SENTENZA N. 362 DEL 19/01/2011 – TAR CAMPANIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2010, proposto da:

MMMMM/KKKKK, rappresentato e difeso, per mandato a margine dellĠatto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Roberto Ricciardi e Francesca Pennino, presso il cui studio in Caserta  eletto domicilio e pertanto, ai sensi dellĠarticolo 25, comma 1, cod. proc. amm., da intendersi domiciliato presso la segreteria di questo Tribunale

 

contro

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t., ed il Questore della provincia di Caserta, rappresentati e difesi (lĠamministrazione dellĠInterno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, 11;

 

per l'annullamento, previa sospensione

 

- del decreto del Questore di Caserta Cat. A 12/Imm/2010, prot. n. 74 del 19 marzo 2010, notificato il 26 aprile successivo, recante il rigetto del rilascio di Òpermesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodoÓ presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2008;

 

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa, fra essi compreso il decreto presidenziale n. 1507 del 13 luglio 2010, reiettivo della invocata tutela cautelare provvisoria in dichiarata assenza di un danno rivestente estrema gravitˆ ed urgenza, quale richiesto dalla legge per concedere ingresso a detta tutela, e la successiva ordinanza collegiale n. 1614 del 28 luglio 2010 che la invocata tutela ha di poi accolto, nella ritenuta sussistenza del fumus boni juris, di cui in avanti;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 23 giugno 2010 e depositato il 12 luglio successivo, il sig. KKKKK/MMMMM si duole del decreto del Questore di Caserta Cat. A 12/Imm/2010, prot. n. 74 del 19 marzo 2010, notificatogli il 26 aprile successivo, recante il rigetto del rilascio di Òpermesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodoÓ per motivi di lavoro autonomo, di cui allĠistanza da lui presentata in data 24 ottobre 2008.

 

Il diniego  fondato sullĠesistenza di due condanne penali, emesse entrambe nel 2007 e divenute irrevocabili il 2008, per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto di autore e sulla considerazione che Òle succitate sentenze non consentono di valutare favorevolmente lĠistanzaÓ.

 

2- Nella prospettazione attorea, di cui allĠunico mezzo di impugnazione proposto, siffatta determinazione  illegittima per violazione e falsa applicazione dellĠarticolo 9 del d. l.vo n. 286 del 1998, come modificato dal d. l.vo n. 2/2007 di attuazione della direttiva Cee, ai cui sensi per negare ingresso allĠistanza sarebbe stato necessario far luogo ad una valutazione della pericolositˆ sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre il mero elenco delle condanne a suo carico.

 

3- LĠAvvocatura dello Stato si  costituita in giudizio per lĠintimata amministrazione, senza svolgere difese scritte.

 

4- Con ordinanza collegiale n. 1614 del 28 luglio 2010  stato concesso ingresso allĠinvocata tutela cautelare, cos“ testualmente motivando:

ÒDato atto che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, per cui  causa, si fonda sulla sussistenza, a carico dello straniero istante, ovvero dellĠodierno ricorrente, di due condanne per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto dĠautore, emesse nel 2007, e sul correlato assunto che le succitate sentenze non consentono di valutare favorevolmente lĠistanza;

Ritenuto che, come denunciato in ricorso, siffatta sola giustificazione non sia sufficiente a sorreggere il diniego, ponendosi in violazione dellĠarticolo 9, comma 4, del d.l.vo n. 298 del 1998 che richiede una valutazione concreta della pericolositˆ sociale dellĠistanteÓ.

 

5- Siffatta conclusione interinale va in questa sede resa definitiva in accoglimento del primo ed assorbente mezzo di impugnazione.

 

Ed invero, lĠarticolo 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 recita testualmente:

ÒIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolositˆ si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

 

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altres“ della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stranieroÓ.

 

Detto testo  quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal d. l.vo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento della pericolositˆ dello straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente.

 

Ne deriva che lĠodierna previsione richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolositˆ, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dellĠarticolo 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

(cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre 2009, n. 7571).

 

5a- ÒIn sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, lĠessere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autoreÓ (di cui anche qui trattasi) Òin carenza di puntuale accertamento sulla pericolositˆ del richiedente, non pu˜ costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinatoÓ

(Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 18 settembre 2009, n. 5624 e, in tali sostanziali sensi, ancora da ultimo, sempre Cons. Stato, sez. sesta, 23 dicembre 2010, n. 9336).

 

6- Facendo applicazione di siffatti (ormai) consolidati principi, non pu˜ negarsi la fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta ed attuale, valutazione della pericolositˆ sociale dello straniero in discorso e, comunque, ad una sua mancata ostensione in seno al provvedimento impugnato, posto che il diniego si fonda esclusivamente sullĠindicazione dellĠesistenza delle due pronunce penali e sulla considerazione Òche le succitate sentenze non consentono di valutare favorevolmente lĠistanzaÓ.

 

7- Ne consegue, assorbito quantĠaltro, la pacifica fondatezza della doglianza esaminata e, quindi, del gravame.

 

Per lĠeffetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dellĠamministrazione, deve disporsi lĠannullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata.

 

Le spese di giudizio vanno, comunque, compensate, avuto anche conto che il ricorrente ben avrebbe potuto far valere nella sede amministrativa le ragioni qui spese, allĠesito della ricezione dellĠavviso di avvio del procedimento.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione.

 

Compensa le spese di giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 19/01/2011

 

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)