R.G.N.R. 252/2011 mod. 21

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

 

Il Pubblico Ministero,

esaminati gli atti del procedimento indicato a carico di:

Zouhir Baladi n. 31.5.1973 Meknes (Marocco), C.U.I. 02Z0XIC,

difeso dallĠavv. Chiara Anzillotta del foro di Firenze di ufficio,

detenuto per questo procedimento presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Empoli, tratto in arresto dal Nucleo Operativo radiomobile Carabinieri di Empoli in data 6.1.2011 alle ore 0.15 per il reato di cui allĠart. 14/5 quater D.L.vo n. 286/1998, perchŽ, giˆ espulso ai sensi dellĠart. 14/4 ter D.L.vo cit. con decreto del prefetto di Siracusa in data 27.3.2006 e contestuale ordine di allontanamento del questore della stessa cittˆ, si tratteneva nel territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dellĠordine di allontanarsene entro cinque giorni a lui impartito in data 18.2.2010 dal Questore di Firenze, non essendo stato possibile eseguirne eseguirne lĠespulsione disposta in pari data dal Prefetto di Firenze; accertato in Firenze il 6 gennaio 2011;

osserva quanto segue.

 

I.       In data 24 dicembre 2010  scaduto il termine entro il quale gli stati membri dellĠUnione Europea dovevano conformarsi alla Direttiva CEE n. 2008/115 del 6.12.1998, intitolata Ònorme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolareÓ.

Detto provvedimento normativo, elaborato e approvato dagli organi rappresentativi del nostro paese nellĠambito dellĠistituzione sovranazionale europea, prevede procedure uniformi che gli stati membri dellĠUnione Europea devono adottare per assicurare lĠeffettivitˆ dei rimpatri dei cittadini extracomunitari che siano irregolari nel territorio dellĠUnione Europea, a eccezione di coloro che siano respinti direttamente alla frontiera.

Lo schema procedimentale che deve essere adottato dagli stati europei prevede in sostanza di procedere innanzitutto con il rimpatrio volontario, ovverosia con la fissazione per la partenza volontaria del cittadino extracomunitario di un termine, di regola compreso tra sette e trenta giorni ma che pu˜ essere abbreviato o allungato secondo le specifiche particolaritˆ del singolo caso, con la possibilitˆ di ricorrere allĠimposizione di obblighi, quali la consegna di documenti, la costituzione di una garanzia finanziaria, lĠobbligo di presentarsi periodicamente alle autoritˆ o lĠobbligo di dimorare in un determinato luogo, al fine di evitare il pericolo di fuga.

Solo in caso di mancata ottemperanza allĠimposizione di rimpatriare volontariamente nel termine concesso si procederˆ allĠesecuzione coattiva della decisione di rimpatrio, previa emanazione di un ordine di allontanamento, e nellĠimpossibilitˆ di dare corso allĠesecuzione coattiva dellĠordine, e nellĠimpossibilitˆ di adottare altre misure meno coercitive, potrˆ essere dato corso al trattenimento dello straniero presso un apposito Centro di Permanenza temporaneo, finalizzato a creare le condizioni per procedere allĠesecuzione coattiva del rimpatrio, con decisione da sottoporre al vaglio dellĠautoritˆ giurisdizionale e a periodico controllo sulla permanenza delle ragioni che giustificano il trattenimento.

 

II.      Come  evidente, le disposizioni della Direttiva CEE n. 2008/115 si pongono in netto contrasto con la legislazione nazionale che prevede, viceversa, lĠimmediato accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare e, nel caso ci˜ non sia possibile, il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, e ancora, nel caso di impossibilitˆ di trattenere lo straniero in un C.P.T., lĠemanazione di un ordine di allontanamento entro cinque giorni, il cui ingiustificato difetto di esecuzione da parte del destinatario del provvedimento configura un reato punito sino a quattro anni (cinque nel caso di violazione di un secondo ordine di allontanamento emesso dopo la verifica della mancata ottemperanza al primo), per il quale  previsto lĠarresto obbligatorio, come  infatti avvenuto nella presente vicenda.

Si tratta in particolare di un duplice contrasto: da un lato la procedura stabilita dallĠUnione Europea prevede una diversa scansione dei provvedimenti autoritativi (invertendo cio lo schema: accompagnamento alla frontiera/trattenimento in CPT/ordine di allontanamento, nella diversa successione di: fissazione di un termine per lĠallontanamento volontario/accompagnamento alla frontiera/trattenimento in CPT o adozione di misura meno coercitiva) e una ben diversa gradualitˆ nella loro successione; dallĠaltro non prevede in nessun modo il ricorso alla sanzione penale e allĠarresto per assicurare lĠefficacia dei rimpatri o per sanzionare una qualunque inottemperanza ai provvedimenti autoritativi adottati nella procedura di rimpatrio.

Sotto il primo profilo si deve quindi prendere atto che lĠelemento cardine della fattispecie di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo n. 286/98, ovverosia la presenza di un ordine di allontanamento del Questore legittimamente emanato, perchŽ adottato nellĠimpossibilitˆ di eseguire lĠaccompagnamento coattivo o il trattenimento in un C.P.T., cui non  stata data ottemperanza, verrˆ a mancare nella vigenza di una procedura adottata dal legislatore italiano in conformitˆ con la Direttiva CEE n. 2008/115.

In altri termini non sarˆ pi possibile adottare un ordine di allontanamento analogo a quello violato nella presente vicenda da Zouhir Baladi.

Sotto il secondo profilo, a qualunque violazione della nuova procedura per il rimpatrio degli stranieri irregolari che lo stato italiano adotterˆ non potrˆ seguire lĠirrogazione di una sanzione penale, che la Direttiva consapevolmente non prevede affatto ponendosi espressamente nellĠottica di bilanciare le esigenze di assicurare lĠeffettivitˆ delle procedure di rimpatrio con i diritti fondamentali, e quindi con la libertˆ personale, dei cittadini extracomunitari; mentre la stessa Direttiva non esclude invece il ricorso alla sanzione penale nel caso dei respingimenti alla frontiera, e prevede che lĠespulsione stessa possa configurarsi come sanzione penale.

 

III.    Considerando la chiarezza dei principi espressi dalla Direttiva, e il dettaglio della procedura prevista per i rimpatri, e osservando in particolare che lĠamministrazione pu˜ immediatamente conformarsi a tali principi soprattutto quanto allĠemanazione di un provvedimento di fissazione di un termine personalizzato per il rimpatrio volontario, occorre riconoscere che si tratta di una Direttiva immediatamente esecutiva, i cui effetti diretti devono essere quindi immediatamente applicati anche sul piano giurisdizionale.

Si deve dunque prendere atto della abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo n. 286/98 per difformitˆ con le norme successive e di rango superiore di cui alla Direttiva CEE n. 2008/115.

Considerato pertanto che lĠarresto  stato eseguito fuori dai casi previsti dalla legge;

 

P.Q.M.

visto lĠart. 389 c.p.p.,

O R D I N A

che  sia immediatamente posto in libertˆ, se non detenuto per altra causa.

 

Firenze,  6 gennaio 2011

                                                                              Il Pubblico Ministero

                                                                              dott. Paolo Barlucchi