SENTENZA N. 291 DEL 31/01/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2010, proposto da:

Hossain Kibria, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Frisenda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Tunisia 11;

 

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecco, Questura di Lecco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. P_LC/L/N/2009/100797 emesso dalla Prefettura di Lecco- UTG Sportello Unico per l'Immigrazione in data 31.08.2010 e notificato in data 04.09.2010 , con il quale ha rigettato l' istanza relativa all' emersione per lavoro irregolare;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15.11.10 e depositato il 11.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Lecco che respingeva la richiesta di emersione dal lavoro irregolare per la sussistenza di un precedente penale ostativo al rilascio del provvedimento.

 

Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dellĠarticolo 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 in relazione allĠarticolo 381,comma 4, c.p.p. poichŽ non si sarebbe tenuto conto dellĠentitˆ della pena inflitta e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sintomatici di un giudizio negativo del giudice circa la sua pericolositˆ.

 

Inoltre il quarto comma dellĠarticolo 381 c.p.p. prevede che si proceda allĠarresto facoltativo solo in presenza della gravitˆ del fatto o della pericolositˆ dellĠautore.

 

Il secondo motivo denuncia lĠeccesso di potere per difetto di istruttoria poichŽ non si sarebbero approfondite le circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso e che avrebbero portato il Prefetto ad emettere altro tipo di provvedimento.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso non merita accoglimento.

 

Il ricorrente  stato condannato per il reato di cui allĠarticolo 337 c.p., punito nel massimo con cinque anni di reclusione, che lĠarticolo 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 valuta come ostativo alla concessione della emersione dal momento che lo stesso  punito con una pena edittale che consente in astratto il ricorso allĠarresto facoltativo.

 

Ed  proprio su questo punto che non possono condividersi le motivazioni del ricorso in quanto il legislatore non ha richiesto allĠautoritˆ amministrativa di fare una valutazione di merito di carattere discrezionale circa il fatto che il reato commesso dal lavoratore extracomunitario da regolarizzare fosse sintomatico o meno di una reale pericolositˆ sociale; il legislatore ha posto dei criteri predeterminati cui ancora lĠammissibilitˆ del beneficio ancorando cos“ le scelte dellĠamministrazione a parametri sicuri ed evitando scelte che sarebbero caratterizzate da una discrezionalitˆ troppo ampia.

 

Il provvedimento , quindi, di carattere vincolato e il Prefetto di Lecco non avrebbe potuto determinarsi diversamente.

 

Il ricorso va, pertanto rigettato.

 

Le spese possono essere compensate per ragioni di equitˆ sostanziale

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA- Il 31/01/2011

IL SEGRETARIO