R.G.N.R. 252/2011 mod. 21
Procura
della Repubblica
presso il Tribunale di
Firenze
Il Pubblico Ministero,
esaminati gli atti del procedimento indicato a
carico di:
Zouhir Baladi n. 31.5.1973 Meknes (Marocco),
C.U.I. 02Z0XIC,
difeso dallĠavv. Chiara Anzillotta del foro di
Firenze di ufficio,
detenuto per questo procedimento presso le
camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Empoli, tratto in arresto dal
Nucleo Operativo radiomobile Carabinieri di Empoli in data 6.1.2011 alle ore
0.15 per il reato di cui allĠart. 14/5 quater D.L.vo n. 286/1998, perch, gi
espulso ai sensi dellĠart. 14/4 ter D.L.vo cit. con decreto del prefetto di
Siracusa in data 27.3.2006 e contestuale ordine di allontanamento del questore
della stessa citt, si tratteneva nel territorio dello Stato senza giustificato
motivo in violazione dellĠordine di allontanarsene entro cinque giorni a lui
impartito in data 18.2.2010 dal Questore di Firenze, non essendo stato
possibile eseguirne eseguirne lĠespulsione disposta in pari data dal Prefetto
di Firenze; accertato in Firenze il 6 gennaio 2011;
osserva quanto segue.
I. In
data 24 dicembre 2010 scaduto il termine entro il quale gli stati membri dellĠUnione
Europea dovevano conformarsi alla Direttiva CEE n. 2008/115 del 6.12.1998,
intitolata Ònorme e procedure comuni applicabili negli stati membri al
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolareÓ.
Detto provvedimento normativo, elaborato e
approvato dagli organi rappresentativi del nostro paese nellĠambito
dellĠistituzione sovranazionale europea, prevede procedure uniformi che gli
stati membri dellĠUnione Europea devono adottare per assicurare lĠeffettivit
dei rimpatri dei cittadini extracomunitari che siano irregolari nel territorio
dellĠUnione Europea, a eccezione di coloro che siano respinti direttamente alla
frontiera.
Lo schema procedimentale che deve essere adottato
dagli stati europei prevede in sostanza di procedere innanzitutto con il
rimpatrio volontario, ovverosia con la fissazione per la partenza volontaria
del cittadino extracomunitario di un termine, di regola compreso tra sette e
trenta giorni ma che pu essere abbreviato o allungato secondo le specifiche
particolarit del singolo caso, con la possibilit di ricorrere allĠimposizione
di obblighi, quali la consegna di documenti, la costituzione di una garanzia
finanziaria, lĠobbligo di presentarsi periodicamente alle autorit o lĠobbligo
di dimorare in un determinato luogo, al fine di evitare il pericolo di fuga.
Solo in caso di mancata ottemperanza
allĠimposizione di rimpatriare volontariamente nel termine concesso si
proceder allĠesecuzione coattiva della decisione di rimpatrio, previa
emanazione di un ordine di allontanamento, e nellĠimpossibilit di dare corso
allĠesecuzione coattiva dellĠordine, e nellĠimpossibilit di adottare altre
misure meno coercitive, potr essere dato corso al trattenimento dello
straniero presso un apposito Centro di Permanenza temporaneo, finalizzato a
creare le condizioni per procedere allĠesecuzione coattiva del rimpatrio, con
decisione da sottoporre al vaglio dellĠautorit giurisdizionale e a periodico
controllo sulla permanenza delle ragioni che giustificano il trattenimento.
II. Come
evidente, le disposizioni della Direttiva CEE n. 2008/115 si pongono in netto
contrasto con la legislazione nazionale che prevede, viceversa, lĠimmediato
accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare e, nel caso ci non
sia possibile, il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, e
ancora, nel caso di impossibilit di trattenere lo straniero in un C.P.T.,
lĠemanazione di un ordine di allontanamento entro cinque giorni, il cui
ingiustificato difetto di esecuzione da parte del destinatario del
provvedimento configura un reato punito sino a quattro anni (cinque nel caso di
violazione di un secondo ordine di allontanamento emesso dopo la verifica della
mancata ottemperanza al primo), per il quale previsto lĠarresto obbligatorio,
come infatti avvenuto nella presente vicenda.
Si tratta in particolare di un duplice contrasto:
da un lato la procedura stabilita dallĠUnione Europea prevede una diversa
scansione dei provvedimenti autoritativi (invertendo cio lo schema:
accompagnamento alla frontiera/trattenimento in CPT/ordine di allontanamento,
nella diversa successione di: fissazione di un termine per lĠallontanamento
volontario/accompagnamento alla frontiera/trattenimento in CPT o adozione di
misura meno coercitiva) e una ben diversa gradualit nella loro successione;
dallĠaltro non prevede in nessun modo il ricorso alla sanzione penale e
allĠarresto per assicurare lĠefficacia dei rimpatri o per sanzionare una
qualunque inottemperanza ai provvedimenti autoritativi adottati nella procedura
di rimpatrio.
Sotto il primo profilo si deve quindi prendere
atto che lĠelemento cardine della fattispecie di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo
n. 286/98, ovverosia la presenza di un ordine di allontanamento del Questore
legittimamente emanato, perch adottato nellĠimpossibilit di eseguire
lĠaccompagnamento coattivo o il trattenimento in un C.P.T., cui non stata
data ottemperanza, verr a mancare nella vigenza di una procedura adottata dal
legislatore italiano in conformit con la Direttiva CEE n. 2008/115.
In altri termini non sar pi possibile adottare
un ordine di allontanamento analogo a quello violato nella presente vicenda da
Zouhir Baladi.
Sotto il secondo profilo, a qualunque violazione
della nuova procedura per il rimpatrio degli stranieri irregolari che lo stato
italiano adotter non potr seguire lĠirrogazione di una sanzione penale, che
la Direttiva consapevolmente non prevede affatto ponendosi espressamente
nellĠottica di bilanciare le esigenze di assicurare lĠeffettivit delle
procedure di rimpatrio con i diritti fondamentali, e quindi con la libert
personale, dei cittadini extracomunitari; mentre la stessa Direttiva non
esclude invece il ricorso alla sanzione penale nel caso dei respingimenti alla
frontiera, e prevede che lĠespulsione stessa possa configurarsi come sanzione
penale.
III. Considerando
la chiarezza dei principi espressi dalla Direttiva, e il dettaglio della
procedura prevista per i rimpatri, e osservando in particolare che
lĠamministrazione pu immediatamente conformarsi a tali principi soprattutto
quanto allĠemanazione di un provvedimento di fissazione di un termine
personalizzato per il rimpatrio volontario, occorre riconoscere che si tratta
di una Direttiva immediatamente esecutiva, i cui effetti diretti devono essere
quindi immediatamente applicati anche sul piano giurisdizionale.
Si deve dunque prendere atto della abrogazione
implicita della fattispecie di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo n. 286/98 per
difformit con le norme successive e di rango superiore di cui alla Direttiva
CEE n. 2008/115.
Considerato pertanto che lĠarresto stato
eseguito fuori dai casi previsti dalla legge;
P.Q.M.
visto lĠart. 389 c.p.p.,
O R D I N A
che sia immediatamente posto in libert, se non detenuto per altra causa.
Firenze,
6 gennaio 2011
Il Pubblico Ministero
dott. Paolo Barlucchi