Ministero
dell'interno
Dipartimento della
Pubblica Sicurezza
17/12/2010
Prot. 400/B/2010 Roma,
OGGETTO: Cittadini
stranieri in posizione di soggiorno irregolare
Ai Signori Questori LORO
SEDI
e p.c.
Ai Signori Prefetti
- UTG della Repubblica LORO
SEDI
Al Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano BOLZANO
Al Commissario del
Governo per la Provincia di Trento TRENTO
Al Presidente della
Commissione di coordinamento
per la Regione Val
D'Aosta AOSTA
Premessa
Con l'allegata
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1],
del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati
membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di
soggiorno irregolare[2].
Detta norma prevede
che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare
le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai
contenuti della stessa[3].
Scenario
futuro
Nelle more del
recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre
considerare che:
In previsione di
tale situazione:
Principi cui
si ispira la Direttiva
A differenza del
novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda
sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna
illegalmente sul territorio nazionale[7],
la Direttiva n. 115 del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "ad
intensita' graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha
previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto
al suo rimpatrio coatto[8],
purche' non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello
straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale
rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potra' essere immediato, quindi con
l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero
il termine per la partenza volontaria[9].
In particolare, la
Direttiva prevede che:
L'azione di
rimpatrio
Le motivazioni su
cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero
dovranno essere calibrate in relazione alle principali novita' introdotte dalla
Direttiva. In particolare, si dovra' tenere presente che:
¯
sussista il rischio di fuga dello straniero, o
¯
la sua domanda di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
¯
l'interessato costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale[21];
¯
sussista il rischio di fuga, o
¯
l'interessato evita od ostacola la
preparazione del rimpatrio o l'allontanamento[24];
¯
non sia stato concesso allo straniero un
termine per la partenza volontaria, o
¯
lo straniero non abbia ottemperato
all'ordine di rimpatrio[25];
Direttive
operative
Da quanto
illustrato, emerge in particolare che:
¯
abbia presentato una domanda di soggiorno
che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o
¯
sia pericoloso per l'ordine pubblico o la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero
¯
sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio,
qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;
¯
la disponibilita' di adeguate garanzie
finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo[35];
¯
il possesso di un documento utile
all'espatrio, in corso di validita';
¯
l'utilizzabilita' di un alloggio stabile
non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta';
¯
la linearita' della sua condotta
pregressa;
¯
il proprio concreto interesse a tornare
quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu'
prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;
¯
ogni altro elemento utile ad evidenziare
la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al
rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;
¯
potra' essere adottata nei casi
attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;
¯
tuttavia, dalla lettura del provvedimento
di trattenimento dovra' emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile
applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare
situazione che caratterizza la posizione dello straniero[37];
¯
dovra' essere idonea a soddisfare la
finalita' dell'allontanamento[38],
che e' da perseguire con tutte le misure necessarie[39];
********
In considerazione
della compatibilita' della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione
nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente
motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione
o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:
********
In considerazione
della particolarita' della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi
che potrebbero ricadere sull'attivita' operativa, potranno essere contattate
sul tema le utenze telematiche (... Omissis ...).
********
Stetsa l'importanza
e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida
nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS. LL.
Il Capo
della Polizia
Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
Manganelli
[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".
[2] Articolo 1.
[3] Articolo 20.
[4] Corte di Giustizia europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.
[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.
[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".
[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da piu' di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensi' con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.
[8] Articolo 7, comma 1.
[9] Articolo 7, comma 4.
[10] Considerando 6.
[11] Considerando 10.
[12] Considerando 13.
[13] Considerando 16.
[14] Considerando 17.
[15] Considerando 14.
[16] La legislazione italiana, all'articolo 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, gia' prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).
[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione e' disciplinata dall'articolo 14 , decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
[18] Articolo 7, comma 1.
[19] Articolo 7, comma 3.
[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.
[21] Articolo 7, comma 4.
[22] Articolo 3, punto 7.
[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accerttamenti supplememntari in ordine all'identita' o alla nazionalita' dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilita' transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessita di acquisire il nulla osta dall'auotita' giudiziaria in pemdemza di procedimento penale.
[24] Articolo 15, comma 1.
[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.
[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
[27] Articolo 11, comma 2.
[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sesuale. Sul punto, andra' comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 , decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[29] Articolo 16, comma 3.
[30] Articolo 12.
[31] Articolo 13.
[32] Articolo 15.
[33] Articolo 5, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[34] Articolo 19, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[35] Potra' essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della Direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".
[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento puo' (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.
[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita'; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.
[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.
[39] Articolo 8, comma 1.