SENTENZA N. 4350 DEL 30/12/2010 – TAR
PUGLIA - BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344
del 2010, proposto da:
Daniel Kweshi Zikpui, rappresentato e difeso
dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari,
via Calefati, 269;
contro
Questura di Bari, Ministero dell'Interno,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per
legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di
Bari sullĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data
5.02.2010 (si allega: copia dellĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno
del 05.02.2010 – doc. n. 2);
- nonch di ogni altro atto comunque connesso
e/o collegato con il silenzio-rifiuto di cui innanzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Questura di Bari e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
2 dicembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori
l'avv. dello Stato I.Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
A) Con atto notificato e depositato
rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il ricorrente ha chiesto lĠaccertamento
della illegittimit del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio del
permesso di soggiorno presentata in data 5.2.2010; ha dedotto la violazione del
combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del
d.lgs. n. 286/98.
A 1) Il gravame connotato da talune
particolarit. La istanza del 15.2.2010 come depositata agli atti non risulta
firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara
allĠuopo Òin virt di mandato conferitemiÓ, mandato che non risulta riportato
nella istanza in questione; ritiene comunque il Collegio che eventuali e
possibili connessi problemi di irregolarit procedimentali siano superabili
atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza,
questa s firmata dallo interessato del 2.2.2010 e depositata il 4.2.2010, in
cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad
inoltrare la istanza di cui sopra si detto.
Altra particolarit degna di essere rilevata
che in corso di giudizio lĠAmministrazione con nota del 30 0tt. 2010 ha
comunicato allĠinteressato di aver avviato il procedimento amministrativo
diretto allĠadozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di
soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto
ostavano. Essa nota risulta gravata dallĠinteressato nella memoria del 29 Nov.
2010 che non risulta per notificata allĠAmministrazione.
La constatazione di cui innanzi non comporta,
per, la improcedibilit dellĠesperita azione avverso il silenzio rifiuto, atteso che ci si trova di
fronte ad un preavviso comunicato ex articolo 10 bis legge 241/90 e non gi al provvedimento
definitivo di rifiuto.
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione,
nota del 5.10.2010 della Questura depositata in giudizio dallĠAvvocatura
distrettuale dello Stati in data 8.10.2010 opponendosi allĠavverso gravame ed
in rito deducendo la irritualit della esperita proposta procedura di silenzio
rifiuto perch,
deduce, carente la previa diffida a provvedere rivolta allĠamministrazione.
DIRITTO
Premesso quanto innanzi su preliminari
questioni procedimentali, nel merito lĠesperita azione avverso il determinatosi
silenzio della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 5.02.2010 fondata. Innanzi
tutto va reietta la eccezione di irritualit/inammissibilit della esperita
procedura di silenzio rifiuto per carenza della previa diffida; invero in base al
vigente c.p.a. (codice del processo amministrativo, vedi in particolare
articolo 117)
non pi necessaria la previa diffida.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del
combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del
d.lgs. n. 286/98. Esse censure sono fondate.
Invero lĠarticolo 2 della legge generale sul procedimento
amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento espresso nel
termine di legge, e la legge speciale -lĠarticolo 5 suddetto- contempla il
termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio o il
rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi
requisiti.
Tale ultima disposizione letta in combinato
disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga
comunque definito il procedimento in corso. LĠamministrazione intimata risulta
inadempiente non essendo stata adottata a tuttĠoggi alcuna determinazione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con
declaratoria di illegittimit del silenzio mantenuto dallĠAmministrazione sulla istanza
dellĠinteressato del 15.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere entro il
prefissando termine.
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano
ragioni (anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1) per
dichiararle compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto dichiara la illegittimit
del silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Bari in ordine alla istanza dellĠinteressato
del 2.2.2010 e per lĠeffetto Ordina allĠAmministrazione intimata di provvedere
sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Bari nella camera di consiglio
del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Vito Mangialardi, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/12/2010
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)