SENTENZA N. 45667/2010,- CORTE DI CASSAZIONE

 

OmissisÉ

 

Osserva

 

1 - XXXXX/XXXXX ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 11-11-10, la Corte di Appello di Venezia, sezione I penale, ha accolto la domanda di consegna presentata nei suoi confronti dalla Repubblica di Romania, in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo n. 16/ME del 18-8-2010, emesso dal tribunale di Alba, esecutivo della sentenza n. 246/2008 pronunciata dal Tribunale di Alba, modificata dalla Corte di Appello di Alba, Julia con sentenza n. 19/A/2009, passata in giudicato con sentenza n. 1455/2010 dellĠAlta Corte di Giustizia, sentenza recante la sua condotta alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di tratta di essere umani e sfruttamento della prostituzione.

 

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della eccezione preliminare di omessa tempestiva notifica al difensore.

 

Con il secondo motivo di ricorso denuncia lo stesso vizio in riferimento alla valutazione dei presupposti previsti dalla legge per lĠaccoglimento della richiesta di consegna ai sensi dellĠarticolo 17 Legge n. 69 del 2005.

 

Con il terzo motivo di ricorso lamenta ancora vizio di motivazione Òin ordine al mancato diniego della richiesta consegna ai sensi dellĠarticolo 18, lettera r), Legge n. 69 del 2005, stante il provato radicamento, quale cittadino comunitario, sul territorio italianoÓ.

 

2 - Il ricorso  inammissibile per genericitˆ e per manifesta infondatezza.

 

La prima censura  giˆ stata esaminata e respinta, con congrua motivazione, dalla Corte di merito, che ha correttamente puntualizzato; che lĠavviso di fissazione dellĠudienza dellĠ11-11-10 era stato emesso in data 27-9-10, quando i difensori di fiducia del prevenuto erano gli avv.ti C. e F.; che lĠavv. C. era stato nominato solo in data 13-10-10; che conseguentemente, essendo stata la nomina di questĠultimo legale formalizzata in un momento successivo alla emissione dellĠavviso, nessuna notifica era dovuta a questĠultimo

(Sez. 5, Sentenza n. 48088 del 08/11/2004, Rv. 230511, Stefanelli).

 

Il secondo motivo di ricorso  inammissibile per difetto di specificitˆ, atteso che le censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui a la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.

 

3 - Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che  stato pi volte affermato da questa Corte che la nozione di ÒresidenzaÓ che viene in considerazione per la applicazione dei regimi di consegna previsti dalla Legge n. 69 del 2005 presuppone lĠesistenza di un radicamenti reale e non estemporaneo dello straniero nello stato, tra cui indici concorrenti vanno indicati la legalitˆ della sua presenza in Italia, lĠapprezzabile continuitˆ temporale e stabilitˆ della stessa, la distanza temporale tra questĠultima e la commissione del reato e la condanna conseguita allĠestero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata dagli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici  possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni

(v. da ultimo: sez. 6, n. 1790 del 19-11-10, dep. Il 19- 11- 10, Vasile; sez. 6, n. 14710 del 9-4-10, dep. 16-4-10,S., rv. 246747).

 

Queste conclusioni sono state tratte dalle indicazioni fornite ai Giudici nazionali dalla Corte di Giustizia per la interpretazione della decisione quadro n. 2002/584/GAI (sent. 6-10-09, Wolzemburg; 17-7-08, Koslowsky) e sono state recentemente richiamate anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010, con cui  stata dichiarata la illegittimitˆ costituzionale dellĠarticolo 8, comma 1, lettera r), della Legge 69 del 2005, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dellĠUnione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini della esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

 

Il Giudice delle Leggi ha rilevato che, se uno degli obiettivi principali del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale nel cd. III Pilastro  Òfavorevole il reinserimento sociale della persona condannataÓ, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare lavorativo e altri, nella quale si rivela pi facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non  tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quantĠaltro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel Òradicamento reale e non estemporaneo dello straniero in ItaliaÓ. Quanto alle nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisone quadro e dalla Legge italiana di recepimento, la Consulta ha ricordato che esse sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, e che spetta alla Autoritˆ giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, Òlegittime ed effettiveÓ, allĠesito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalitˆ della sua presenza sul territorio italiano, nonchŽ i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con lĠinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dellĠUnione Europea,

 

Tanto premesso, la censura prospettata  manifestatamente infondata.

 

XXXXX/XXXXX contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, non ha dimostrato lĠesistenza di un ÒradicamentoÓ reale e non estemporaneo nello Stato italiano, nel senso sopra precisato. Risulta infatti, come ha correttamente sottolineato la Corte di Appello, che il predetto  privo di lavoro e, bench residente a Peschiera del Garda in viale degli ____  di fatto senza fissa dimora; in buona sostanza ha lavorato in Italia solo pochi mesi, per lĠesattezza nove, da maggio 2008 a febbraio 2009, e ha sul territorio nazionale una residenza solo formale, acquisita in epoca molto recente (29-4-2009). A parte il fatto che XXXXX/XXXXX risulta essere venuto nel nostro paese e avervi trovato lavoro.

 

Suindicato in epoca coeva alla sentenza di primo grado emessa in Romania nel 2008 di condanna per i gravi delitti da lui commessi solo due anni prima, risultanza, che induce a ritenere che egli sia venuto in Italia al fine di sottrarsi alle conseguenze penali della sua illecita condotta.

 

In definitiva, le risultanze acquisite non possono ritenersi indici rilevatori della esistenza di legami con lo Stato italiano di intensitˆ tal da consentire di constatare che il ricorrente ricada nella fattispecie prevista dallĠarticolo 18, comma 1, lettera r), Legge n. 69 del 2005.

 

4. Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazioni della causa di inammissibilitˆ. La cancelleria provvederˆ agli adempimenti di cui allĠarticolo 22, comma 5, Legge n. 69 del 2005.

 

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui allĠarticolo 22, comma 5 della Legge n. 69 del 2005.