N. 32718/2010 REG.SEN.

 

N. 07271/2010 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Seconda Quater)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7271 del 2010, proposto da:

Reasad Azim, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Santoro, con domicilio eletto presso Gennaro Santoro in Roma, viale Carso, 23;

 

 

contro

 

Ministero dell'Interno, Questore di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

 

per l'annullamento

 

del provvedimento della Questura di Roma del 13.1.2010, notificato in data 25.5.2010, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore etˆ in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

 

 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Roma;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

 

 

 

 

Il Collegio ritiene che, sentite sul punto le parti costituite, il giudizio possa essere definito, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, in quanto sussistono i requisiti di cui ai sensi dellĠart. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 , n. 104, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso; non ponendosi problemi di contraddittorio e risultando sufficienti gli elementi istruttori.

 

Il ricorrente lamenta lĠillegittimitˆ del provvedimento con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore etˆ in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

La questione  giˆ stata affrontata dalla Sezione in senso favorevole alle aspettative del ricorrente.

 

Il ricorso  fondato alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750), secondo cui, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore etˆ diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso.

 

Ritenuto, pertanto, che secondo la suddetta giurisprudenza, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore etˆ sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.

 

In tale direzione appare rilevante ai fini di cui sopra la circostanza che, successivamente al compimento dei 18 anni, il ricorrente abbia documentato di aver trovato lavoro presso una cooperativa.

 

In assenza di contrarie indicazioni del Ministero solo formalmente costituitosi in giudizio  dunque evidente lĠerrore materiale sui presupposti dellĠatto impugnato.

 

In tali assorbenti limiti, il ricorso  fondato e deve essere accolto.

 

Per lĠeffetto il provvedimento impugnato deve essere annullato.

 

Le spese, ai sensi dellĠart. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, seguono la soccombenza e sono liquidate in Û 500,00 in favore della parte ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

 

1. Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per lĠeffetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

 

2. Condanna lĠAmministrazione al pagamento delle spese processuali in Û 500,00

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Angelo Scafuri, Presidente

 

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

Stefania Santoleri, Consigliere

 

 

 

 

 

   

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

   

   

   

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 07/10/2010

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

 

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IL FUNZIONARIO