assumere anche la veste di soggetto cointeressato), nŽ al soggetto che ha beneficiato quale collaboratore domestico della procedura di emersione al posto del ricorrente (sicuramente soggetto controinteressato). Va precisato che pur essendo il nominativo del beneficiario cancellato dallĠatto impugnato, era onere della parte ricorrente attivarsi presso lĠAmministrazione per ottenerne lĠostensione, oppure si doveva dimostrare in giudizio che non era stato possibile individuarlo nel termine per proporre il ricorso giurisdizionale e chiedere, di conseguenza, un termine per lĠintegrazione del contraddittorio. Ci˜ non risulta avvenuto.

 

2.1. Pertanto, non si pu˜ che far riferimento al comma 6 dellĠarticolo 1 ter della legge n. 102 del 2009 nella parte in cui stabilisce che

Òla dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) [ovvero del datore di lavoro],  limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unitˆ per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (É). La data della dichiarazione di cui al medesimo comma  quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dellĠinternoÓ.

 

Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilitˆ, ai soggetti indicati in precedenza – datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura di emersione – che avrebbero ricevuto un sicuro pregiudizio (soprattutto il lavoratore) dallĠeventuale accoglimento dello stesso

(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2010, n. 6982).

 

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011