SENTENZA N. 8637 DEL 09/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2006, proposto da:

XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti XXXXX/XXXXX e XXXXX/XXXXX, con domicilio eletto presso questĠultimo in Roma, via Ronciglione n. 3;

 

contro

Questura di Bolzano; Ministero dellĠInterno, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00007/2006, resa tra le parti, concernente rinnovo del permesso di soggiorno

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti lĠAvvocato dello Stato Basilica;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano rigettava il ricorso proposto dal cittadino marocchino XXXXX/XXXXX avverso il decreto del Questore di Bolzano del 6 luglio 2004, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, motivato dalla condanna del ricorrente, con sentenza irrevocabile pronunciata ex articolo 444 c.p.p. dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato p. e p. dallĠarticolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di 96 pastiglie extasy e grammi 1,20 di cocaina), perpetrato il 9 aprile 2003. Il T.R.G.A. rilevava lĠautomatismo ostativo del precedente penale, agli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., e la conseguente natura vincolata del provvedimento del Questore.

Escludeva lĠefficacia vincolante esterna della circolare del Ministero dellĠInterno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div. del 9 settembre 2003 invocata dal ricorrente – affermativa della natura ostativa automatica dei reati di cui al citato articolo 4, comma 3, in sede di primo rilascio, ma non anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, nel qual caso rimetteva la decisione al potere discrezionale del Questore, tenuto a vagliare la situazione complessiva dellĠistante sotto il profilo della sua pericolositˆ sociale e del suo grado di inserimento sociale, lavorativo e familiare –, ritenendola non conforme al dettato normativo. Dichiarava, infine, manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., sollevata dal ricorrente sotto il profilo del contrasto con gli articoli 2, 3 e 13 Cost. dellĠivi prevista equiparazione di una sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

 

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente soccombente, affidandosi ai seguenti motivi:

 

a) lĠerronea applicazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., in violazione della sopra citata circolare del Ministero dellĠInterno, attesa lĠomessa valutazione in concreto della personalitˆ e della situazione familiare e lavorativa di esso istante, soggiornante da oltre 10 anni in territorio nazionale con moglie e tre figli, due dei quali minorenni e nati in Italia;

 

b) lĠerronea dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimitˆ costituzionale sollevata in primo grado. Chiedeva dunque, previa sospensione dellĠesecutorietˆ della gravata sentenza, lĠaccoglimento del ricorso di primo grado.

 

3. LĠamministrazione appellata si costituiva in giudizio, resistendo.

 

4. Disattesa con ordinanza collegiale del 29 agosto 2006 lĠistanza di sospensiva, la causa alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010 veniva trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. LĠappello  da respingere.

 

2. La fattispecie allĠesame  assoggettata ratione temporis alla disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallĠarticolo 4 l. 30 luglio 2002, n. 189, secondo cui in sede di esame di istanze presentate da cittadini stranieri tendenti al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di una delle condanne previste nel citato articolo 4, comma 3, come sopra novellato – tra le quali sono comprese quelle per il reato di cui allĠarticolo 73 d.p.r. n. 309/1990, in materia di stupefacenti –, costituisce motivo di per sŽ ostativo al rilascio o al rinnovo, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalitˆ dellĠamministrazione in ordine alla valutazione della pericolositˆ sociale dello straniero, costituendo il diniego un atto strettamente vincolato in presenza di quel presupposto.

 

Con ci˜ il legislatore ha attribuito una valenza immediatamente ostativa ad una positiva valutazione in ordine alla permanenza nel territorio dello Stato a comportamenti penalmente sanzionati, ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dellĠordine pubblico ed accertati con sentenze penali di condanna (comprese le sentenze emesse ex articolo 444 c.p.p.), a differenza di quanto era previsto nella normativa precedente alle modifiche del 2002, ove la valutazione della pericolositˆ sociale dello straniero era rimessa alla valutazione discrezionale dellĠautoritˆ amministrativa (sulla legittimitˆ costituzionale della nuova disciplina, v. Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 148, la quale ha, segnatamente, rilevato, che

 

ÒlĠinclusione di condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause ostative allĠingresso e alla permanenza dello straniero in Italia non appare manifestamente irragionevole qualora si consideri che si tratta di ipotesi delittuose spesso implicanti contatti, a diversi livelli, con appartenenti a organizzazioni criminali o che, comunque, sono dirette ad alimentare il cosiddetto mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalitˆ organizzataÓ, e che Òinfondato  il profilo di censura concernente il tipo di procedimento seguito per giungere alla condanna penale e la natura della sentenza con la quale questa  stata pronunciataÓ, in quanto, Òda un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge,  equiparata a una pronuncia di condanna (articolo 445, comma 1, cod. proc. pen) e, dĠaltra parte, per le fattispecie – quali quelle oggetto dei giudizi a quibus – interamente verificatesi dopo lĠentrata in vigore della legge n. 189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento non appare significativo, in quanto nellĠopzione del rito alternativo, lĠimputato  posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operataÓ).

 

La condanna riportata dal ricorrente, ostativa al suo ingresso e soggiorno in Italia in conseguenza della gravitˆ del commesso reato,  di per sŽ rilevatrice della sua pericolositˆ sociale e impedisce una positiva valutazione del suo inserimento lavorativo e familiare in Italia, talchŽ il provvedimento di diniego deve ritenersi pienamente legittimo

(v. da ultimo, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7145).

 

Merita, altres“, conferma la statuizione dei primi giudici, disapplicativa della circolare del Ministero dellĠInterno invocata dal ricorrente, a ragione ritenuta in contrasto con il dettato normativo di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sŽ valore normativo o provvedimentale, sicchŽ tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non sono vincolanti per i soggetti estranei allĠamministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem

(v. ex plurimis C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7521).

 

Altrettanto correttamente  stata disattesa la questione di costituzionalitˆ sollevata dallĠodierno appellante, non risultando sviluppati profili sostanzialmente nuovi, idonei a superare la pronuncia dĠinfondatezza di cui alla citata sent. Corte Cost. n. 148/2008.

 

3. Considerato lĠesito della causa, le spese del grado devono essere accollate allĠappellante soccombente.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sullĠappello come in epigrafe proposto,lo respinge e, per lĠeffetto, conferma lĠimpugnata sentenza.

 

Condanna lĠappellante a rifondere allĠAmministrazione appellata le spese del presente grado, che si liquidano nellĠimporto complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore