SENTENZA N. 141 DEL 26/01/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2011, proposto da:

BBBBB/GGGGG, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Nannetti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

 

contro

Questura di Grosseto in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliataria per legge;

 

per l'annullamento

lĠannullamento, previa sospensione, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Grosseto in data 19.06.2010, notificato in data 26.10.2010 con cui veniva respinta lĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 30.11.2009 ai sensi della L. 102/09 dal Sig. GGGGG/BBBBB,

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Grosseto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che viene impugnato lĠatto in epigrafe con cui la Questura di Grosseto ha rigettato lĠistanza per il rilascio di un permesso di soggiorno in sanatoria per motivi di lavoro, ex articolo 1 ter del d.l. n. 78/2009, motivato con riferimento alla pronuncia, in capo allĠinteressato, di due condanne ritenute ostative secondo quanto stabilito dal comma 13, lett. c) del predetto articolo;

 

rilevato il ricorrente  stato condannato per violazione dellĠarticolo 648 cod. pen. (ricettazione) e dellĠ articolo 171 ter, comma 1, della l. 22 aprile 1941, n. 633 concernente la tutela del diritto dĠautore e che, in particolare, la fattispecie contemplate dallĠarticolo 648, pur nellĠipotesi attenuata contemplata dal 2Ħ comma, prevede una condanna alla reclusione sino a sei anni, e quindi superiore nel massimo edittale alla misura specificata dallĠarticolo 381 c.p.p.;

 

osservato che lĠarticolo 1 ter, comma 13, del d.l. n. 78/2009 stabilisce che

ÒNon possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codiceÓ

 

e, pertanto, in ragione della condanna riportata, si configura in danno del ricorrente un impedimento dirimente al rilascio del titolo di soggiorno, non essendo necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dal deducente, alcuna ulteriore valutazione dellĠAmministrazione concernente la pericolositˆ sociale dello straniero;

 

ritenuto, quindi, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite come in dispositivo liquidate;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Û 3.000,00, oltre IVA e CPA.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011

 

IL SEGRETARIO