(Sergio Briguglio 6/1/2011)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI RILIEVO NEL CONFRONTO TRA LA DIRETTIVA 2008/115/CE E LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

 

 

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE

NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

 

In grassetto gli elementi di contrasto con le disposizioni della Direttiva

 

 

Art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4

Il respingimento e il respingimento differito, col relativo trattenimento, possono essere sottratti all'applicazione della Direttiva, salva l'applicazione di standard non meno favorevoli in materia di modalita' di allontanamento coattivo, rinvio dell'allontanamento per motivi legati alle condizioni fisiche o psichiche dello straniero, erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali o urgenti e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili, condizioni di trattenimento

 

 

Art. 2, co. 2, lettera b

Espulsione come misura di sicurezza, in alternativa alla pena o in sostituzione della pena (anche per soggiorno illegale), col relativo trattenimento, sono sottratte all'applicazione della Direttiva

 

 

Art. 3, punto 7

Il rischio di fuga deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi definiti dalla legge

 

 

Art. 6, co. 2

Lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso

 

 

Art. 7, co. 1

Di norma, deve essere concesso un termine, compreso tra 7 e 30 gg, per la partenza volontaria. Attualmente, solo l'espulsione dello straniero che non abbia chiesto per tempo il rinnovo del permesso (e, da quanto si puo' dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, quella adottata nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio, o di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg. per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE) risulta conforme a questa disposizione.

 

 

Art. 7, co. 2

Il termine per la partenza volontaria deve essere prorogato per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. Tale proroga non e' attualmente contemplata in alcun caso.

 

 

Art. 7, co. 4

La possibilita' di concedere un termine inferiore a 7 gg. in caso, per esempio, di rischio di fuga, puo' includere l'attuale procedura di emanazione, da parte del questore, dell'ordine di allontanamento entro 5 gg.

 

 

Art. 11, co. 1

Benche' l'imposizione di un divieto di reingresso sia formalmente consentita in casi non meglio individuati, un'imposizione generalizzata non sembra compatibile con lo spirito della Direttiva

 

 

Art. 11, co. 2

La durata del divieto di reingresso, se imposto, non dovrebbe superare di norma i 5 anni. Non dovrebbe poi essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare. Una durata superiore e' consentita, in particolare in caso di straniero pericoloso. Le disposizioni attualmente vigenti, che prevedono in tutti i casi un divieto di reingresso compreso tra 5 e 10 anni (salvo che lo straniero sia poi ammesso per ricongiungimento familiare), con scarsa attenzione alla situazione individuale, non sembra compatibile con lo spirito della Direttiva.

Art. 11, co. 3

Attualmente, non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta.

 

 

Art. 13, co. 2

La normativa vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso.

 

 

Art. 14, co. 1, lettera c

La normativa attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori. Il rispetto dei diritti dei minori e' previsto pero' dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000.

 

 

Art. 15, co. 1

La normativa vigente non prevede che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valuti la possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive.

 

 

Art. 15, co. 3

La normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio. Attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento.

 

 

Art. 15, co. 4

La normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti (es.: ostacoli frapposti dallo straniero).

 

 

Art. 16, co. 3

La normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute.

 

 

Art. 16, co. 4

L'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi e' attualmente disciplinato da Direttive del Ministro dell'interno. Il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi.

 

 

Art. 16, co. 4

Il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti e' sancito dalla Direttiva del Ministro dell'interno  14/4/2000.

 

 

Art. 17, co. 1

La normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative.

 

 

Art. 17, co. 3

Il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000.