SENTENZA N. 154 DEL 01/02/2011 – TAR VENETO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2010,

proposto da:

HHHHH/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellĠarticolo 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

 

per l'annullamento

del decreto di rigetto del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Belluno in data 18.02.2010 e notificato in data 23.02.2010 n. Cat. A.12/2010 - Imm. (FL);

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori F. S. Superti, su delega di Filippi, per la parte ricorrente e lĠavvocato dello Stato Gasparini per lĠAmministrazione resistente;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente premette il fatto di trovarsi in Italia dal 1997 e di avere ottenuto nel 1999 il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro e infine che nel 2007 ha ottenuto la carta di soggiorno. Rileva altres“ di vivere nella provincia di Belluno con moglie e due figli minorenni e di convivere con la sorella e il di lei marito.

 

Rileva che il procedimento penale cui si fa riferimento nel decreto impugnato  l'unico incidente penale della sua vita.

 

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:

 

1) violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.

 

2) eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del decreto legislativo 8 gennaio del 2007.

La Questura si sarebbe sostituita al giudice nel valutare socialmente pericoloso il ricorrente. Inoltre essendo il ricorrente un ricongiunto, alla luce del decreto in epigrafe ,l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la situazione familiare del ricorrente ed il fatto che lo stesso fosse stabilmente residente nel territorio nazionale da molti anni.

 

Si  costituita in giudizio lĠ intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

 

DIRITTO

é fondata e assorbente la dedotta censura di difetto di motivazione in ordine alle circostanze di cui all'articolo 5 comma 5 bis del legislativo 286/98 (cos“ come modificato a seguito del decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007) ai sensi del quale, con riguardo ai ricongiunti, o di coloro che hanno esercitato il diritto di ricongiungimento in sede rinnovo del permesso di soggiorno (a fortiori deve ritenersi con riferimento alla revoca della carta di soggiorno), l'Amministrazione deve tener conto della natura dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonchŽ dei legami familiari, culturali e sociali nel paese d'origine.

 

Nella specie deve ritenersi pacifica la circostanza che il ricorrente vive da pi di 10 anni in Italia con il suo nucleo familiare (moglie e due figli) e che lo stesso ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare.

 

Ebbene l'Amministrazione nellĠadottare il provvedimento impugnato si  limitata a rilevare l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente nonchŽ di una serie di precedenti penali cui sarebbe incorso lo stesso ma non ha speso una sola parola con riguardo agli indicati elementi.

 

Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento dell'atto impugnato, salva ovviamente la possibilitˆ per Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento debitamente motivato sul punto.

 

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/02/2011

 

IL SEGRETARIO