SENTENZA N. 476 DEL 17/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2010,

proposto da:

- MMMMM/IIIII, rappresentata e difesa dallĠAvv. Valentina Verdini, ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 54, presso lo studio dellĠAvv. Ezio Monaco;

 

contro

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

per lĠannullamento

- del provvedimento adottato in data 2 settembre 2010 dalla Prefettura di Milano (Prot. Emers. Revoca 43/2010) e notificato il 9 settembre 2010, con cui  stata annullata la domanda di emersione (MI 3301184929) presentata dalla ricorrente in favore della cittadina straniera CCCCC/OOOOO;

 

- nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Uditi, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

 

Visto lĠarticolo 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluitˆ di ulteriore istruzione;

 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 18 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 2 settembre 2010 dalla Prefettura di Milano (Prot. Emers. Revoca 43/2010) e notificato il 9 settembre 2010, con cui  stata annullata la domanda di emersione (MI 3301184929) presentata dalla stessa ricorrente in favore della cittadina straniera CCCCC/OOOOO.

 

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dellĠarticolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonchŽ insufficiente ed illogica motivazione.

 

LĠannullamento di ufficio effettuato dallĠAmministrazione da cui  scaturito il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto avvenuto in violazione delle previsioni normative che prevedrebbero la necessitˆ di esplicitare le ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, diverse dalla necessitˆ di ripristinare semplicemente la legalitˆ violata, la sussistenza di un termine ragionevole per lĠesercizio dellĠautotutela e lĠavvenuta valutazione degli interessi dei privati coinvolti. Ci˜ nel caso di specie non sarebbe avvenuto, non essendo stati debitamente considerati nŽ la situazione di salute e lĠavanzata etˆ della ricorrente, nŽ lĠaffidamento della cittadina straniera da regolarizzare.

 

Vengono altres“ dedotte le censure di violazione degli articoli 92 e 96 dellĠAccordo di Schengen e la falsa applicazione dellĠarticolo 3 della legge n. 241 del 1990, unitamente al difetto di motivazione.

 

La segnalazione di inammissibilitˆ in Area Schengen della sig.ra CCCCC/OOOOO emessa dalla Slovacchia in data 18 dicembre 2007, con scadenza 10 novembre 2010, non conterrebbe le ragioni che lĠhanno fondata e quindi ci˜ avrebbe impedito alla destinataria di difendersi nelle sedi competenti. Inoltre la segnalazione sarebbe stata effettuata un anno dopo lĠingresso della sig.ra CCCCC/OOOOO in Italia, avvenuto il 16 novembre 2006.

 

Inoltre viene dedotto lĠeccesso di potere per carenza di istruttoria.

 

LĠAmministrazione, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto acquisire presso lo Stato estero tutta la documentazione riguardante la segnalazione a carico della cittadina extracomuntaria per individuare la ragione della inammissibilitˆ, che potrebbe anche essere stata determinata da una mera irregolaritˆ amministrativa. Oltretutto la segnalazione di inammissibilitˆ sarebbe scaduta il 10 novembre 2010.

 

Infine viene dedotta la violazione dellĠarticolo 7 della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della carenza di motivazione.

 

La mancata comunicazione dellĠavviso di avvio del procedimento, volto allĠannullamento del contratto di soggiorno, avrebbe impedito alle interessate di far valere le loro istanze in sede procedimentale e soprattutto di richiedere e ottenere la cancellazione della segnalazione di inammissibilitˆ.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm.

 

DIRITTO

1. Il ricorso non  fondato.

 

2. In primo luogo, vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse, la seconda e la terza censura che assumono lĠillegittimitˆ del provvedimento impugnato per mancata esternazione delle ragioni che avrebbero determinato la segnalazione dellĠinammissibilitˆ in Area Schengen, oltre alla non acquisizione del provvedimento di inammissibilitˆ; ci˜ anche sul presupposto che siffatto provvedimento avrebbe cessato di avere efficacia a partire dal 10 novembre 2010.

 

2.1. Le censure non sono fondate.

 

Va premesso che la presenza di una segnalazione di inammissibilitˆ, ai sensi dellĠarticolo 96 dellĠAccordo di Schengen, emessa dalla Slovacchia a carico della sig.ra CCCCC/OOOOO non viene effettivamente contestata nella sua veridicitˆ, visto che non sono state addotte prove in ordine ad un possibile errore di persona, ma vengono contraddetti soltanto gli effetti di preclusione che ne discendono, considerato che non sarebbero state rese note le ragioni alla base di siffatta segnalazione.

 

2.2. Tuttavia il comma 13, lett. b, dellĠarticolo 1 ter della legge n. 102 del 2009 stabilisce che

Ònon possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari (É) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia, ai fini della non ammissione nel territorio dello StatoÓ.

 

La chiarezza del disposto normativo non lascia alcun margine di discrezionalitˆ in capo allĠAmministrazione, visto che lĠaccertata sussistenza di un provvedimento di segnalazione di inammissibilitˆ, indipendentemente dai presupposti che ne hanno provocato lĠadozione, determina lĠesito negativo della procedura di emersione

(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 ottobre 2010, n. 7141).

 

Nemmeno rileva che la scadenza della segnalazione di inammissibilitˆ sia avvenuta in data di poco successiva alla definizione del procedimento di emersione, visto che i requisiti richiesti dalla normativa in materia di sanatoria devono sussistere dallĠinizio della procedura e perdurare per tutto il corso della stessa, fino allĠemanazione dellĠatto finale, senza che si possa dar rilievo a ci˜ che avviene successivamente alla scadenza di tale arco temporale.

 

2.3. A ci˜ consegue il rigetto delle presenti censure di ricorso.

 

3. Con la prima e la quarta censura, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, si asserisce la violazione della normativa sul procedimento amministrativo e sullĠadozione dei relativi atti, visto che non sarebbe stato comunicato lĠavviso di avvio del procedimento e si sarebbe proceduto allĠannullamento del contratto di soggiorno in assenza dei presupposti normativamente richiesti, ovvero in mancanza di un interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, diverso dalla necessitˆ di ripristinare semplicemente la legalitˆ violata, in assenza di un termine ragionevole per lĠesercizio dellĠautotutela e in mancanza di una valutazione degli interessi dei privati coinvolti.

 

3.1. Anche queste doglianze sono infondate.

 

Il lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto di soggiorno – avvenuta lĠ8 marzo 2010 – e lĠannullamento dello stesso con il provvedimento impugnato – notificato in data 9 settembre 2010 – non appare idoneo a generare in capo alla ricorrente e alla lavoratrice irregolare un affidamento meritevole di tutela, anche perchŽ la condizione di inammissibilitˆ in Area Schengen doveva essere nota, almeno a livello di presunzione, alla sig.ra CCCCC/OOOOO. Di conseguenza, nessun affidamento legittimo la stessa poteva vantare allorquando lĠAmministrazione  venuta a conoscenza di questo elemento ostativo. Trattandosi di atto dovuto e vincolato in tutti i suoi aspetti, non risulta necessario lĠavviso di avvio del procedimento.

 

3.2. Ci˜ determina il rigetto anche di queste doglianze.

 

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

 

5. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011