SENTENZA N. 356 DEL 19/01/2011 – TAR CAMPANIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2010,

proposto da: OOOOO/AAAAA, rappresentato e difeso dagli avv. ti Roberto Ricciardi e Francesca Pennino, presso il cui studio  eletto domicilio in Caserta, e, pertanto, ex articolo 25, comma 1, cod. proc. amm., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio

 

contro

la Questura di Caserta ed il Ministero dellĠInterno, in persona del Questore e del Ministro p.t., rappresentati e difesi (lĠamministrazione dellĠInterno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, 11;

 

per l'annullamento, previa sospensiva

- del decreto del Questore della Provincia di Caserta - CAT.A.12/Imm/10 Prot. n.195 del 7 settembre 2010, notificato il successivo giorno 17 dello stesso mese, con il quale  stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 23.12.2008;

 

-di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura dello Stato per lĠintimata amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Atteso che il cittadino liberiano ricorrente si duole del decreto del Questore di Caserta sopraemarginato recante il rigetto dellĠistanza in materia di soggiorno sul territorio nazionale, quale da egli presentata in data 23 dicembre 2008;

 

Che il diniego  fondato sullĠassunto che a suo carico era risultata emessa Òin data 22.4.2006 sentenza di condanna divenuta irrevocabile il successivo 3.7.2006 per violazione dellĠarticolo 171 della legge 633/41Ó, asseritamente Òostativa al rilascio del titolo autorizzatorioÓ;

 

Atteso che nella prospettazione attorea la determinazione di rigetto del richiesto Òpermesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodoÓ  illegittima per violazione dellĠarticolo 9 del d. l.vo n. 286 del 1998, come modificato dal d. l.vo n. 2/2007 di attuazione della direttiva Cee, ai cui sensi per negare ingresso allĠistanza sarebbe stato necessario far luogo ad una valutazione della pericolositˆ sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre la peraltro unica condanna elevata a suo carico per violazione delle norme sul diritto di autore, trascurando di valutare il suo pieno inserimento nel contesto nazionale;

 

Preso atto che lĠAvvocatura dello Stato si  costituita in giudizio per lĠintimata amministrazione e, ai fini di difesa, ha versato in atti relazione dellĠamministrazione che insiste sulla doverositˆ del provvedimento, in presenza della condanna ostativa;

 

Ritenuto che la doglianza attorea meriti accoglimento, posto che effettivamente la fattispecie data, come non contestato: richiesta di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ricade sotto lĠambito applicativo dellĠarticolo 9 del ripetuto d. l.vo 286 del 1998 che di esso espressamente e specificamente si occupa, disponendo, al suo comma 4, che:

 

ÒIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolositˆ si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altres“ della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stranieroÓ;

 

Considerato infatti che detto testo  quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal d. l.vo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento della pericolositˆ dello straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente;

 

Che ne deriva che lĠodierna previsione richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolositˆ, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 25 novembre 2010, n. 7374), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dellĠarticolo 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

(cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre 2009, n. 7571);

 

Che Òin sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, lĠessere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autoreÓ (di cui anche qui trattasi) Òin carenza di puntuale accertamento sulla pericolositˆ del richiedente, non pu˜ costituire titolo preclusivo automaticoÓ

(Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 18 settembre 2009, n. 5624 e, in tali sostanziali sensi, ancora da ultimo, sempre Cons. Stato, sez. sesta, 23 dicembre 2010, n. 9336);

 

Ritenuto, in definitiva che, come preannunciato e facendo applicazione di siffatti (ormai) consolidati principi, non pu˜ negarsi la fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta, valutazione della pericolositˆ sociale dello straniero in discorso e, comunque, ad una sua mancata ostensione in seno al provvedimento impugnato, posto che il diniego si fonda esclusivamente sullĠindicazione dellĠesistenza della condanna penale, ritenuta automaticamente preclusiva al rilascio del titolo richiesto;

 

Che in conseguenza, fatti salvi i successivi provvedimenti dellĠamministrazione, il ricorso va accolto e, per lĠeffetto, deve disporsi lĠannullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata;

 

Che le spese di giudizio, come  regola, vanno poste a carico dellĠamministrazione soccombente e sono liquidate come in dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione.

 

Condanna lĠamministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 750.00 (settecentocinquanta/00) a favore della parte ricorrente.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/01/2011

IL SEGRETARIO