N. 00076/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02802/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2010, proposto da:
Singh Parmjit, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio eletto presso Rosa Emanuela Lo Faro in Catania, via Asiago, 23;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto di rigetto prot. P-CT/1/N2009/101759 Imm della domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi legge 102/2009, emanato dallo Sportello Unico per l'immigrazione c/o UTG - Prefettura della Provincia di Catania in data 11.05.2010, ma non notificato allo straniero;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

- Ministero dell'Interno;

- Prefettura della Provincia di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Rilevato che dallĠesecuzione delĠordinanza collegiale n. 617/2010 risulta evidente che i Òripetuti sopralluoghiÓ che la polizia municipale avrebbe effettuato non furono oggetto di immediata verbalizzazione, e che pertanto va ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria;

Ritenuto, infatti, che le circostanze accertate durante detti sopralluoghi, con la precisazione degli orari e dei giorni in cui essi furono effettuati, e con la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni richieste a soggetti terzi, devono trovare ingresso nel procedimento, poichŽ proprio su tali circostanze si basano le determinazioni dellĠamministrazione, ed esse devono quindi essere rese note ai destinatari del provvedimento finale e devono poter essere apprezzate dal giudice in sede di vaglio della legittimitˆ del procedimento e del provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento del diniego impugnato e obbligo dellĠamministrazione di provvedere ex novo sullĠistanza in questione alla luce dei principi di cui alla presente decisione;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come precisato in parte motiva.

Spese a carico dellĠamministrazione resistente, liquidate in favore della parte ricorrente in euro duemila/00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)