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Ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali, dal 31 gennaio le domande

Determinazione delle quote

Nell’ambito della quota di 98.080 prevista, 52.080 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti: (art.2 del decreto):

a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 4.000 cittadini filippini;
f) 2.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 5.200 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 2.000 cittadini senegalesi;
n) 80 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini; à
q) 1.800 cittadini indiani;
r) 1.800 cittadini peruviani;
s) 1.800 cittadini ucraini;
t) 1.000 cittadini del Niger;
u) 1.000 cittadini del Gambia;
v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Consentito, all’interno della quota complessiva, l’ingresso di 30.000 cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi dai precedenti, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Inoltre, viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Saranno, inoltre, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Riservati 4000 ingressi per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione ed istruzione nei paesi di origine; rientreranno nella procedura anche 500 unità di lavoratori di origine italiana da parte di almeno uno dei due genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile inseriti in appositi elenchi di qualifiche professionali costituiti presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei loro Paesi.

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