PROCURA della REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE di TORINO

 

Torino, 23 dicembre 2010

A tutti i sostituti

 

Cari colleghi,

il 24 dicembre prossimo entrer in vigore la direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure comuni applicabili dagli Stati membri con riferimento al rimpatrio di extracomunitari irregolari.

Va subito detto che la direttiva indica la data del 24 dicembre 2010 come termine ultimo concesso agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima. LItalia non lo ha fatto. E dunque – poich la pacifica giurisprudenza della Corte di giustizia, ritiene che, nellipotesi in cui il legislatore nazionale non provveda ad attuare in via legislativa la direttiva, essa avr effetti diretti nellordinamento dei Paesi membri per tutte le parti che contengano precetti non soggetti ad interpretazione[1] – a partire dal 25 dicembre ci si dovr misurare con la necessit di integrare la normativa del decreto legislativo 286/98 con la direttiva in questione.

Ci premesso, ricordo che la direttiva - in un contesto di disposizioni generali che disciplinano la gestione efficace dei flussi migratori ed il contrasto rafforzato dellimmigrazione illegale – statuisce, tra gli altri, i seguenti punti:

      In linea generale gli Stati, nel perseguire lallontanamento dal loro territorio di un cittadino straniero irregolare, dovranno privilegiare una decisione di rimpatrio volontario che dovr concedere allo straniero un congruo periodo compreso tra i sette ed i trenta giorni[2]. Queste decisioni di rimpatrio non sono classificabili come decreti di espulsione. E dunque linottemperanza ad esse non sar sanzionabile ai sensi dellart. 14 co. 5 ter ma potr esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione.

      Peraltro, nel caso in cui sussista il rischio di fuga ovvero se linteressato costituisce un pericolo per lordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale nonch nel caso in cui vi sia stata una domanda di soggiorno respinta perch manifestamente infondata o fraudolenta[3], lo Stato pu decidere di non concedere alcun termine o concederne uno inferiore ai sette giorni.

      Coniugando la disciplina della direttiva Ue con la vigente legislazione italiana, ne deriva che nei casi di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato potr provvedere allimmediato accompagnamento alla frontiera ovvero, qualora ci non sia possibile, allemissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dellart. 14 co. 5 bis.[4] Leventuale inottemperanza a questultimo ordine continuer ad integrare il reato di cui allart. 14 co. 5 ter.

 

Dunque, a partire dal 25 dicembre, in caso di arresti per art. 14 co. 5 ter, dovrete controllare che i decreti emessi dopo il 24 dicembre siano motivati con lindicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per lordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure siano stati preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a sette giorni.

E prevedibile inoltre che possa sorgere un problema relativo al regime transitorio. Vale a dire: come comportarsi in caso di arresto per art. 14 co. 5 ter per inottemperanza ad un ordine emesso prima del 24 dicembre (e che dunque non contenga alcuna motivazione circa la sussistenza di rischio di fuga o di pericolo per lordine pubblico o la pubblica sicurezza)? Se si ritenesse che lillegittimit dellatto amministrativo presupposto dalla norma penale deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente allepoca della sua emanazione;- poich, sino al 24 dicembre, il decreto ex art. 14 co. 5 bis pu essere emanato senza preventivo invito di rimpatrio volontario ed indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui allart. 7.4 della direttiva europea: tale ordine potrebbe considerarsi legittimo e potrebbe dunque tenersi ferma lincriminazione di cui allart.14 co. 5 ter. Su questo specifico punto (allevidenza non pacifico) il gruppo Sicurezza Urbana seguir con attenzione gli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale, di cui si terr conto nelle fasi successive di applicazione della nuova disciplina desumibile dallintegrazione tra la direttiva europea e il vigente art.14 d.lvo 286/98.

Il Procuratore aggiunto Borgna parteciper personalmente alle prime udienze, cos da poter valutare in presa diretta la situazione che verr a determinarsi. Per altro la presente nota viene indirizzata a tutti i PM sia per doverosa informativa sia perch non ci trovi spiazzati qualora si sia coinvolti in attivit oggetto della nuova disciplina.

Poich facile prevedere che ci troveremo, nelle prossime settimane, di fronte ad orientamenti giurisprudenziali assai variegati, vi prego di segnalare a Paolo Borgna tutte le decisioni del giudice che riterrete significative.

Vi ringrazio.

 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Gian Carlo Caselli



[1] Pi precisamente, secondo il principio introdotto dalla Corte di giustizia, le direttive possono avere efficacia diretta, una volta scaduto il termine di recepimento, qualora esse prevedano misure precise, chiare e incondizionate.

[2] Vedi art. 6 e art. 7.1 della direttiva

[3] Cos il punto 4 dellart.7 della direttiva

[4] Tale ordine infatti da considerarsi una di quelle misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dellobbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso che, secondo lart. 8.1 della direttiva Ue, gli Stati membri sono invitati ad adottare.