R.G.N.R. 255/2011 mod. 21
Procura
della Repubblica
presso il Tribunale di
Firenze
Il Pubblico Ministero,
esaminati gli atti del procedimento indicato a
carico di:
É..................................... ,
difeso dallĠavv. Graziella Del Rio del foro di
Firenze di ufficio,
detenuto per questo procedimento presso le
camere di sicurezza della Questura di Firenze, tratto in arresto da UPGSP in
data 6.1.2011 alle ore 6,00 per il
reato di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo n. 286/1998, perch si tratteneva nel
territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dellĠordine di
allontanarsene entro cinque giorni a lui impartito in data 24.9.2010 dal
Questore di Firenze, non essendo stato possibile eseguirne lĠespulsione
disposta in pari data dal Prefetto di Firenze; accertato in Firenze il
6.1.2011;
osserva quanto segue.
La direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008
recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio
dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare, concepita come parte
della politica comune in materia di immigrazione illegale, mira ad armonizzare
le procedure amministrative di rimpatrio degli immigrati irregolari attraverso
un bilanciamento tra lĠobbiettivo di garantire lĠeffettivit dei rimpatri e la
doverosa tutela dei diritti fondamentali dei cittadini extracomunitari, tra cui
la libert personale. Con la clausola di salvaguardia per cui la direttiva
lascia impregiudicata la facolt degli stati membri di introdurre o mantenere disposizioni pi favorevoli
alle persone cui si applica, purch compatibili con le norme in essa
stabilite. Premesso che la
direttiva stabilisce anzitutto che le proprie disposizioni non si applichino:
- ai cittadini di paesi terzi sottoposti a
respingimento alla frontiera o che comunque siano fermati in occasione
dellĠattraversamento irregolare e che no abbiano successivamente un
autorizzazione al soggiorno (art. 2 lett.a)
- agli stranieri sottoposti a rimpatrio come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale in conformit della
legislazione nazionale o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2/2
lett.b).
La direttiva deve essere quindi applicata, escluse
le ipotesi di respingimento alla frontiera, alle procedure amministrative di
espulsione in senso stretto che costituiscono lĠoggetto dellĠarmonizzazione
comunitaria. A tale fine la direttiva, secondo un principio di gradualit,
prevede che:
- il rimpatrio volontario (art.7) costituisce la
modalit ordinaria di allontanamento dellĠirregolare dal territorio nazionale,
attuato mediante la notifica allĠinteressato di una decisione di rimpatrio con
cui viene assegnato un termine compreso tra sette e trenta giorni. Il periodo
per la partenza volontaria pu essere omesso o ridotto in caso di pericolo di
fuga, in caso di respingimento di una domanda di soggiorno irregolare in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta e nel caso in cui lĠinteressato
costituisca pericolo per lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sicurezza nazionale.
- laddove lĠinteressato non sia partito
volontariamente o non gli sia concesso alcun termine per lĠesistenza di un
pericolo di fuga lo stato pu procedere allĠesecuzione coattiva della
decisione di rimpatrio (art.8), eventualmente previa emanazione da parte
dellĠautorit amministrativa o giudiziaria di un ordine di allontanamento.
- laddove non sia possibile eseguire coattivamente lĠallontanamento e non
possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno
coercitive. Potr essere disposto il trattenimento (art. 15) dello straniero, che
dovr avere durata il pi breve possibile e comunque per il tempo strettamente
necessario allĠespletamento diligente delle modalit di rimpatrio. Il
trattenimento dovr essere riesaminato ad intervalli ragionevoli e potr avere
la durata massima di sei mesi, prorogabili sino al termine complessivo di
diciotto mesi nel caso in cui le operazioni di allontanamento necessitino di un
periodo pi lungo a causa della
mancata cooperazione dellĠinteressato o a causa dei ritardi nellĠottenimento
della necessaria documentazione dai paesi terzi.
La direttiva, a cui lo Stato italiano avrebbe
dovuto dare recepimento entro il 24 dicembre 2010, palesemente antitetica
rispetto alla disciplina attualmente vigente, presente nel T.U dellĠimmigrazione
286/98, per i seguenti profili:
- il T.U. prevede come modalit ordinaria di
espulsione lĠaccompagnamento
coattivo alla frontiera mentre la direttiva dispone che la regola sia il rimpatrio volontario con termine
compreso tra sette e trenta giorni per lasciare il territorio nazionale.
- in caso di impossibilit di eseguire
lĠaccompagnamento coattivo il T.U
prevede che sia disposto il trattenimento
diversamente dalla direttiva che impone prima di adottare misure
coercitive meno lesive della libert personale
- mentre il trattenimento nel T.U consentito
sussistendo alcune difficolt di esecuzione dellĠaccompagnamento coattivo, la
direttiva annovera tali difficolt solo come presupposto giustificativo della
proroga del trattenimento.
- il
T.U nel prevedere che in caso di impossibilit del trattenimento sia notificato
un ordine di allontanamento entro cinque giorni, la cui inottemperanza
determina lĠapplicazione della sanzione penale della reclusione prevista dalle
norme incriminatrici di cui agli art. 14/5 ter e quater, elude le garanzie alla
libert personale dello straniero stabilite dalla direttiva. Emerge
infatti la radicale diversit di
un sistema, quello vigente nellĠordinamento italiano, in cui si commina la pena
detentiva della reclusione (fino a cinque anni) in conseguenza di una condotta - la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di
allontanamento – che, secondo la direttiva pu giustificare al pi, e
solo come estrema ratio, la detenzione amministrativa attraverso la misura del
trattenimento per un periodo non
superiore a diciotto mesi.
Si ritiene inoltre che le norme delle direttiva
siano produttive di un effetto diretto verticale da cui discende un effetto
giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello stato inadempiente,
essendo scaduto il termine di attuazione senza che lo stato abbia provveduto a
conformare lĠordinamento agli obblighi nascenti dalla direttiva, che, per di
pi, appare, nella definizione concreta e puntuale delle procedure, comprensive
dei termini di durate delle misure amministrative, precisa e incondizionata. LĠeffetto diretto
prodotto dalla direttiva inattuata deve comportare conseguentemente la non
applicazione della norma incriminatrice che comprime la libert personale dello
straniero in modo palesemente contrastante con gli obblighi inattuati posti a
carico dello stato dal diritto comunitario.
Disapplicata pertanto la norma incriminatrice di
cui allĠart. 14/5 ter, nel caso di specie
lĠarresto pu considerarsi eseguito fuori dai casi previsti dalla legge;
P.Q.M.
visto lĠart. 389 c.p.p.,
O R D I N A
che sia immediatamente posto in libert, se non detenuto per altra causa.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.
Firenze,
16 gennaio 2011
Il
Pubblico Ministero
dott. Paolo Barlucchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del
M.O.T dr. Lorenzo Boscagli.