(Sergio
Briguglio 6/1/2011)
PRINCIPALI ELEMENTI DI RILIEVO NEL CONFRONTO TRA LA DIRETTIVA 2008/115/CE E LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE
DISPOSIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE |
NORMATIVA
ITALIANA VIGENTE |
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In grassetto gli elementi di contrasto con le disposizioni della Direttiva |
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Art. 2,
co. 2, lettera a e art. 4, co. 4 |
Il respingimento
e il respingimento differito, col relativo trattenimento, possono essere
sottratti all'applicazione della Direttiva, salva l'applicazione di standard
non meno favorevoli in materia di modalita' di allontanamento coattivo,
rinvio dell'allontanamento per motivi legati alle condizioni fisiche o
psichiche dello straniero, erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali o urgenti e considerazione delle
esigenze delle persone vulnerabili, condizioni di trattenimento |
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Art. 2,
co. 2, lettera b |
Espulsione come
misura di sicurezza, in alternativa alla pena o in sostituzione della pena
(anche per soggiorno illegale), col relativo trattenimento, sono sottratte
all'applicazione della Direttiva |
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Art. 3,
punto 7 |
Il rischio di
fuga deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi definiti dalla
legge |
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Art. 6,
co. 2 |
Lo straniero
irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra
analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di
recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che
il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda
all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso |
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Art. 7,
co. 1 |
Di norma, deve
essere concesso un termine, compreso tra 7 e 30 gg, per la partenza
volontaria. Attualmente, solo l'espulsione dello straniero che non abbia
chiesto per tempo il rinnovo del permesso (e, da quanto si puo' dedurre dalle
sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore,
quella adottata nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia
in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno
breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio, o di mancata
dichiarazione di presenza da oltre 60 gg. per titolare di permesso rilasciato
da altro Stato membro della UE) risulta conforme a questa disposizione. |
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Art. 7,
co. 2 |
Il termine per la partenza volontaria deve essere prorogato
per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che
frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. Tale
proroga non e' attualmente contemplata in alcun caso. |
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Art. 7,
co. 4 |
La possibilita'
di concedere un termine inferiore a 7 gg. in caso, per esempio, di rischio di
fuga, puo' includere l'attuale procedura di emanazione, da parte del
questore, dell'ordine di allontanamento entro 5 gg. |
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Art.
11, co. 1 |
Benche'
l'imposizione di un divieto di reingresso sia formalmente consentita in casi non meglio individuati, un'imposizione generalizzata non sembra
compatibile con lo spirito della Direttiva |
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Art.
11, co. 2 |
La durata del
divieto di reingresso, se imposto, non dovrebbe superare di norma i 5 anni.
Non dovrebbe poi essere prevista una durata minima, dal momento che
l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del
caso particolare. Una durata superiore e' consentita, in particolare in caso
di straniero pericoloso. Le disposizioni attualmente vigenti, che prevedono
in tutti i casi un divieto di reingresso compreso tra 5 e 10 anni (salvo che
lo straniero sia poi ammesso per ricongiungimento familiare), con scarsa
attenzione alla situazione individuale, non sembra compatibile con lo spirito
della Direttiva. |
Art.
11, co. 3 |
Attualmente,
non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato
autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta. |
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Art.
13, co. 2 |
La normativa
vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di
espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso. |
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Art.
14, co. 1, lettera c |
La normativa
attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo
studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori. Il rispetto
dei diritti dei minori e' previsto pero' dalla Direttiva del Ministro
dell'interno 14/4/2000. |
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Art.
15, co. 1 |
La normativa
vigente non prevede che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di
trattenimento, si valuti la possibilita' di adottare, invece, misure
adeguate, ma meno coercitive. |
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Art.
15, co. 3 |
La normativa
vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del
trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio. Attualmente
si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento. |
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Art.
15, co. 4 |
La normativa
vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano
piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i
presupposti (es.: ostacoli frapposti dallo straniero). |
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Art.
16, co. 3 |
La normativa
vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili
trattenute. |
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Art.
16, co. 4 |
L'accesso ai
centri di trattenimento di rappresentanti di organismi e' attualmente
disciplinato da Direttive del Ministro dell'interno. Il DPR 394/1999 prevede
la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di
progetti autorizzati o di affidamento di servizi. |
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Art.
16, co. 4 |
Il diritto dello
straniero di essere informato riguardo ai propri diritti e' sancito dalla
Direttiva del Ministro dell'interno
14/4/2000. |
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Art.
17, co. 1 |
La normativa
vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una
famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative. |
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Art.
17, co. 3 |
Il rispetto dei
diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno
14/4/2000. |