SENTENZA N. 291 DEL 31/01/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 2946
del 2010, proposto da:
Hossain Kibria, rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Lucia Frisenda, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, viale Tunisia 11;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di
Lecco, Questura di Lecco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.
P_LC/L/N/2009/100797 emesso dalla Prefettura di Lecco- UTG Sportello Unico per
l'Immigrazione in data 31.08.2010 e notificato in data 04.09.2010 , con il
quale ha rigettato l' istanza relativa all' emersione per lavoro irregolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
17 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.11.10 e
depositato il 11.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del
Prefetto di Lecco che respingeva la richiesta di emersione dal lavoro
irregolare per la sussistenza di un precedente penale ostativo al rilascio del
provvedimento.
Il ricorrente articolava due motivi di
ricorso; il primo lamentava la violazione dellĠarticolo 1 ter,comma 13 lett.
C), L. 102\09 in relazione allĠarticolo 381,comma 4, c.p.p. poich non si sarebbe
tenuto conto dellĠentit della pena inflitta e della concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena sintomatici di un giudizio negativo
del giudice circa la sua pericolosit.
Inoltre il quarto comma dellĠarticolo 381
c.p.p.
prevede che si proceda allĠarresto facoltativo solo in presenza della gravit
del fatto o della pericolosit dellĠautore.
Il secondo motivo denuncia lĠeccesso di potere
per difetto di istruttoria poich non si sarebbero approfondite le circostanze
dedotte con il primo motivo di ricorso e che avrebbero portato il Prefetto ad
emettere altro tipo di provvedimento.
Il Ministero dellĠInterno si costituiva in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente stato condannato per il reato
di cui allĠarticolo 337 c.p., punito nel massimo con cinque anni di reclusione,
che lĠarticolo 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 valuta come ostativo alla
concessione della emersione dal momento che lo stesso punito con una pena
edittale che consente in astratto il ricorso allĠarresto facoltativo.
Ed proprio su questo punto che non possono
condividersi le motivazioni del ricorso in quanto il legislatore non ha
richiesto allĠautorit amministrativa di fare una valutazione di merito di
carattere discrezionale circa il fatto che il reato commesso dal lavoratore
extracomunitario da regolarizzare fosse sintomatico o meno di una reale
pericolosit sociale; il legislatore ha posto dei criteri predeterminati cui
ancora lĠammissibilit del beneficio ancorando cos le scelte
dellĠamministrazione a parametri sicuri ed evitando scelte che sarebbero
caratterizzate da una discrezionalit troppo ampia.
Il provvedimento , quindi, di carattere
vincolato e il Prefetto di Lecco non avrebbe potuto determinarsi diversamente.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate per ragioni
di equit sostanziale
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA- Il 31/01/2011
IL SEGRETARIO