SENTENZA N. 141 DEL 26/01/2011 – TAR
TOSCANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25
del 2011,
proposto da:
BBBBB/GGGGG, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Giovanna Nannetti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in
Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Questura di Grosseto in persona del Questore
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato,
domiciliataria per legge;
per l'annullamento
lĠannullamento, previa sospensione, del decreto
emesso dal Questore della Provincia di Grosseto in data 19.06.2010,
notificato in data 26.10.2010 con cui veniva respinta lĠistanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata il 30.11.2009 ai sensi della L. 102/09 dal Sig. GGGGG/BBBBB,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Questura di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
20 gennaio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Considerato che viene impugnato lĠatto in
epigrafe con cui la Questura di Grosseto ha rigettato lĠistanza per il
rilascio di un permesso di soggiorno in sanatoria per motivi di lavoro, ex articolo 1 ter del
d.l. n. 78/2009, motivato con riferimento alla pronuncia, in capo allĠinteressato, di due
condanne ritenute ostative secondo quanto stabilito dal comma 13, lett. c) del
predetto articolo;
rilevato il ricorrente stato condannato per
violazione dellĠarticolo 648 cod. pen. (ricettazione) e dellĠ articolo 171
ter, comma 1, della l. 22 aprile 1941, n. 633 concernente la tutela del diritto dĠautore e che, in particolare, la
fattispecie contemplate dallĠarticolo 648, pur nellĠipotesi attenuata contemplata dal
2Ħ comma, prevede una condanna alla reclusione sino a sei anni, e quindi superiore nel
massimo edittale alla misura specificata dallĠarticolo 381 c.p.p.;
osservato che lĠarticolo 1 ter, comma 13,
del d.l. n. 78/2009 stabilisce che
ÒNon possono essere ammessi alla procedura
di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: c)
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del medesimo codiceÓ
e, pertanto, in ragione della condanna riportata, si configura in
danno del ricorrente un impedimento dirimente al rilascio del titolo di
soggiorno,
non essendo necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dal deducente, alcuna
ulteriore valutazione dellĠAmministrazione concernente la pericolosit
sociale dello straniero;
ritenuto, quindi, che il ricorso sia infondato
e debba essere respinto con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di lite come in dispositivo liquidate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Û 3.000,00, oltre
IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Firenze nella camera di
consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO