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Sentenza n. 47 del 11 febbraio 2011
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Diniego istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione e l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Niente rinnovo permesso soggiorno per attesa occupazione se il lavoro non arriva. Ricorso respinto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Canestrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea De Bertolini, in Trento, via Calepina n. 65

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e Questura di Trento, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

per l'annullamento


- del decreto Cat. A.11.2010/66/Imm. del Questore della Provincia di Trento, notificato il 18 ottobre 2010, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione e l’ordine di lasciare il territorio nazionale;

- di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Trento per l’Amministrazione dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preavvertite e sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da verbale di udienza camerale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Cat. A.11.2010/66/Imm., notificato il giorno 18 ottobre 2010, il Questore della Provincia di Trento ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione presentata dal ricorrente, cittadino marocchino, il 28 aprile 2009. Il precedente permesso di soggiorno, rilasciato anch’esso per motivi di attesa occupazione, era scaduto il 30 marzo 2009.

Il diniego in esame è motivato sul presupposto che il reddito conseguito dal ricorrente nell’anno 2009, durante il quale avrebbe lavorato solo 3 giorni, è stato inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, nonché sul rilievo che egli non svolge alcuna attività lavorativa, nemmeno come lavoratore autonomo, e che non è quindi in grado di dimostrare le fonti lecite del suo sostentamento.

2. Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 17 gennaio 2011, il ricorrente ha impugnato il diniego prospettando le seguenti censure:

I - “violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza istruttoria ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 21 octies della l. 7.8.1990, n. 241”, posto che, al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo l’istante poteva documentare un reddito sufficiente per il riscontro positivo della stessa: il ritardo, asseritamente ingiustificato, nella conclusione del procedimento lo penalizzerebbe in quanto il reddito è medio tempore diminuito; egli lamenta, pertanto, che l’Amministrazione non potrebbe considerare le sopravvenienze a lui sfavorevoli;

II - “violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione ai sensi degli artt. 3 e 21 octies della l. 7.8.1990, n. 241, degli artt. 5, comma 5, 6, comma 5, e 22, comma 11, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, e dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394”, atteso che il criterio del reddito minimo non sarebbe sufficiente per sostenere un provvedimento reiettivo chiesto, per l’appunto, per motivi di attesa occupazione.

3. Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

5. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011, ritenuta possibile la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha espressamente preavvertito e sentito sul punto i difensori, come da verbale della camera di consiglio.

L’avvocato dello Stato Sarre Pirrone ha espresso il suo assenso, mentre l’avv. Svetlana Turella, in sostituzione dell’avv. Canestrini, si è opposta sul rilievo che il mandato da Ella ricevuto era limitato alla spedizione dell’istanza cautelare in decisione.

Il Collegio, appurato che la vista opposizione non attiene ad alcuna delle fattispecie testualmente previste nell’art. 60 (proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, regolamento di competenza, ovvero di giurisdizione) del nuovo codice del processo amministrativo che impediscono la definizione immediata della causa, trattiene l’impugnativa per la decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7a. Il Collegio reputa che debba essere definito con priorità il secondo motivo dell’atto introduttivo, con cui il ricorrente assume che il requisito dei “mezzi di sussistenza sufficienti”, necessario per il rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non dovrebbe essere richiesto nel caso in cui il permesso di soggiorno sia domandato per motivi di attesa occupazione.

Il mezzo è privo di giuridico pregio.

7b. Occorre rammentare, in punto di fatto, che il sig. ***** ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione essendo titolare di un titolo scaduto ma già rilasciato per la stessa finalità.

In punto di diritto, per questa fattispecie soccorre innanzitutto il comma 11 dell’art. 22 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, che stabilisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario”, il quale “può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale) per un periodo non inferiore a sei mesi”. I commi 5 e 6 dell’art. 37 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, prevedono poi che, in tal caso, “quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità”, e che “allo scadere del permesso di soggiorno di cui al comma, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo”.

Il Collegio osserva che dalla testuale lettura del combinato disposto delle riportate disposizioni emerge che il permesso di soggiorno per attesa occupazione permette la permanenza in Italia oltre il termine fissato dall’originario permesso di soggiorno ma non è rinnovabile posto che, entro lo spirare del suo termine, deve sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo ovvero nell'obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato.

Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide e fa propria, il quale ha specificato come tale meccanismo costituisca la specificazione del principio di legame indissolubile tra rilascio del permesso di soggiorno e stipula del contratto di soggiorno, sancito dal combinato disposto degli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, e che è pertanto “escluso che sia configurabile, rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un potere discrezionale di proroga” (cfr., C.d.S., sez. VI, 22.5.2007, n. 2594).

7c. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la pronuncia da ultimo citata ha anche chiarito come il complessivo meccanismo disciplinato dall'art. 37 del D.P.R. n. 394 del 1999, in attuazione della previsione dell'art. 22, comma 11, del testo unico sulla condizione dello straniero, non costituisca una violazione dell’art. 8 della Convenzione della Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro “sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti” n. 143 del 14 giugno 1975, ratificata con la l. 10.4.1981, n. 158. E’ stato infatti puntualizzato come la perdita del posto di lavoro non determini il ritiro del permesso di soggiorno già rilasciato ma inneschi solo una "novazione" del titolo restandone inalterata la durata. Detta disciplina, in definitiva, “attribuisce al lavoratore "migrante" un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, e proprio con riguardo alle "garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento", provvidenze perfettamente compatibili e positivamente stabilite … con l'unico correttivo che l'operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando "ragionevole" rispetto allo scopo perseguito (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela” (cfr., C.d.S., n. 2594 del 2007, cit.)

In definitiva, posto che il sig. Zaaiter era già titolare di un permesso di soggiorno per “atteso lavoro subordinato”, valido fino al 30 marzo 2009, non è possibile rilasciargli un nuovo titolo di soggiorno con la stessa causale “perché diversamente verrebbe del tutto disattesa la disciplina vincolistica dell'immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull'esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa” (cfr., C.d.S., sez. VI, 28.1.2009, n. 478).

Il secondo mezzo di ricorso deve essere pertanto disatteso.

8a. Anche il primo motivo, peraltro, non merita miglior sorte.

Il ricorrente evidenzia che, al momento della proposizione dell’istanza, era in possesso del requisito reddituale (atteso che il CUD relativo all’anno 2008 documenta un reddito lordo pari a € 5.971,20), ma che detto requisito è successivamente venuto meno a causa della mancanza di lavoro. Da ciò deduce che non dovrebbe essere considerato l’ultimo anno 2009 perchè, in tal modo, gli si addebiterebbe il ritardo temporale con il quale l'Amministrazione ha definito la sua richiesta.

8b. Innanzitutto si ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che il termine di 20 giorni - prescritto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per gli adempimenti amministrativi connessi alle procedure di rilascio, rinnovo e di conversione del permesso di soggiorno - non può ritenersi perentorio, stante la mancata previsione di sanzioni al riguardo, ma meramente sollecitatorio e, come tale, che è idoneo soltanto a legittimare l'interessato ad impugnare il silenzio - rifiuto eventualmente formatosi alla scadenza del predetto termine (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 8.7.2010, n. 23771 e 12.3.2008, n. 2288).

Ne deriva che il ritardo con il quale la Questura ha definito l’istanza del ricorrente non inficia la legittimità del conclusivo provvedimento di diniego.

Per l’altro profilo della doglianza, si rammenta che il generale principio tempus regit actum impone che l’Amministrazione procedente debba tener esclusivamente conto della situazione di fatto esistente alla data di adozione del provvedimento che corrisponde all'istanza dello straniero. Ne consegue che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato, sopravvenuto nel periodo successivo all’istanza, assume necessariamente rilievo e che, di conseguenza, è stato correttamente denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito del possesso di un reddito, riferito all’ultimo anno, sufficiente al suo sostentamento (cfr., in termini, T.A.R. Piemonte, sez. II, 18.12.2010, n. 4594; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 aprile 2010, n. 5622; C.d.S., sez. VI, 3.9.2009, n. 5192).

Segnatamente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 286 del 2008 - che recita “il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” - “non lascia spazio ad interpretazioni flessibili”, e che “il legislatore ha usato l'espressione "deve comunque dimostrare" proprio per sottolineare che il possesso del reddito minimo previsto è un requisito indispensabile per soggiornare lecitamente nel territorio dello Stato italiano” (cfr., C.d.S., sez. VI, 3.3.2010, n. 1238).

8c. Infine, contrariamente a quanto lamentato dall’istante, non si ravvisa alcuna violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, atteso che il provvedimento è adeguatamente motivato evidenziando le ragioni per cui non sono state ritenute sufficienti le circostanze di fatto e di diritto addotte dal ricorrente per richiedere il permesso di una sua ulteriore permanenza in Italia.

Né si riscontrano errori nell’istruttoria esperita e nella valutazione dell’attività lavorativa svolta dall’istante negli anni 2008 e 2009, in quanto la certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego di Riva del Garda conferma che i giorni lavorati dall’istante con le mansioni di “pittore edile” e di “addetto ai servizi di pulizia” risultano rispettivamente 10 e 3 (cfr., documento n. 4 in atti dell’Amministrazione). Al riguardo, lo stesso ricorrente documenta di aver conseguito nel 2009 un reddito complessivo da lavoro dipendente pari a € 176,88 (cfr., CUD 2010 in atti del ricorrente).

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l’istante, nel mese di luglio 2009 ha presentato al Commissariato di pubblica sicurezza di Riva del Garda la documentazione attestante l’attribuzione di partita IVA per il “commercio al dettaglio ambulante di tessuti ed articoli tessili”, dichiarando la sua intenzione di iniziare l’attività di lavoro autonomo e, conseguentemente, di modificare il titolo per la richiesta del permesso di soggiorno: da attesa occupazione a lavoro autonomo.

La Questura ha però verificato che l’istante non ha mai chiesto l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che non risulta in possesso di alcuna autorizzazione comunale per l’esercizio del commercio ambulante (cfr., documenti n. 5 e n. 3 in atti dell’Amministrazione). E l’interessato non ha prodotto altra documentazione utile alla sua causa né in sede procedimentale (a seguito della richiesta del 1 ottobre 2009) né nella presente sede processuale.

Da ciò l’infondatezza in fatto della censura di carenza d’istruttoria, atteso che l’esposto iter si presenta completo e attento alla sopravvenuta istanza del ricorrente che, in ogni caso, per tutto il tempo dell'istruttoria, ha comunque potuto permanere in Italia.

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità in fatto della vicenda, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10 del 2011, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 11 Febbraio 2011

 
 
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