N. 00074/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03307/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2010, proposto da:
Iqbal Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con
domicilio eletto presso Rosa Emanuela Lo Faro in Catania, via Asiago, 23;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot.P-CT/l/N2009/100896 Imm della domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi della legge 102/2009, emanato dallo Sportello Unico per l'immigrazione c/o UTG Prefettura della provincia di Catania in data 30.08.2010, ma non notificato allo straniero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠU.T.G. - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuta la legittimazione processuale del lavoratore extracomunitario, destinatario degli effetti del provvedimento di regolarizzazione al pari del datore di lavoro, e perci avente diritto alla partecipazione al relativo procedimento (che nella specie stata obliterata);
Ritenuta fondata la censura di difetto di motivazione, esaurendosi nella fattispecie lĠapparato motivazionale nella formula ÒNOTIZIA RISERVATAÓ;
Ritenuto che le considerazioni espresse dallĠamministrazione in sede giurisdizionale non valgono in ogni caso a integrare la motivazione omessa nella appropriata sede procedimentale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato e obbligo dellĠamministrazione di provvedere ex novo sullĠistanza in questione alla luce dei principi di cui alla presente decisione;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come precisato in parte motiva.
Spese a carico dellĠamministrazione resistente, liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di euro duemila/00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Messina, Presidente, Estensore
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
Giuseppa Leggio, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)