SENTENZA N. 356 DEL 19/01/2011 – TAR
CAMPANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale
6445 del 2010,
proposto da: OOOOO/AAAAA, rappresentato e
difeso dagli avv. ti Roberto Ricciardi e Francesca Pennino, presso il cui
studio eletto domicilio in Caserta, e, pertanto, ex articolo 25, comma 1,
cod. proc. amm., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso
la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio
contro
la Questura di Caserta ed il Ministero
dellĠInterno, in persona del Questore e del Ministro p.t., rappresentati e difesi
(lĠamministrazione dellĠInterno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del decreto del Questore della Provincia di
Caserta - CAT.A.12/Imm/10 Prot. n.195 del 7 settembre 2010, notificato il
successivo giorno 17 dello stesso mese, con il quale stata rigettata
l'istanza presentata dal ricorrente in data 23.12.2008;
-di ogni altro atto connesso, preordinato e
conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dellĠAvvocatura dello Stato per lĠintimata amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
12 gennaio 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Atteso che il cittadino liberiano ricorrente
si duole del decreto del Questore di Caserta sopraemarginato recante il rigetto
dellĠistanza in materia di soggiorno sul territorio nazionale, quale da egli
presentata in data 23 dicembre 2008;
Che il diniego fondato sullĠassunto che a
suo carico era risultata emessa Òin data 22.4.2006 sentenza di condanna
divenuta irrevocabile il successivo 3.7.2006 per violazione dellĠarticolo
171 della legge 633/41Ó, asseritamente Òostativa al rilascio del titolo autorizzatorioÓ;
Atteso che nella prospettazione attorea la
determinazione di rigetto del richiesto Òpermesso di soggiorno per soggiornanti
di lungo periodoÓ illegittima per violazione dellĠarticolo 9 del d. l.vo
n. 286 del 1998, come modificato dal d. l.vo n. 2/2007 di attuazione della direttiva
Cee, ai cui sensi per negare ingresso allĠistanza sarebbe stato necessario far
luogo ad una valutazione della pericolosit sociale del ricorrente e non
limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre la peraltro unica condanna
elevata a suo carico per violazione delle norme sul diritto di autore,
trascurando di valutare il suo pieno inserimento nel contesto nazionale;
Preso atto che lĠAvvocatura dello Stato si
costituita in giudizio per lĠintimata amministrazione e, ai fini di difesa, ha
versato in atti relazione dellĠamministrazione che insiste sulla doverosit del
provvedimento, in presenza della condanna ostativa;
Ritenuto che la doglianza attorea meriti
accoglimento, posto che effettivamente la fattispecie data, come non
contestato: richiesta di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo, ricade sotto lĠambito applicativo dellĠarticolo 9 del ripetuto d.
l.vo 286 del 1998 che di esso espressamente e specificamente si occupa, disponendo, al
suo comma 4, che:
ÒIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel valutare la pericolosit si tiene conto
anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonch,
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di
diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il
questore tiene conto altres della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stranieroÓ;
Considerato infatti che detto testo quello
che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del
2002 e quindi dal d. l.vo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini,
l'apprezzamento della pericolosit dello straniero agli automatismi
determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente;
Che ne deriva che lĠodierna previsione
richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo
soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli
elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosit, con
esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e
7541; 26 febbraio 2010, n. 1133; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 25 novembre
2010, n. 7374), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dellĠarticolo 8
CEDU, la
durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare
e lavorativo dello straniero
(cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta,
13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre
2009, n. 7571);
Che Òin sostanza, a soggiornanti di lungo
periodo, lĠessere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autoreÓ
(di cui anche qui trattasi) Òin carenza di puntuale accertamento sulla
pericolosit del richiedente, non pu costituire titolo preclusivo automaticoÓ
(Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 18
settembre 2009, n. 5624 e, in tali sostanziali sensi, ancora da ultimo, sempre
Cons. Stato, sez. sesta, 23 dicembre 2010, n. 9336);
Ritenuto, in definitiva che, come
preannunciato e facendo applicazione di siffatti (ormai) consolidati principi,
non pu negarsi la fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata,
concreta, valutazione della pericolosit sociale dello straniero in discorso e,
comunque, ad una sua mancata ostensione in seno al provvedimento impugnato,
posto che il diniego si fonda esclusivamente sullĠindicazione dellĠesistenza
della condanna penale, ritenuta automaticamente preclusiva al rilascio del
titolo richiesto;
Che in conseguenza, fatti salvi i successivi
provvedimenti dellĠamministrazione, il ricorso va accolto e, per lĠeffetto,
deve disporsi lĠannullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di
istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata;
Che le spese di giudizio, come regola, vanno
poste a carico dellĠamministrazione soccombente e sono liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento
impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione.
Condanna lĠamministrazione soccombente alle
spese di giudizio che liquida in Euro 750.00 (settecentocinquanta/00) a favore
della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/01/2011
IL SEGRETARIO