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IT
Comitato economico
e sociale europeo
SOC/374
Il valore aggiunto di un regime comune europeo
di asilo |
Bruxelles,
14 luglio 2010
PARERE
del Comitato economico e sociale europeo
sul tema
Il valore aggiunto
di un regime comune europeo di asilo, tanto per i richiedenti asilo
quanto per gli Stati membri dell'Unione europea
(parere esplorativo) |
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Relatore: Cristian PÎRVULESCU
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Con lettera del 16 febbraio 2010 Joëlle MILQUET,
vice primo ministro e ministro del Lavoro e delle pari opportunità
del governo belga, responsabile della politica di migrazione e di asilo,
ha invitato il Comitato economico e sociale europeo, a nome della futura
presidenza belga del Consiglio dell'UE e conformemente al disposto dell'articolo
304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a elaborare
un parere esplorativo sul tema:
Il valore aggiunto
di un regime comune europeo di asilo, tanto per i richiedenti asilo
quanto per gli Stati membri dell'Unione europea
(parere esplorativo).
La sezione specializzata
Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i
lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data
16 giugno 2010.
Alla sua 464a sessione
plenaria, dei giorni 14 e 15 luglio 2010 (seduta del 14 luglio), il
Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere
con 133 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.
*
* *
1. Conclusioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo
(CESE) accoglie con soddisfazione l'approccio proattivo delle istituzioni
dell'UE in materia di asilo e l'interesse che alcuni Stati membri hanno
mostrato nel realizzare passi in avanti in questo settore politico.
1.2 Benché la politica di immigrazione e
di asilo dell'Unione europea sia soggetta alla pressione generata da
molteplici fonti di insicurezza e di rischio esistenti a livello globale,
il CESE ritiene che le varie restrizioni di bilancio dovute alla crisi
economica non debbano implicare una diminuzione del livello e della
qualità della protezione per coloro che ne beneficiano. L'identità
politica dell'Unione europea è strettamente legata alla protezione
dei diritti umani. Il fallimento nel garantire tale protezione si ripercuote
pesantemente sulla credibilità interna ed esterna dell'Unione quale
entità politica e democratica.
1.3 L'estensione delle responsabilità dell'UE
in questo settore e la modifica dei meccanismi decisionali dopo l'adozione
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) offre delle
opportunità per la creazione di uno spazio comune europeo di asilo.
Esistono però anche dei rischi. Le aspettative suscitate possono essere
eccessive rispetto alla capacità politica e amministrativa esistente.
1.4 Il CESE ritiene che una politica comune
europea di asilo funzionale rappresenti il modo più efficiente e sostenibile
per affrontare la questione del bisogno di protezione delle persone
in situazione di rischio e l'impatto di tale bisogno sugli Stati membri.
1.5 Il CESE non considera i beneficiari di
protezione internazionale un onere economico o amministrativo, ma partner
preziosi dei paesi e delle comunità che li ospitano. I beneficiari
di protezione possono diventare nei paesi di origine il motore di un
processo di riforma volto al rafforzamento della democrazia, dello Stato
di diritto e della protezione dei diritti umani. Le competenze acquisite
li possono rendere degli attori cruciali dello sviluppo economico e
sociale sia nei paesi ospitanti che in quelli di origine.
1.6 Il fallimento o il successo del sistema
comune europeo in materia di asilo dipendono da un certo numero di variabili
fondamentali: la protezione effettiva dei diritti dell'uomo, la solidarietà
tra gli Stati membri, l'armonizzazione della legislazione e delle politiche
nel settore, il miglioramento del contenuto sostanziale della protezione
e il finanziamento adeguato delle istituzioni europee responsabili dell'applicazione
della politica in materia di asilo. Per il CESE è prioritario conquistare
la fiducia dell'opinione pubblica in generale, della società civile
e dei governi degli Stati membri in una politica comune europea di asilo.
Questo compito può essere realizzato attraverso la rapida attuazione
di tale politica e il raggiungimento di risultati concreti specialmente
nei casi considerati come un "banco di prova".
1.7 L'esistenza negli Stati membri di sistemi
differenti di concessione dell'asilo genera costi ingenti. Con la creazione
di un sistema comune europeo in materia di asilo si chiariscono e si
limitano i costi, anzitutto attraverso la semplificazione legislativa
(riduzione del numero di ricorsi o di domande ripresentate, limitazione
della possibilità di utilizzo abusivo delle procedure) e poi attraverso
l'azione delle istituzioni europee competenti (ad esempio, l'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo) che possono subentrare alle autorità
nazionali. Ciò faciliterà lo scambio di buone pratiche, la formazione
del personale e - quel che è importante - il riorientamento del flusso
dei richiedenti asilo.
2. Introduzione
2.1 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
dell'UE è in una fase decisiva. Dal 1999 ad oggi il Consiglio ha adottato
due piani quinquennali: il programma di Tampere (1999-2004) e il programma
dell'Aia (2004-2009). Dopo dieci anni gli obiettivi stabiliti a Tampere
sono stati raggiunti solo in parte. L'UE non è ancora uno spazio comune
di libertà, sicurezza e giustizia. La politica comune in materia di
immigrazione, asilo e sicurezza delle frontiere ha registrato progressi
considerevoli ma disuguali.
2.2 Il programma di Stoccolma sarà applicato
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, quindi, le misure
relative a tutta una serie di politiche incluse in questo Trattato saranno
adottate in sede di Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria
e la procedura legislativa di codecisione con il Parlamento europeo.
Ciò permetterà all'UE di stabilire obiettivi più ambiziosi e di rilanciare
un processo che al momento è frenato dalla riluttanza di alcuni Stati
membri.
2.3 L'adozione del Trattato di Lisbona, il
quale comprende la Carta dei diritti fondamentali, ha notevolmente accresciuto
le responsabilità e le competenze dell'Unione europea in materia di
asilo. L'ampliamento delle competenze rappresenta una grande opportunità
per avanzare verso la realizzazione degli obiettivi nel settore dell'immigrazione
e dell'asilo. Ciò può però rappresentare anche un rischio se le decisioni
prese non riescono a guadagnare il sostegno degli attori coinvolti.
Se non vengono risolte le tensioni e le incoerenze connesse a un settore
così delicato - evidenti già nella fase di elaborazione della relativa
politica -, si rischia di compromettere sia il progresso compiuto sinora
che le prospettive future.
2.4 Il programma di Stoccolma è il risultato
di un processo di consultazione attraverso il quale sono state integrate
e attuate le proposte avanzate nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, nelle relazioni
del Gruppo consultivo sul futuro della politica europea in materia di
affari interni e giustizia, nonché
nei contributi ricevuti dalla Commissione europea tra settembre e novembre
2008 nel quadro della consultazione pubblica sul tema Libertà, sicurezza e giustizia: quale sarà il futuro? Consultazione
pubblica sulle priorità per i prossimi cinque anni. Nel giugno
2009 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.
Maggiore libertà in un contesto più sicuro, nella quale
ha messo a profitto anche il parere in materia del CESE.
2.5 La creazione del sistema comune europeo
in materia di asilo nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia si basa sull'impegno per un'effettiva applicazione della convenzione
di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951) e sui valori fondanti
nel settore dei diritti umani che sono condivisi dagli Stati membri.
Nel periodo 1999-2006 si sono compiuti dei progressi importanti, tra
cui l'adozione dei 4 strumenti normativi che costituiscono attualmente
l'acquis
in materia. Con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio (la direttiva Qualifiche)
si sono definiti i criteri comuni per identificare le persone che possono
chiedere protezione internazionale e si è stabilito un livello minimo
di prestazioni per tali persone in tutti gli Stati membri dell'UE. Con
il programma dell'Aia e il programma di Stoccolma, la Commissione europea
si è impegnata a valutare i progressi della prima fase e a proporre
al Consiglio e al Parlamento europeo una serie di misure entro la fine
del 2010.
2.6 Fin dal 2002 il CESE ha partecipato al
processo di elaborazione e attuazione di un sistema comune europeo in
materia di asilo con la pubblicazione di numerosi pareri, tra cui il
parere in merito al Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo
e il parere in merito al piano strategico sull'asilo.
2.7 Con la comunicazione Piano strategico sull'asilo
del 17 giugno 2008, la Commissione ha proposto di portare a termine
la seconda fase del sistema comune europeo in materia di asilo attraverso
il miglioramento delle norme di protezione e la garanzia di una loro
applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE. Con il Patto
europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo il
17 ottobre 2008, si è riconfermato il sostegno a questa politica e
agli obiettivi fissati. Il piano strategico prevede sia la rifusione
della direttiva Qualifiche nel quadro di un pacchetto più vasto che
comprende la modifica del regolamento Dublino, del regolamento Eurodac
e della direttiva Accoglienza,
sia la presentazione - avvenuta il 19 febbraio 2009 - della proposta
relativa all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Le misure proposte comprendono inoltre il rafforzamento della dimensione
esterna dell'asilo, anche attraverso un programma dell'UE per il reinsediamento
e lo sviluppo di programmi regionali di protezione.
2.8 Il governo del Belgio, in vista della
presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea, ha chiesto al Comitato
economico e sociale europeo di elaborare un parere esplorativo che esamini
la problematica dell'asilo. Nella richiesta ufficiale si segnala che
la concessione di protezione internazionale alle persone in situazione
di rischio è una delle sfide importanti per l'Unione europea e gli
Stati membri. L'obiettivo principale, ossia costruire una politica comune
europea di asilo, è stato perseguito con costanza negli ultimi anni.
Si sono stabilite delle norme per l'attribuzione della protezione internazionale,
determinate delle responsabilità e create nuove istituzioni. Contuttociò, numerosi Stati membri sono
restii ad armonizzare effettivamente la legislazione e le politiche.
Senza il sostegno degli Stati membri, la costruzione legislativa e istituzionale
europea rischia di diventare inefficiente e costosa. I vantaggi di una
politica comune europea in materia di asilo non sono ancora evidenti
per gli Stati membri, i quali d'altra parte non si sono ancora assunti
le loro responsabilità in modo chiaro.
2.9 Il CESE ha avanzato proposte costruttive
in questo campo e ha accolto con soddisfazione i progressi realizzati
nelle prassi dell'UE e in quelle degli Stati membri. Attraverso le posizioni
espresse il Comitato si è apertamente fatto portavoce di principi e
valori che danno la priorità ai diritti fondamentali dell'uomo e ha
proposto misure volte a facilitare la realizzazione personale e professionale
dei beneficiari di protezione internazionale. Il Comitato ha tuttavia
segnalato a più riprese i limiti e le incongruenze delle politiche
europee nelle fasi sia di progettazione che di attuazione. La riforma
delle politiche e degli strumenti in questo settore deve essere consensuale
e coinvolgere in un dialogo reale gli Stati membri, le istituzioni dell'UE,
le organizzazioni della società civile, le imprese e le comunità locali.
3. Osservazioni generali
Il valore aggiunto del sistema comune europeo in materia di asilo
per i richiedenti protezione e per gli Stati membri
3.1 Il CESE ritiene che una prospettiva in
cui si sottolineino i vantaggi del sistema comune europeo in materia
di asilo sia promettente e potenzialmente capace di ridare fiducia agli
attori coinvolti, soprattutto agli Stati membri, nel processo di costruzione
di tale sistema.
3.2 Il CESE esprime il proprio accordo in
merito agli obiettivi fissati dall'Unione europea per quanto concerne
il perfezionamento del sistema comune europeo in materia di asilo. Il Comitato
richiama tuttavia l'attenzione sulla sproporzione tra gli obiettivi
fissati a livello europeo e le prassi nazionali in questo campo, la
quale potrebbe venir accentuata dalla crisi economica e dalle sue ripercussioni
sul piano sociale e politico.
3.3 Il sistema comune europeo in materia di
asilo non può essere creato se non viene saldamente ancorato a un insieme
di valori e principi comuni che pongano la dignità e la sicurezza dell'essere
umano al centro delle azioni dell'UE e degli Stati membri.
3.4 A causa delle pressioni asimmetriche a
cui sono sottoposti gli Stati membri - evidenziate dalle differenti
percentuali di accoglimento delle domande, dal numero di impugnazioni
delle decisioni e dal livello di movimenti secondari -, il principio
implicito della solidarietà tra gli Stati membri non viene applicato.
3.5 Le basi del sistema comune europeo in
materia di asilo sono minate dalla tendenza degli Stati membri a limitare
l'armonizzazione della legislazione e delle prassi nazionali. L'armonizzazione
non è un problema della politica d'asilo, ma lo strumento principale
per mezzo del quale si concretizzeranno i vantaggi del sistema comune.
L'armonizzazione farà diminuire la pressione amministrativa e finanziaria
su alcuni Stati membri. Allo stesso modo, garantirà un livello di protezione
più alto per i richiedenti asilo, quanto meno nella fase iniziale della
procedura. Perché l'armonizzazione dia i risultati previsti, essa non
va realizzata in direzione del minimo comun denominatore in materia
di protezione.
3.6 Il contenuto della protezione internazionale
rappresenta un aspetto delicato della politica in materia di asilo.
Le differenze tra gli Stati membri sono persino più significative di
quelle legate alla procedura per la concessione di protezione internazionale
propriamente detta. Con un contenuto più sostanziale della protezione
- attestato dal riconoscimento delle qualifiche e dall'accesso alla
formazione e all'occupazione -, i beneficiari di protezione internazionale
possono contribuire alla crescita del benessere individuale e collettivo.
3.7 Per accompagnare la politica di asilo
in modo soddisfacente, le istituzioni specializzate (in particolare
l'agenzia Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) devono
avere compiti chiari, un sostegno finanziario commisurato alle loro
responsabilità e un modo di funzionamento trasparente che assicuri
il rispetto sia delle procedure che dei diritti fondamentali di coloro
che richiedono protezione internazionale o ne beneficiano. Il sostegno
finanziario a istituzioni efficienti può illustrare nel modo migliore
i vantaggi di una vera politica comune in materia di asilo.
4. Osservazioni specifiche
4.1 Il CESE ritiene che i vari elementi della
politica in materia di asilo siano interconnessi. Il fallimento o il
successo di tale politica dipende da un certo numero di variabili fondamentali:
la protezione effettiva dei diritti dell'uomo, la solidarietà tra gli
Stati membri, l'armonizzazione della legislazione e delle politiche
nel settore, il miglioramento del contenuto sostanziale della protezione
e il finanziamento adeguato delle istituzioni europee responsabili dell'applicazione
della politica in materia di asilo. Per il CESE è prioritario conquistare
la fiducia dell'opinione pubblica in generale, della società civile
e dei governi degli Stati membri in una politica comune europea di asilo.
Questo compito può essere realizzato attraverso la rapida attuazione
di tale politica e il raggiungimento di risultati concreti specialmente
nei casi considerati come un "banco di prova".
Il rispetto dei diritti umani in tutte le fasi della procedura di
accesso alla protezione internazionale
4.2 Il CESE ha costantemente sottolineato
nelle sue posizioni la necessità di norme comuni - e non minime - in
materia di protezione internazionale.
Queste norme devono tendere a un maggiore rispetto dei diritti fondamentali
dei richiedenti protezione internazionale attraverso:
- la garanzia dell'accesso al territorio,
- la libertà di scelta del luogo in cui presentare
la domanda di asilo e di protezione,
- l'esame, in primo luogo, della qualifica prevista
dalla convenzione e, in secondo luogo, della protezione sussidiaria
se e soltanto se le condizioni richieste per la prima qualifica prevista
dalla convenzione non vengono soddisfatte,
- il non respingimento se la vita del richiedente
è in pericolo nel suo paese di origine o nell'ultimo paese di transito,
- il ricorso, con effetto sospensivo, contro
i provvedimenti di espulsione fintantoché la decisione non venga pronunciata
dal tribunale competente, al fine di rendere pienamente effettivo tale
diritto di ricorso conformemente alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo,
- la protezione particolare di cui necessitano
i minori o i presunti tali,
- il rispetto dei diritti autonomi delle persone
- e in particolare delle donne - di presentare domanda di protezione.
4.3 Nelle procedure per la richiesta di asilo è essenziale
che i richiedenti possano esprimersi nella loro lingua materna e che
sia loro garantita, in tutte le fasi, l'assistenza legale gratuita.
4.4 Il rifiuto della concessione di protezione internazionale
deve essere motivato in modo chiaro e deve fornire le informazioni,
anche per quel che riguarda i modi e i tempi, sulle possibilità di
presentare ricorso. In ogni caso, finché non sarà noto l'esito del
ricorso, il provvedimento di espulsione deve rimanere sospeso.
4.5 Si dovrebbe applicare il trattenimento soltanto
in ultima istanza, una volta che si siano esaurite le alternative, e
mai prima che un tribunale competente abbia pronunciato una decisione
in materia, nel rispetto del diritto alla difesa conformemente alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Le decisioni emanate devono poter essere impugnate attraverso una procedura
di ricorso.
4.6 Il CESE mette in evidenza la situazione particolare
delle donne che, rispetto agli uomini, incontrano molte più difficoltà
nel richiedere asilo e nell'ottenere lo status di rifugiato. Allo stesso
modo, richiama l'attenzione sulla problematica dei minori nella politica
di asilo e sottolinea l'importanza dell'effettiva protezione dei loro
interessi e della loro sicurezza.
4.7 Il CESE nota con preoccupazione che i fenomeni connessi
all'immigrazione e all'asilo, come la tratta o lo sfruttamento di esseri
umani, non sono esaminati in modo adeguato in rapporto né agli Stati
membri né ai paesi terzi, specialmente quelli di transito. I paesi
che non hanno ratificato la convenzione di Ginevra del 1951 non possono
essere partner della politica di asilo dell'UE. Il successo della politica
di asilo non può essere assicurato in assenza di un accordo istituzionale
solido con i paesi di transito, che spesso permettono che vengano lesi
i diritti e la sicurezza delle persone in situazione di rischio.
Maggiore solidarietà tra gli Stati membri sulla base dell'interesse
comune e della suddivisione della responsabilità
4.8 A seconda della maggiore o minore pressione determinata
dai flussi di rifugiati cui sono esposti, alcuni Stati membri tendono
a rispondere per mezzo di disposizioni restrittive sulla concessione
di protezione internazionale. La politica di asilo deve permettere di
assistere efficacemente questi Stati nella gestione delle domande, soprattutto
per quel che concerne il miglioramento del contenuto della protezione.
Per tradurre in atto questo sostegno, il CESE approva la previsione
di una nuova procedura che sospenda i trasferimenti, disposti ai sensi
del regolamento Dublino, verso uno Stato membro competente soggetto
a pressioni supplementari.
4.9 Una maggiore cooperazione con gli Stati soggetti
a pressioni supplementari presenta molteplici vantaggi. Innanzitutto,
essa limiterà i movimenti secondari tra gli Stati membri. Con una distribuzione
più equilibrata delle domande di asilo tra gli Stati membri si può
gestire meglio il processo e assicurare una maggiore integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale nei medesimi Stati membri.
Armonizzazione effettiva e orientata al miglioramento della protezione
delle persone in situazione di rischio
4.10 Il trattamento delle domande di asilo è di competenza
delle autorità degli Stati membri. A causa dell'insufficiente armonizzazione
di alcune legislazioni nazionali si mantengono consuetudini diverse,
la situazione nel paese di origine è valutata in modo distinto, mancano
prassi comuni a livello europeo, le capacità amministrative sono differenti
e la pressione esercitata dai richiedenti protezione internazionale
è distribuita in modo diseguale a livello geografico. Di conseguenza,
i livelli di protezione concessi dagli Stati membri variano in misura
significativa ed è per questa ragione che si registrano tuttora movimenti
secondari di rifugiati all'interno dell'Unione europea.
4.11 Una misura necessaria è l'analisi su base comune
delle informazioni relative alle domande di asilo. Il CESE ha raccomandato
in numerose occasioni di abbandonare l'utilizzo delle liste di paesi
che si presuppongono sicuri e di sostituire queste liste con un sistema
che valuti in tempo reale i rischi a livello individuale e collettivo
nei paesi terzi. Questo sistema dovrebbe rientrare tra le responsabilità
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Il sistema comune di valutazione
deve utilizzare una serie di definizioni comuni, ivi compresi i soggetti
che offrono protezione e la protezione offerta all'interno del territorio
considerato.
4.12 Il CESE ritiene che i soggetti non statuali che
offrono protezione possano fornire servizi utili, talvolta persino indispensabili
nel breve termine, soprattutto nella risoluzione di problemi umanitari. La responsabilità di garantire la protezione delle persone
in un dato territorio non può tuttavia essere affidata neanche parzialmente
a questi soggetti non statuali, ma soltanto a strutture statali. La
protezione all'interno di un dato paese è valida soltanto se la maggior
parte del territorio si trova sotto il controllo di un'autorità centrale
che può e vuole garantire l'ordine interno, un livello minimo di servizi
pubblici e una protezione adeguata dei diritti e della sicurezza dei
singoli.
4.13 Il CESE ha valutato positivamente l'evoluzione verso
l'uniformazione, dal punto di vista del contenuto, dei due status di
protezione (quello di rifugiato e quello di beneficiario di protezione
sussidiaria). Il Comitato ha appoggiato in ripetute occasioni una simile
evoluzione, in quanto garantirà in futuro una protezione più completa delle persone
che si trovano in situazione di rischio e una loro migliore integrazione
negli Stati membri dell'UE. Al tempo stesso, l'uniformazione dei due status di protezione non deve ridurre, direttamente
o indirettamente, il livello e la qualità del contenuto della protezione
stessa, ma, al
contrario, deve migliorarli.
4.14 La responsabilità che incombe sui governi nazionali
nella gestione della politica di asilo non deve comportare l'instaurazione
di prassi completamente differenti. Alcuni Stati membri (ad esempio
i Paesi Bassi e la Svezia) hanno sviluppato in questo campo un complesso
di buone prassi che può ispirare misure analoghe in altri Stati. Il
ruolo delle buone prassi è sottovalutato: queste possono mostrare in
quale modo si può tradurre in pratica la politica di asilo e limitare
i costi della sperimentazione a livello nazionale.
Un miglioramento
del contenuto sostanziale della protezione internazionale
4.15 In questo settore vi è una grande disparità tra
le politiche e i programmi applicati a livello nazionale. Questa affermazione
deriva tuttavia da un'intuizione, in quanto non esiste un'analisi onnicomprensiva
di queste politiche e di questi programmi negli Stati membri. In assenza
di misure proattive, la concessione di protezione internazionale sarà
priva di sostanza e avrà come effetto l'implicita discriminazione di
coloro che beneficiano di questo status. Il CESE raccomanda di coinvolgere
i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro nell'elaborazione
e attuazione della politica in materia di asilo a livello nazionale.
4.16 Il CESE ritiene che si debbano includere delle disposizioni
concernenti il riconoscimento/l'equivalenza dei diplomi e delle qualifiche,
e che si debba incentivare l'accesso da parte dei beneficiari di protezione
internazionale ai programmi di formazione professionale.
Si tratti di passi avanti importanti verso l'integrazione di queste
persone nell'economia e nella società e verso il miglioramento della
loro qualità di vita. L'accesso al mercato del lavoro deve essere incoraggiato
con misure attive di lotta alla discriminazione e di incentivazione
dei soggetti economici.
Il rafforzamento e l'adeguato finanziamento delle istituzioni responsabili
dell'applicazione della politica in materia di asilo
4.17 Il CESE ritiene che le attività dell'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo debbano assumere un carattere operativo nel
più breve tempo possibile. Il bilancio assegnato a questo ente deve
permettere lo svolgimento delle sue attività, che sono complesse e
intensive da un punto di vista logistico. Ad esempio, lo sviluppo di
un sistema comune europeo di valutazione del rischio nei paesi terzi
- che è una componente importante della politica di asilo - deve costituire
un obiettivo prioritario dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
L'adeguato finanziamento di questo Ufficio potrebbe servire a evidenziare
i vantaggi di istituzioni e procedure comuni a livello europeo. L'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo deve agire in coordinamento con le altre
strutture dell'UE e specialmente con i governi degli Stati membri.
4.18 È necessario riesaminare le modalità di finanziamento
delle diverse componenti della politica in materia di asilo, incrementando
le risorse e orientandole verso gli strumenti che generano i risultati
migliori e che offrono un sostegno reale agli Stati membri. La solidarietà
comprende una componente finanziaria che non deve essere ignorata. Ad
esempio, il Fondo europeo per i rifugiati ha un bilancio di circa 5
milioni di euro, decisamente troppo modesto per offrire un sostegno
utile all'attuazione della politica di asilo a livello dell'UE e degli
Stati membri.
4.19 Il CESE ha segnalato con preoccupazione una serie
di prassi dei governi degli Stati membri e dell'Agenzia europea per
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)
relative all'espulsione di persone che potrebbero aver bisogno di protezione
internazionale.
Queste operazioni, che sono aumentate in termini di frequenza e dimensioni,
devono essere realizzate in condizioni di totale trasparenza e piena
assunzione di responsabilità.
Il Comitato raccomanda la collaborazione tra Frontex e l'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo per prevenire le violazioni dei diritti umani.
L'espulsione di persone verso paesi/zone in cui la loro sicurezza è
in pericolo rappresenta una chiara violazione del principio di non respingimento.
4.20 Il CESE ritiene
che la formazione del personale specializzato dell'agenzia Frontex debba
essere realizzata in modo da migliorare:
- il coordinamento della cooperazione operativa
tra gli Stati membri,
- l'elaborazione di norme comuni nel campo della
formazione,
- la prestazione agli Stati membri del sostegno
necessario per organizzare operazioni di accoglienza e di rimpatrio
con l'assistenza di mediatori culturali,
- la preparazione dei funzionari nel campo del diritto umanitario dell'asilo
elaborato dall'UE.
4.21 Il CESE raccomanda di accompagnare
lo sviluppo istituzionale della politica in materia di asilo con un
maggior coinvolgimento, sia nel processo decisionale che nello svolgimento
operativo di questa politica, delle organizzazioni della società civile.
Questo coinvolgimento rafforzerà la credibilità di tale politica comune
e contribuirà all'opera di costante affinamento degli strumenti utilizzati.
Bruxelles, 14 luglio 2010
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI |
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