SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2006,

proposto dal sig. XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Salerni e Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Carso, n. 23;

 

contro

Ministero dell'Interno - Questura della Valle D'Aosta; rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA n. 00054/2005, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti lavvocato Salerni e l'avvocato dello Stato Ventrella;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. della Valle d Aosta il cittadino tunisino XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX impugnava i decreti del Questore della Valle d Aosta in data 16.02.2002 aventi ad oggetto la revoca, rispettivamente, del permesso di soggiorno rilasciato il 23.10.2001 e del nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

A motivazione di entrambi i provvedimenti era fatto richiamo alla circostanza che la stessa persona, con il nominativo XXXXX/XXXXX, era stata destinataria di provvedimento di espulsione emesso il 28.09.2000 e che il ricorso avverso latto di espulsione era stato respinto con sentenza del Tribunale ordinario di Aosta del 18.12.2000.

 

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. della Valle dAosta respingeva il ricorso proposto avverso detti provvedimenti.

 

Contro la pronunzia di rigetto il sig. Ben Salah ha proposto atto di appello, insistendo sull illegittimit dei decreti di revoca con richiamo alla decisione del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003, di asserito annullamento del decreto del Presidente della Regione autonoma Valle dAosta di rigetto della domanda di revoca del decreto di espulsione.

 

Il Ministero dellinterno si costituito in resistenza.

 

Con decisione n. 4687/2010 stata disposta lacquisizione di documenti relativi alloggetto del contendere.

 

Detto incombente stato assolto dalla Questura di Aosta in data 17.09.2010.

 

Alludienza del 16 novembre 2010 il ricorso stato trattenuto per la decisione.

 

2). Il ricorso da respingere.

 

2.1). Va premesso che i decreti questorili impugnati assumono ad unico presupposto delle determinazioni di revoca lesistenza di un atto di espulsione dellappellante e non contengono addebiti per le difformit riscontrate quanto al nome ed alla data di nascita in precedenti atti di autorizzazione allingresso e permanenza in Italia.

 

2.2). Il T.A.R., in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha correttamente ribadito che anche in materia del rilascio di atti autorizzatori dellingresso e permanenza nel territorio nazionale trova applicazione il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di sopravvenienze in fatto ed in diritto che avrebbero potuto dar luogo ad un diverso esito del procedimento ove esistenti al momento dell adozione dell atto terminale

(Cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 5191 del 03.09.2009; n. 1717 del 23.03.2009).

 

Va, inoltre, chiarito che la pronunzia del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003, invocata a sostegno della prospettata invalidit successiva dei provvedimenti impugnati, non ha eliminato dal mondo giuridico il provvedimento di espulsione, ma ha solo dichiarato l illegittimit del diniego di revoca n. 331/2003, emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d Aosta in esito ad istanza di riesame avanzata dal Ben Salah.

 

Solo ove, in esecuzione del decisum del Tribunale ordinario, il Presidente della Regione Autonoma Valle dAosta ravvisi i presupposti per il ritiro del provvedimento di espulsione, potr aver luogo il riesame della legittimit dei decreti del Questore impeditivi della permanenza in Italia, non sussistendo pi il loro presupposto giustificativo e salvo il possesso degli ulteriori requisiti per lingresso e permanenza nel territorio nazionale.

 

Per le considerazioni che precedono l appello va respinto.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero intimato.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4950 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2010

IL SEGRETARIO