SENTENZA N. 45667/2010,- CORTE DI CASSAZIONE
OmissisÉ
Osserva
1 - XXXXX/XXXXX ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la
quale, in data 11-11-10, la Corte di Appello di Venezia, sezione I penale, ha
accolto la domanda di consegna presentata nei suoi confronti dalla Repubblica
di Romania, in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo n. 16/ME del
18-8-2010, emesso dal tribunale di Alba, esecutivo della sentenza n. 246/2008
pronunciata dal Tribunale di Alba, modificata dalla Corte di Appello di Alba,
Julia con sentenza n. 19/A/2009, passata in giudicato con sentenza n. 1455/2010
dellĠAlta Corte di Giustizia, sentenza recante la sua condotta alla pena di
anni cinque di reclusione per i reati di tratta di essere umani e sfruttamento
della prostituzione.
Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine al
mancato accoglimento della eccezione preliminare di omessa tempestiva notifica
al difensore.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia lo stesso vizio in riferimento
alla valutazione dei presupposti previsti dalla legge per lĠaccoglimento della
richiesta di consegna ai sensi dellĠarticolo 17 Legge n. 69 del 2005.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta ancora vizio di motivazione Òin
ordine al mancato diniego della richiesta consegna ai sensi dellĠarticolo 18,
lettera r), Legge n. 69 del 2005, stante il provato radicamento, quale cittadino
comunitario,
sul territorio italianoÓ.
2 - Il ricorso inammissibile per genericit e per manifesta
infondatezza.
La prima censura gi stata esaminata e respinta, con congrua motivazione,
dalla Corte di merito, che ha correttamente puntualizzato; che lĠavviso di
fissazione dellĠudienza dellĠ11-11-10 era stato emesso in data 27-9-10, quando
i difensori di fiducia del prevenuto erano gli avv.ti C. e F.; che lĠavv. C.
era stato nominato solo in data 13-10-10; che conseguentemente, essendo stata
la nomina di questĠultimo legale formalizzata in un momento successivo alla
emissione dellĠavviso, nessuna notifica era dovuta a questĠultimo
(Sez. 5, Sentenza n. 48088 del 08/11/2004, Rv. 230511, Stefanelli).
Il secondo motivo di ricorso inammissibile per difetto di specificit,
atteso che le censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza
alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui a la motivazione della
sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
3 - Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che stato pi
volte affermato da questa Corte che la nozione di ÒresidenzaÓ che viene in
considerazione per la applicazione dei regimi di consegna previsti dalla Legge
n. 69 del 2005 presuppone lĠesistenza di un radicamenti reale e non
estemporaneo dello straniero nello stato, tra cui indici concorrenti vanno
indicati la legalit della sua presenza in Italia, lĠapprezzabile continuit
temporale e stabilit della stessa, la distanza temporale tra questĠultima e la
commissione del reato e la condanna conseguita allĠestero, la fissazione in
Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata dagli
interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri
contributivi e fiscali. Da tali indici possibile prescindere solo per il cittadino
comunitario
che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza
di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni
(v. da ultimo: sez. 6, n. 1790 del 19-11-10, dep. Il 19- 11- 10, Vasile;
sez. 6, n. 14710 del 9-4-10, dep. 16-4-10,S., rv. 246747).
Queste conclusioni sono state tratte dalle indicazioni fornite ai
Giudici nazionali dalla Corte di Giustizia per la interpretazione della
decisione quadro n. 2002/584/GAI (sent. 6-10-09, Wolzemburg; 17-7-08,
Koslowsky) e sono state recentemente richiamate anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010, con cui stata dichiarata la
illegittimit costituzionale dellĠarticolo 8, comma 1, lettera r), della Legge
69 del 2005, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del
cittadino di un altro Paese membro dellĠUnione Europea, che legittimamente ed
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini della esecuzione
della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Il Giudice delle Leggi ha rilevato che, se uno degli obiettivi
principali del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale nel cd.
III Pilastro Òfavorevole il reinserimento sociale della persona condannataÓ,
il criterio per individuare il contesto sociale, familiare lavorativo e altri,
nella quale si rivela pi facile e naturale la risocializzazione del
condannato, durante e dopo la detenzione, non tanto e solo la cittadinanza,
ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami
familiari, della formazione dei figli e di quantĠaltro sia idoneo a rivelare la
sussistenza di quel Òradicamento reale e non estemporaneo dello straniero in
ItaliaÓ. Quanto alle nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisone
quadro e dalla Legge italiana di recepimento, la Consulta ha ricordato che esse
sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione autonoma ed
uniforme, e che spetta alla Autorit giudiziaria accertare la sussistenza del
presupposto della residenza o della dimora, Òlegittime ed effettiveÓ, allĠesito di una
valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della
persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalit della sua
presenza sul territorio italiano, nonch i legami familiari ed economici che
intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con lĠinterpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia dellĠUnione Europea,
Tanto premesso, la censura prospettata manifestatamente infondata.
XXXXX/XXXXX contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in
ricorso, non ha dimostrato lĠesistenza di un ÒradicamentoÓ reale e non
estemporaneo nello Stato italiano, nel senso sopra precisato. Risulta infatti,
come ha correttamente sottolineato la Corte di Appello, che il predetto privo
di lavoro e, bench residente a Peschiera del Garda in viale degli ____ di
fatto senza fissa dimora; in buona sostanza ha lavorato in Italia solo pochi
mesi, per lĠesattezza nove, da maggio 2008 a febbraio 2009, e ha sul territorio
nazionale una residenza solo formale, acquisita in epoca molto recente
(29-4-2009). A parte il fatto che XXXXX/XXXXX risulta essere venuto nel nostro
paese e avervi trovato lavoro.
Suindicato in epoca coeva alla sentenza di primo grado emessa in Romania
nel 2008 di condanna per i gravi delitti da lui commessi solo due anni prima,
risultanza, che induce a ritenere che egli sia venuto in Italia al fine di
sottrarsi alle conseguenze penali della sua illecita condotta.
In definitiva, le risultanze acquisite non possono ritenersi indici
rilevatori della esistenza di legami con lo Stato italiano di intensit tal da
consentire di constatare che il ricorrente ricada nella fattispecie prevista
dallĠarticolo 18, comma 1, lettera r), Legge n. 69 del 2005.
4. Alla inammissibilit del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la
colpa nella determinazioni della causa di inammissibilit. La cancelleria
provveder agli adempimenti di cui allĠarticolo 22, comma 5, Legge n. 69 del
2005.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e a quello della somma di euro mille in favore della
cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
allĠarticolo 22, comma 5 della Legge n. 69 del 2005.