Ministero dell'interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

17/12/2010

 

Prot. 400/B/2010                                                                     Roma,

 

 

OGGETTO: Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare

 

Ai Signori Questori                 LORO SEDI

e p.c.

Ai Signori Prefetti - UTG della Repubblica                LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano                  BOLZANO

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento                    TRENTO

Al Presidente della Commissione di coordinamento

per la Regione Val D'Aosta                 AOSTA

 

Premessa

 

Con l'allegata Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di soggiorno irregolare[2].

 

Detta norma prevede che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai contenuti della stessa[3].

 

 

Scenario futuro

 

Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre considerare che:

 

In previsione di tale situazione:

 

 

Principi cui si ispira la Direttiva

 

A differenza del novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale[7], la Direttiva n. 115 del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "ad intensita' graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto[8], purche' non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potra' essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria[9].

 

In particolare, la Direttiva prevede che:

 

 

L'azione di rimpatrio

 

Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novita' introdotte dalla Direttiva. In particolare, si dovra' tenere presente che:

¯    sussista il rischio di fuga dello straniero, o

¯    la sua domanda di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero

¯    l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale[21];

¯    sussista il rischio di fuga, o

¯    l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento[24];

¯    non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o

¯    lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio[25];

 

 

Direttive operative

 

Da quanto illustrato, emerge in particolare che:

¯    abbia presentato una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o

¯    sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero

¯    sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;

¯    la disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo[35];

¯    il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita';

¯    l'utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta';

¯    la linearita' della sua condotta pregressa;

¯    il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;

¯    ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;

¯    potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;

¯    tuttavia, dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero[37];

¯    dovra' essere idonea a soddisfare la finalita' dell'allontanamento[38], che e' da perseguire con tutte le misure necessarie[39];

 

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In considerazione della compatibilita' della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:

 

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In considerazione della particolarita' della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attivita' operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telematiche (... Omissis ...).

 

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Stetsa l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS. LL.

 

Il Capo della Polizia

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Manganelli



[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".

[2] Articolo 1.

[3] Articolo 20.

[4] Corte di Giustizia europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.

[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.

[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".

[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da piu' di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensi' con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.

[8] Articolo 7, comma 1.

[9] Articolo 7, comma 4.

[10] Considerando 6.

[11] Considerando 10.

[12] Considerando 13.

[13] Considerando 16.

[14] Considerando 17.

[15] Considerando 14.

[16] La legislazione italiana, all'articolo 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, gia' prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).

[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione e' disciplinata dall'articolo 14 , decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

[18] Articolo 7, comma 1.

[19] Articolo 7, comma 3.

[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.

[21] Articolo 7, comma 4.

[22] Articolo 3, punto 7.

[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accerttamenti supplememntari in ordine all'identita' o alla nazionalita' dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilita' transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessita di acquisire il nulla osta dall'auotita' giudiziaria in pemdemza di procedimento penale.

[24] Articolo 15, comma 1.

[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.

[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.

[27] Articolo 11, comma 2.

[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sesuale. Sul punto, andra' comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 , decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

[29] Articolo 16, comma 3.

[30] Articolo 12.

[31] Articolo 13.

[32] Articolo 15.

[33] Articolo 5, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

[34] Articolo 19, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

[35] Potra' essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della Direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".

[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento puo' (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.

[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita'; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.

[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.

[39] Articolo 8, comma 1.