R.G.N.R. 255/2011 mod. 21

 

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

 

Il Pubblico Ministero,

esaminati gli atti del procedimento indicato a carico di:

É..................................... ,

difeso dallĠavv. Graziella Del Rio del foro di Firenze di ufficio,

detenuto per questo procedimento presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze, tratto in arresto da UPGSP in data 6.1.2011 alle ore 6,00  per il reato di cui allĠart. 14/5 ter D.L.vo n. 286/1998, perchŽ si tratteneva nel territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dellĠordine di allontanarsene entro cinque giorni a lui impartito in data 24.9.2010 dal Questore di Firenze, non essendo stato possibile eseguirne lĠespulsione disposta in pari data dal Prefetto di Firenze; accertato in Firenze il 6.1.2011;

osserva quanto segue.

La direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare, concepita come parte della politica comune in materia di immigrazione illegale, mira ad armonizzare le procedure amministrative di rimpatrio degli immigrati irregolari attraverso un bilanciamento tra lĠobbiettivo di garantire lĠeffettivitˆ dei rimpatri e la doverosa tutela dei diritti fondamentali dei cittadini extracomunitari, tra cui la libertˆ personale. Con la clausola di salvaguardia per cui la direttiva lascia impregiudicata la facoltˆ degli stati membri di introdurre  o mantenere disposizioni pi favorevoli alle persone cui si applica, purchŽ compatibili con le norme in essa stabilite.  Premesso che la direttiva stabilisce anzitutto che le proprie disposizioni non si applichino:

- ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera o che comunque siano fermati in occasione dellĠattraversamento irregolare e che no abbiano successivamente un autorizzazione al soggiorno (art. 2 lett.a)

- agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale in conformitˆ della legislazione nazionale o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2/2 lett.b).

La direttiva deve essere quindi applicata, escluse le ipotesi di respingimento alla frontiera, alle procedure amministrative di espulsione in senso stretto che costituiscono lĠoggetto dellĠarmonizzazione comunitaria. A tale fine la direttiva, secondo un principio di gradualitˆ, prevede che:

- il rimpatrio volontario (art.7) costituisce la modalitˆ ordinaria di allontanamento dellĠirregolare dal territorio nazionale, attuato mediante la notifica allĠinteressato di una decisione di rimpatrio con cui viene assegnato un termine compreso tra sette e trenta giorni. Il periodo per la partenza volontaria pu˜ essere omesso o ridotto in caso di pericolo di fuga, in caso di respingimento di una domanda di soggiorno irregolare in quanto manifestamente infondata o fraudolenta e nel caso in cui lĠinteressato costituisca pericolo per lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

- laddove lĠinteressato non sia partito volontariamente o non gli sia concesso alcun termine per lĠesistenza di un pericolo di fuga lo stato pu˜ procedere allĠesecuzione coattiva della decisione di rimpatrio (art.8), eventualmente previa emanazione da parte dellĠautoritˆ amministrativa o giudiziaria di un ordine di allontanamento.

- laddove non sia possibile eseguire  coattivamente lĠallontanamento e non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive. Potrˆ essere disposto il trattenimento (art. 15) dello straniero, che dovrˆ avere durata il pi breve possibile e comunque per il tempo strettamente necessario allĠespletamento diligente delle modalitˆ di rimpatrio. Il trattenimento dovrˆ essere riesaminato ad intervalli ragionevoli e potrˆ avere la durata massima di sei mesi, prorogabili sino al termine complessivo di diciotto mesi nel caso in cui le operazioni di allontanamento necessitino di un periodo pi lungo  a causa della mancata cooperazione dellĠinteressato o a causa dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

La direttiva, a cui lo Stato italiano avrebbe dovuto dare recepimento entro il 24 dicembre 2010,  palesemente antitetica rispetto alla disciplina attualmente vigente, presente nel T.U dellĠimmigrazione 286/98, per i seguenti profili:

- il T.U. prevede come modalitˆ ordinaria di espulsione  lĠaccompagnamento coattivo alla frontiera mentre la direttiva dispone che la regola  sia il rimpatrio volontario con termine compreso tra sette e trenta giorni per lasciare il territorio nazionale.

- in caso di impossibilitˆ di eseguire lĠaccompagnamento coattivo  il T.U prevede che sia disposto il trattenimento  diversamente dalla direttiva che impone prima di adottare misure coercitive meno lesive della libertˆ personale

- mentre il trattenimento nel T.U  consentito sussistendo alcune difficoltˆ di esecuzione dellĠaccompagnamento coattivo, la direttiva annovera tali difficoltˆ solo come presupposto giustificativo della proroga del trattenimento.

-  il T.U nel prevedere che in caso di impossibilitˆ del trattenimento sia notificato un ordine di allontanamento entro cinque giorni, la cui inottemperanza determina lĠapplicazione della sanzione penale della reclusione prevista dalle norme incriminatrici di cui agli art. 14/5 ter e quater, elude le garanzie alla libertˆ personale dello straniero stabilite dalla direttiva. Emerge infatti  la radicale diversitˆ di un sistema, quello vigente nellĠordinamento italiano, in cui si commina la pena detentiva della reclusione (fino a cinque anni)  in conseguenza di una condotta  - la mancata partenza volontaria nonostante  la notifica di un ordine di allontanamento – che, secondo la direttiva pu˜ giustificare al pi, e solo come estrema ratio, la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo  non superiore a diciotto mesi.

Si ritiene inoltre che le norme delle direttiva siano produttive di un effetto diretto verticale da cui discende un effetto giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello stato inadempiente, essendo scaduto il termine di attuazione senza che lo stato abbia provveduto a conformare lĠordinamento agli obblighi nascenti dalla direttiva, che, per di pi, appare, nella definizione concreta e puntuale delle procedure, comprensive dei termini di durate delle misure amministrative, precisa  e incondizionata. LĠeffetto diretto prodotto dalla direttiva inattuata deve comportare conseguentemente la non applicazione della norma incriminatrice che comprime la libertˆ personale dello straniero in modo palesemente contrastante con gli obblighi inattuati posti a carico dello stato dal diritto comunitario.

Disapplicata pertanto la norma incriminatrice di cui allĠart. 14/5 ter, nel caso di specie  lĠarresto pu˜ considerarsi eseguito fuori dai casi previsti dalla legge;

P.Q.M.

visto lĠart. 389 c.p.p.,

O R D I N A

 

che  sia immediatamente posto in libertˆ, se non detenuto per altra causa.

 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

 

Firenze,  16 gennaio 2011

                                                             Il Pubblico Ministero

                                                            dott. Paolo Barlucchi

 

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T dr. Lorenzo Boscagli.