SENTENZA N. 4350 DEL 30/12/2010 – TAR PUGLIA - BARI

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2010, proposto da:

Daniel Kweshi Zikpui, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

 

contro

Questura di Bari, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

 

per l'annullamento

 

- del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Bari sullĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 5.02.2010 (si allega: copia dellĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno del 05.02.2010 – doc. n. 2);

 

- nonchŽ di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il silenzio-rifiuto di cui innanzi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato I.Sisto;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

A) Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il ricorrente ha chiesto lĠaccertamento della illegittimitˆ del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 5.2.2010; ha dedotto la violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98.

 

A 1) Il gravame  connotato da talune particolaritˆ. La istanza del 15.2.2010 come depositata agli atti non risulta firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara allĠuopo Òin virt di mandato conferitemiÓ, mandato che non risulta riportato nella istanza in questione; ritiene comunque il Collegio che eventuali e possibili connessi problemi di irregolaritˆ procedimentali siano superabili atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza, questa s“ firmata dallo interessato del 2.2.2010 e depositata il 4.2.2010, in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad inoltrare la istanza di cui sopra si  detto.

 

Altra particolaritˆ degna di essere rilevata  che in corso di giudizio lĠAmministrazione con nota del 30 0tt. 2010 ha comunicato allĠinteressato di aver avviato il procedimento amministrativo diretto allĠadozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto ostavano. Essa nota risulta gravata dallĠinteressato nella memoria del 29 Nov. 2010 che non risulta per˜ notificata allĠAmministrazione.

 

La constatazione di cui innanzi non comporta, per˜, la improcedibilitˆ dellĠesperita azione avverso il silenzio rifiuto, atteso che ci si trova di fronte ad un preavviso comunicato ex articolo 10 bis legge 241/90 e non giˆ al provvedimento definitivo di rifiuto.

 

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione, nota del 5.10.2010 della Questura depositata in giudizio dallĠAvvocatura distrettuale dello Stati in data 8.10.2010 opponendosi allĠavverso gravame ed in rito deducendo la irritualitˆ della esperita proposta procedura di silenzio rifiuto perchŽ, deduce, carente la previa diffida a provvedere rivolta allĠamministrazione.

 

DIRITTO

Premesso quanto innanzi su preliminari questioni procedimentali, nel merito lĠesperita azione avverso il determinatosi silenzio della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 5.02.2010  fondata. Innanzi tutto va reietta la eccezione di irritualitˆ/inammissibilitˆ della esperita procedura di silenzio rifiuto per carenza della previa diffida; invero in base al vigente c.p.a. (codice del processo amministrativo, vedi in particolare articolo 117) non  pi necessaria la previa diffida.

 

Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. Esse censure sono fondate.

 

Invero lĠarticolo 2 della legge generale sul procedimento amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento espresso nel termine di legge, e la legge speciale -lĠarticolo 5 suddetto- contempla il termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.

 

Tale ultima disposizione letta in combinato disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga comunque definito il procedimento in corso. LĠamministrazione intimata risulta inadempiente non essendo stata adottata a tuttĠoggi alcuna determinazione.

 

Il ricorso deve essere pertanto accolto con declaratoria di illegittimitˆ del silenzio mantenuto dallĠAmministrazione sulla istanza dellĠinteressato del 15.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere entro il prefissando termine.

 

Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni (anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1) per dichiararle compensate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto dichiara la illegittimitˆ del silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Bari in ordine alla istanza dellĠinteressato del 2.2.2010 e per lĠeffetto Ordina allĠAmministrazione intimata di provvedere sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

Vito Mangialardi, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/12/2010

 

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)