SENTENZA N. 8637 DEL 09/12/2010 –
CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6539
del 2006, proposto da:
XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli
avv.ti XXXXX/XXXXX e XXXXX/XXXXX, con domicilio eletto presso questĠultimo in
Roma, via Ronciglione n. 3;
contro
Questura di Bolzano; Ministero dellĠInterno,
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del
T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00007/2006,
resa tra le parti, concernente rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26
ottobre 2010 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti lĠAvvocato dello
Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il
T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano rigettava il ricorso proposto dal
cittadino marocchino XXXXX/XXXXX avverso il decreto del Questore di Bolzano del
6 luglio 2004, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato, motivato dalla condanna del ricorrente, con sentenza
irrevocabile pronunciata ex articolo 444 c.p.p. dal G.I.P. presso il Tribunale di
Bolzano, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di
multa per il reato p. e p. dallĠarticolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (detenzione a fine di
spaccio di 96 pastiglie extasy e grammi 1,20 di cocaina), perpetrato il 9
aprile 2003. Il T.R.G.A. rilevava lĠautomatismo ostativo del precedente penale,
agli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5,
comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., e la conseguente natura vincolata del
provvedimento del Questore.
Escludeva lĠefficacia vincolante esterna della
circolare del
Ministero dellĠInterno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div. del 9 settembre
2003 invocata dal ricorrente – affermativa della natura
ostativa automatica dei reati di cui al citato articolo 4, comma 3, in sede di primo
rilascio, ma non anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, nel qual
caso rimetteva la decisione al potere discrezionale del Questore, tenuto a
vagliare la situazione complessiva dellĠistante sotto il profilo della sua
pericolosit sociale e del suo grado di inserimento sociale, lavorativo e
familiare –, ritenendola non conforme al dettato normativo. Dichiarava,
infine, manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale
degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., sollevata dal
ricorrente sotto il profilo del contrasto con gli articoli 2, 3 e 13 Cost. dellĠivi prevista
equiparazione di una sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p. ad una sentenza di
condanna. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il
ricorrente soccombente, affidandosi ai seguenti motivi:
a) lĠerronea applicazione degli articoli 4,
comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., in violazione della sopra
citata circolare del
Ministero dellĠInterno, attesa lĠomessa valutazione in concreto
della personalit e della situazione familiare e lavorativa di esso istante,
soggiornante da oltre 10 anni in territorio nazionale con moglie e tre figli,
due dei quali minorenni e nati in Italia;
b) lĠerronea dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione di legittimit costituzionale sollevata in primo
grado. Chiedeva dunque, previa sospensione dellĠesecutoriet della gravata
sentenza, lĠaccoglimento del ricorso di primo grado.
3. LĠamministrazione appellata si costituiva
in giudizio, resistendo.
4. Disattesa con ordinanza collegiale del 29
agosto 2006 lĠistanza di sospensiva, la causa alla pubblica udienza del 26
ottobre 2010 veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. LĠappello da respingere.
2. La fattispecie allĠesame assoggettata
ratione temporis alla disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli
4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dallĠarticolo 4 l. 30 luglio 2002, n. 189, secondo cui in sede di esame di
istanze presentate da cittadini stranieri tendenti al rilascio o al rinnovo del
permesso di soggiorno, la presenza di una delle condanne previste nel citato articolo
4, comma 3,
come sopra novellato – tra le quali sono comprese quelle per il reato di
cui allĠarticolo 73 d.p.r. n. 309/1990, in materia di stupefacenti –,
costituisce motivo di per s ostativo al rilascio o al rinnovo, con conseguente
esclusione di qualsiasi margine di discrezionalit dellĠamministrazione in
ordine alla valutazione della pericolosit sociale dello straniero, costituendo
il diniego un atto strettamente vincolato in presenza di quel presupposto.
Con ci il legislatore ha attribuito una
valenza immediatamente ostativa ad una positiva valutazione in ordine alla
permanenza nel territorio dello Stato a comportamenti penalmente sanzionati,
ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento
dellĠordine pubblico ed accertati con sentenze penali di condanna (comprese le
sentenze emesse ex articolo 444 c.p.p.), a differenza di quanto era previsto nella
normativa precedente alle modifiche del 2002, ove la valutazione della
pericolosit sociale dello straniero era rimessa alla valutazione discrezionale
dellĠautorit amministrativa (sulla legittimit costituzionale della nuova
disciplina, v. Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 148, la quale ha, segnatamente,
rilevato, che
ÒlĠinclusione di condanne per qualsiasi reato
inerente agli stupefacenti tra le cause ostative allĠingresso e alla permanenza
dello straniero in Italia non appare manifestamente irragionevole qualora si
consideri che si tratta di ipotesi delittuose spesso implicanti contatti, a
diversi livelli, con appartenenti a organizzazioni criminali o che, comunque,
sono dirette ad alimentare il cosiddetto mercato della droga, il quale
rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalit organizzataÓ,
e che Òinfondato il profilo di censura concernente il tipo di procedimento
seguito per giungere alla condanna penale e la natura della sentenza con la
quale questa stata pronunciataÓ, in quanto, Òda un lato, la sentenza di
applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge,
equiparata a una pronuncia di condanna (articolo 445, comma 1, cod. proc.
pen) e,
dĠaltra parte, per le fattispecie – quali quelle oggetto dei giudizi a
quibus – interamente verificatesi dopo lĠentrata in vigore della legge n.
189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di
patteggiamento non appare significativo, in quanto nellĠopzione del rito
alternativo, lĠimputato posto ex ante nella piena condizione di conoscere
tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operataÓ).
La condanna riportata dal ricorrente, ostativa
al suo ingresso e soggiorno in Italia in conseguenza della gravit del commesso
reato, di per s rilevatrice della sua pericolosit sociale e impedisce una
positiva valutazione del suo inserimento lavorativo e familiare in Italia,
talch il provvedimento di diniego deve ritenersi pienamente legittimo
(v. da ultimo, in fattispecie analoga, C.d.S.,
Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7145).
Merita, altres, conferma la statuizione dei
primi giudici, disapplicativa della circolare del
Ministero dellĠInterno invocata dal ricorrente, a ragione
ritenuta in contrasto con il dettato normativo di cui agli articoli 4, comma
3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo consolidato
orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, le circolari
amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero
sottordinati, che non hanno di per s valore normativo o provvedimentale,
sicch tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza
determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non
sono vincolanti per i soggetti estranei allĠamministrazione, mentre, per gli
organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere
disapplicate qualora siano contra legem
(v. ex plurimis C.d.S., Sez. V, 15 ottobre
2010, n. 7521).
Altrettanto correttamente stata disattesa la
questione di costituzionalit sollevata dallĠodierno appellante, non risultando
sviluppati profili sostanzialmente nuovi, idonei a superare la pronuncia
dĠinfondatezza di cui alla citata sent. Corte Cost. n. 148/2008.
3. Considerato lĠesito della causa, le spese
del grado devono essere accollate allĠappellante soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sullĠappello come
in epigrafe proposto,lo respinge e, per lĠeffetto, conferma lĠimpugnata
sentenza.
Condanna lĠappellante a rifondere
allĠAmministrazione appellata le spese del presente grado, che si liquidano
nellĠimporto complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore