SENTENZA N. 414 DEL 10/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2011,

proposto da:

BBBBB/AAAAA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bognanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Ponchielli 6;

 

contro

Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;

 

per l'annullamento

del Decreto del Questore di Milano:

 

1nĦ 9547 Uff. Imm. in data 29 ottobre 2010, che rigetta l'istanza di rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del permesso nĦ P367808-3 rilasciato dalla Questura di Milano in data 8 febbraio 2005;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui non le era stato rinnovato il permesso di soggiorno per mancanza di idoneo insediamento lavorativo.

 

Faceva presente a tal fine di aver lavorato per la cooperativa indicata nellĠistanza di rinnovo ed anche per la sua legale rappresentante ma senza ottenere il versamento dei contributi, mentre attualmente svolge con regolare contratto e versamento dei contributi previdenziali lĠattivitˆ di badante in favore di unĠanziana signora; inoltre precisava che viveva in un appartamento regolarmente condotto in locazione unitamente al marito regolarmente soggiornante in Italia e munito di contratto di lavoro.

 

NelloĠunico motivo di ricorso si lamenta di aver sempre lavorato anche se il pagamento dei contributi previdenziali  stato parziale ragion per cui ha iniziato un contenzioso presso il giudice del lavoro e ch pertanto non  stata effettuata unĠistruttoria adeguata per poter sostenere che la rappresentazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa fosse fittizia; inoltre non si era tenuto conto che vi era comunque attualmente in essere un regolare rapporto di lavoro che doveva essere considerato ex articolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

 

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso  fondato.

 

A prescindere da ogni valutazione sulla validitˆ dellĠofferta lavorativa con la Cooperativa Primavera, con cui in ogni caso la ricorrente ha instaurato un contenzioso giurisdizionale, bisognava tener presente dellĠesistenza di un regolare contratto di lavoro per lĠassistenza della signora Giulia Orlandi oltre al rapporto di convivenza con il marito stabilmente lavorante in Italia e che pu˜ contribuire al mantenimento della moglie.

 

Vi  pertanto una carenza di istruttoria che non pu˜ che condurre in questa sede ad un annullamento del provvedimento per cui lĠamministrazione dovrˆ provvedere in sede di riedizione del potere ad accertare con accuratezza le circostanze emerse dal ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Condanna la Questura di Milano alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Û 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO