SENTENZA N. 414 DEL 10/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 175
del 2011,
proposto da:
BBBBB/AAAAA, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Bognanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
Ponchielli 6;
contro
Questura di Milano, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in
Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
del Decreto del Questore di Milano:
1nĦ 9547 Uff. Imm. in data 29 ottobre 2010,
che rigetta l'istanza di rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato del permesso nĦ P367808-3 rilasciato dalla Questura di Milano in
data 8 febbraio 2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava il provvedimento
indicato in epigrafe con cui non le era stato rinnovato il permesso di
soggiorno per mancanza di idoneo insediamento lavorativo.
Faceva presente a tal fine di aver lavorato
per la cooperativa indicata nellĠistanza di rinnovo ed anche per la sua legale
rappresentante ma senza ottenere il versamento dei contributi, mentre
attualmente svolge con regolare contratto e versamento dei contributi
previdenziali lĠattivit di badante in favore di unĠanziana signora; inoltre precisava
che viveva in un appartamento regolarmente condotto in locazione unitamente al
marito regolarmente soggiornante in Italia e munito di contratto di lavoro.
NelloĠunico motivo di ricorso si lamenta di
aver sempre lavorato anche se il pagamento dei contributi previdenziali stato
parziale ragion per cui ha iniziato un contenzioso presso il giudice del lavoro
e ch pertanto non stata effettuata unĠistruttoria adeguata per poter
sostenere che la rappresentazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa
fosse fittizia; inoltre non si era tenuto conto che vi era comunque attualmente
in essere un regolare rapporto di lavoro che doveva essere considerato ex articolo
5,comma 5, D.lgs. 286\98.
La Questura di Milano si costituiva in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso fondato.
A prescindere da ogni valutazione sulla
validit dellĠofferta lavorativa con la Cooperativa Primavera, con cui in ogni
caso la ricorrente ha instaurato un contenzioso giurisdizionale, bisognava
tener presente dellĠesistenza di un regolare contratto di lavoro per
lĠassistenza della signora Giulia Orlandi oltre al rapporto di convivenza con
il marito stabilmente lavorante in Italia e che pu contribuire al mantenimento
della moglie.
Vi pertanto una carenza di istruttoria che
non pu che condurre in questa sede ad un annullamento del provvedimento per
cui lĠamministrazione dovr provvedere in sede di riedizione del potere ad
accertare con accuratezza le circostanze emerse dal ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Questura di Milano alla rifusione
delle spese del presente giudizio che liquida in Û 500 oltre C.P.A. ed I.V.A.
ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R.
115\02,
nella somma di Û 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO