SENTENZA N. 154 DEL 01/02/2011 – TAR
VENETO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651
del 2010,
proposto da:
HHHHH/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellĠarticolo
25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del permesso di
soggiorno emesso dalla Questura di Belluno in data 18.02.2010 e notificato in
data 23.02.2010 n. Cat. A.12/2010 - Imm. (FL);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25
novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori F. S.
Superti, su delega di Filippi, per la parte ricorrente e lĠavvocato dello Stato
Gasparini per lĠAmministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette il fatto di trovarsi in
Italia dal 1997 e di avere ottenuto nel 1999 il suo primo permesso di soggiorno
per motivi di lavoro e infine che nel 2007 ha ottenuto la carta di soggiorno.
Rileva altres di vivere nella provincia di Belluno con moglie e due figli
minorenni e di convivere con la sorella e il di lei marito.
Rileva che il procedimento penale cui si fa
riferimento nel decreto impugnato l'unico incidente penale della sua vita.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti
motivi:
1) violazione dell'articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il ricorrente asserisce di non aver mai
ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
2) eccesso di potere per difetto di motivazione.
Violazione del decreto legislativo 8 gennaio del 2007.
La Questura si sarebbe sostituita al giudice
nel valutare socialmente pericoloso il ricorrente. Inoltre essendo il
ricorrente un ricongiunto, alla luce del decreto in epigrafe ,l'Amministrazione
avrebbe dovuto valutare la situazione familiare del ricorrente ed il fatto che
lo stesso fosse stabilmente residente nel territorio nazionale da molti anni.
Si costituita in giudizio lĠ intimata
Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
DIRITTO
é fondata e assorbente la dedotta censura di
difetto di motivazione in ordine alle circostanze di cui all'articolo 5
comma 5 bis del legislativo 286/98 (cos come modificato a seguito del decreto
legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007) ai sensi del quale, con riguardo ai
ricongiunti, o di coloro che hanno esercitato il diritto di ricongiungimento in
sede rinnovo del permesso di soggiorno (a fortiori deve ritenersi con
riferimento alla revoca della carta di soggiorno), l'Amministrazione deve tener
conto della natura dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel
territorio nazionale nonch dei legami familiari, culturali e sociali nel paese
d'origine.
Nella specie deve ritenersi pacifica la
circostanza che il ricorrente vive da pi di 10 anni in Italia con il suo
nucleo familiare (moglie e due figli) e che lo stesso ha esercitato il diritto
di ricongiungimento familiare.
Ebbene l'Amministrazione nellĠadottare il
provvedimento impugnato si limitata a rilevare l'esistenza di un procedimento
penale a carico del ricorrente nonch di una serie di precedenti penali cui
sarebbe incorso lo stesso ma non ha speso una sola parola con riguardo agli
indicati elementi.
Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto
va disposto l'annullamento dell'atto impugnato, salva ovviamente la possibilit
per Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento debitamente motivato sul
punto.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia nella camera di
consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO