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Sentenza n. 350 del 24 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Archiviazione del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno - regolarizzazione L. 102/09

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Checcoli, Alessandro Zarra, con domicilio eletto presso Paolo Migliorini in Firenze, via P. Villari 13;

contro


Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore;

per l'annullamento


del provvedimento CAT.A.12l2010-Div.P.A.S.-Imm nr. 534/ Mez. emesso dal Questore di Pisa il giorno 21/10/2010 e notificato il successivo 8.11.2000, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno previa regolarizzazione di cui alla L. 102/09 nonché dei seguenti altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito, sussistendone i presupposti di legge e che su tale possibilità è stata sentita la parte ricorrente;

Ritenuto che deve essere rilevata la nullità della notificazione effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione statale intimata;

Considerato, infatti, che in base al combinato disposto dell'art. 11, comma 1, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260) e dell'art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103, cui rinvia il comma 3 dell’art. 41 del c.p.a., il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all'Amministrazione statale presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa, mentre nel caso in esame la notifica è avvenuta presso la sede della Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore, via M. Lalli n. 3 Pisa, anziché presso l'Ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;

Considerato che pur trattandosi di una nullità sanabile (Corte cost., 26 giugno 1967, n. 97), l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

Considerato che con l’entrata in vigore del cod. proc. amm., il Collegio ritiene non più applicabile al giudizio amministrativo l'art. 46, comma 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che estendeva l’art. 291 del c.p.c. anche a questo processo, imponendo al giudice di fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione in quanto l’art. 44, comma 4, del cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla solamente ove dipendente da causa non imputabile al notificante, circostanza non rinvenibile nella fattispecie in esame non sussistendo, quindi, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nulla provvedendosi sulle spese, proprio in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 24 Febbraio 2011

 
 
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