SENTENZA N. 476 DEL 17/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale
2590 del 2010,
proposto da:
- MMMMM/IIIII, rappresentata e difesa
dallĠAvv. Valentina Verdini, ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di
Porta Vittoria n. 54, presso lo studio dellĠAvv. Ezio Monaco;
contro
- la Questura di Milano, in persona del
Questore pro-tempore;
- la Prefettura di Milano, in persona del
Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello
Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via
Freguglia n. 1;
per lĠannullamento
- del provvedimento adottato in data 2
settembre 2010 dalla Prefettura di Milano (Prot. Emers. Revoca 43/2010) e
notificato il 9 settembre 2010, con cui stata annullata la domanda di
emersione (MI 3301184929) presentata dalla ricorrente in favore della cittadina
straniera CCCCC/OOOOO;
- nonch di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠInterno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De
Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 28 gennaio
2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice
amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il
merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di
agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di
sentenza, stante la superfluit di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e
sentite le parti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010
e depositato il 18 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato il
provvedimento adottato in data 2 settembre 2010 dalla Prefettura di Milano
(Prot. Emers. Revoca 43/2010) e notificato il 9 settembre 2010, con cui stata
annullata la domanda di emersione (MI 3301184929) presentata dalla stessa
ricorrente in favore della cittadina straniera CCCCC/OOOOO.
Avverso il predetto provvedimento vengono
dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dellĠarticolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonch insufficiente ed illogica motivazione.
LĠannullamento di ufficio effettuato
dallĠAmministrazione da cui scaturito il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo, in quanto avvenuto in violazione delle previsioni normative che
prevedrebbero la necessit di esplicitare le ragioni di interesse pubblico alla
rimozione del provvedimento viziato, diverse dalla necessit di ripristinare
semplicemente la legalit violata, la sussistenza di un termine ragionevole per
lĠesercizio dellĠautotutela e lĠavvenuta valutazione degli interessi dei
privati coinvolti. Ci nel caso di specie non sarebbe avvenuto, non essendo
stati debitamente considerati n la situazione di salute e lĠavanzata et della
ricorrente, n lĠaffidamento della cittadina straniera da regolarizzare.
Vengono altres dedotte le censure di
violazione degli articoli 92 e 96 dellĠAccordo di Schengen e la falsa applicazione
dellĠarticolo 3 della legge n. 241 del 1990, unitamente al difetto di
motivazione.
La segnalazione di inammissibilit in Area
Schengen della sig.ra CCCCC/OOOOO emessa dalla Slovacchia in data 18 dicembre
2007, con scadenza 10 novembre 2010, non conterrebbe le ragioni che lĠhanno
fondata e quindi ci avrebbe impedito alla destinataria di difendersi nelle
sedi competenti. Inoltre la segnalazione sarebbe stata effettuata un anno dopo
lĠingresso della sig.ra CCCCC/OOOOO in Italia, avvenuto il 16 novembre 2006.
Inoltre viene dedotto lĠeccesso di potere per
carenza di istruttoria.
LĠAmministrazione, prima di adottare il
provvedimento impugnato, avrebbe dovuto acquisire presso lo Stato estero tutta
la documentazione riguardante la segnalazione a carico della cittadina
extracomuntaria per individuare la ragione della inammissibilit, che potrebbe
anche essere stata determinata da una mera irregolarit amministrativa.
Oltretutto la segnalazione di inammissibilit sarebbe scaduta il 10 novembre
2010.
Infine viene dedotta la violazione dellĠarticolo
7 della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della carenza di motivazione.
La mancata comunicazione dellĠavviso di avvio
del procedimento, volto allĠannullamento del contratto di soggiorno, avrebbe
impedito alle interessate di far valere le loro istanze in sede procedimentale
e soprattutto di richiedere e ottenere la cancellazione della segnalazione di
inammissibilit.
Si costituito in giudizio il Ministero
dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011,
fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti
alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza
breve, ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. Il ricorso non fondato.
2. In primo luogo, vanno esaminate
congiuntamente, in quanto strettamente connesse, la seconda e la terza censura
che assumono lĠillegittimit del provvedimento impugnato per mancata
esternazione delle ragioni che avrebbero determinato la segnalazione dellĠinammissibilit
in Area Schengen, oltre alla non acquisizione del provvedimento di
inammissibilit; ci anche sul presupposto che siffatto provvedimento avrebbe
cessato di avere efficacia a partire dal 10 novembre 2010.
2.1. Le censure non sono fondate.
Va premesso che la presenza di una
segnalazione di inammissibilit, ai sensi dellĠarticolo 96 dellĠAccordo di
Schengen,
emessa dalla Slovacchia a carico della sig.ra CCCCC/OOOOO non viene
effettivamente contestata nella sua veridicit, visto che non sono state
addotte prove in ordine ad un possibile errore di persona, ma vengono
contraddetti soltanto gli effetti di preclusione che ne discendono, considerato
che non sarebbero state rese note le ragioni alla base di siffatta
segnalazione.
2.2. Tuttavia il comma 13, lett. b,
dellĠarticolo 1 ter della legge n. 102 del 2009 stabilisce che
Ònon possono essere ammessi alla procedura
di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari (É)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore per lĠItalia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
StatoÓ.
La chiarezza del disposto normativo non lascia
alcun margine di discrezionalit in capo allĠAmministrazione, visto che
lĠaccertata sussistenza di un provvedimento di segnalazione di inammissibilit,
indipendentemente dai presupposti che ne hanno provocato lĠadozione, determina
lĠesito negativo della procedura di emersione
(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28
ottobre 2010, n. 7141).
Nemmeno rileva che la scadenza della
segnalazione di inammissibilit sia avvenuta in data di poco successiva alla
definizione del procedimento di emersione, visto che i requisiti richiesti
dalla normativa in materia di sanatoria devono sussistere dallĠinizio della procedura
e perdurare per tutto il corso della stessa, fino allĠemanazione dellĠatto
finale, senza che si possa dar rilievo a ci che avviene successivamente alla
scadenza di tale arco temporale.
2.3. A ci consegue il rigetto delle presenti
censure di ricorso.
3. Con la prima e la quarta censura, da
esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, si asserisce la
violazione della normativa sul procedimento amministrativo e sullĠadozione dei
relativi atti, visto che non sarebbe stato comunicato lĠavviso di avvio del
procedimento e si sarebbe proceduto allĠannullamento del contratto di soggiorno
in assenza dei presupposti normativamente richiesti, ovvero in mancanza di un
interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, diverso dalla necessit
di ripristinare semplicemente la legalit violata, in assenza di un termine
ragionevole per lĠesercizio dellĠautotutela e in mancanza di una valutazione
degli interessi dei privati coinvolti.
3.1. Anche queste doglianze sono infondate.
Il lasso di tempo intercorso tra la stipula
del contratto di soggiorno – avvenuta lĠ8 marzo 2010 – e
lĠannullamento dello stesso con il provvedimento impugnato – notificato
in data 9 settembre 2010 – non appare idoneo a generare in capo alla
ricorrente e alla lavoratrice irregolare un affidamento meritevole di tutela,
anche perch la condizione di inammissibilit in Area Schengen doveva essere
nota, almeno a livello di presunzione, alla sig.ra CCCCC/OOOOO. Di conseguenza,
nessun affidamento legittimo la stessa poteva vantare allorquando
lĠAmministrazione venuta a conoscenza di questo elemento ostativo.
Trattandosi di atto dovuto e vincolato in tutti i suoi aspetti, non risulta
necessario lĠavviso di avvio del procedimento.
3.2. Ci determina il rigetto anche di queste
doglianze.
4. Alla stregua delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate in
ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011