SENTENZA N. 362 DEL 19/01/2011 – TAR
CAMPANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4024
del 2010, proposto da:
MMMMM/KKKKK, rappresentato e difeso, per
mandato a margine dellĠatto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Roberto
Ricciardi e Francesca Pennino, presso il cui studio in Caserta eletto
domicilio e pertanto, ai sensi dellĠarticolo 25, comma 1, cod. proc. amm., da intendersi domiciliato
presso la segreteria di questo Tribunale
contro
il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro p.t., ed il Questore della provincia di Caserta, rappresentati e
difesi (lĠamministrazione dellĠInterno) dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione
- del decreto del Questore di Caserta Cat. A
12/Imm/2010, prot. n. 74 del 19 marzo 2010, notificato il 26 aprile successivo,
recante il rigetto del rilascio di Òpermesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodoÓ presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2008;
- di ogni altro atto e provvedimento
preordinato, collegato e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa, fra essi
compreso il decreto presidenziale n. 1507 del 13 luglio 2010, reiettivo della
invocata tutela cautelare provvisoria in dichiarata assenza di un danno
rivestente estrema gravit ed urgenza, quale richiesto dalla legge per
concedere ingresso a detta tutela, e la successiva ordinanza
collegiale n. 1614 del 28 luglio 2010 che la invocata tutela ha
di poi accolto, nella ritenuta sussistenza del fumus boni juris, di cui in
avanti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12
gennaio 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il
23 giugno 2010 e depositato il 12 luglio successivo, il sig. KKKKK/MMMMM si
duole del decreto del Questore di Caserta Cat. A 12/Imm/2010, prot. n. 74 del
19 marzo 2010, notificatogli il 26 aprile successivo, recante il rigetto del
rilascio di Òpermesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodoÓ per
motivi di lavoro autonomo, di cui allĠistanza da lui presentata in data 24
ottobre 2008.
Il diniego fondato sullĠesistenza di due
condanne penali, emesse entrambe nel 2007 e divenute irrevocabili il 2008, per
i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto di autore e sulla
considerazione che Òle succitate sentenze non consentono di valutare
favorevolmente lĠistanzaÓ.
2- Nella prospettazione attorea, di cui
allĠunico mezzo di impugnazione proposto, siffatta determinazione illegittima
per violazione e falsa applicazione dellĠarticolo 9 del d. l.vo n. 286 del
1998, come
modificato dal d. l.vo n. 2/2007 di attuazione della direttiva Cee, ai cui sensi per negare
ingresso allĠistanza sarebbe stato necessario far luogo ad una valutazione
della pericolosit sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece
avvenuto, a riprodurre il mero elenco delle condanne a suo carico.
3- LĠAvvocatura dello Stato si costituita in
giudizio per lĠintimata amministrazione, senza svolgere difese scritte.
4- Con ordinanza
collegiale n. 1614 del 28 luglio 2010 stato concesso ingresso
allĠinvocata tutela cautelare, cos testualmente motivando:
ÒDato atto che la richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro
autonomo, per cui causa, si fonda sulla sussistenza, a carico dello straniero
istante, ovvero dellĠodierno ricorrente, di due condanne per i reati di
ricettazione e violazione delle norme sul diritto dĠautore, emesse nel 2007, e
sul correlato assunto che le succitate sentenze non consentono di valutare
favorevolmente lĠistanza;
Ritenuto che, come denunciato in ricorso,
siffatta sola giustificazione non sia sufficiente a sorreggere il diniego,
ponendosi in violazione dellĠarticolo 9, comma 4, del d.l.vo n. 298 del 1998
che
richiede una valutazione concreta della pericolosit sociale dellĠistanteÓ.
5- Siffatta conclusione interinale va in
questa sede resa definitiva in accoglimento del primo ed assorbente mezzo di
impugnazione.
Ed invero, lĠarticolo 9, comma, 4, del d.
l.vo 25 luglio 1998, n. 286 recita testualmente:
ÒIl permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel valutare la pericolosit si tiene conto
anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo
381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di
diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il
questore tiene conto altres della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stranieroÓ.
Detto testo quello che risulta per effetto
delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal d. l.vo 8
gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito,
unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento della pericolosit dello
straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla
normativa previgente.
Ne deriva che lĠodierna previsione richiede
che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba
essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno
contribuito a formare il giudizio di pericolosit, con esclusione di
automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26
febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dellĠarticolo 8 CEDU, la durata del soggiorno
nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero
(cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez.
sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13
dicembre 2009, n. 7571).
5a- ÒIn sostanza, a soggiornanti di lungo
periodo, lĠessere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autoreÓ
(di cui anche qui trattasi) Òin carenza di puntuale accertamento sulla
pericolosit del richiedente, non pu costituire titolo preclusivo automatico
al permesso di soggiorno per lavoro subordinatoÓ
(Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 18
settembre 2009, n. 5624 e, in tali sostanziali sensi, ancora da ultimo, sempre
Cons. Stato, sez. sesta, 23 dicembre 2010, n. 9336).
6- Facendo applicazione di siffatti (ormai)
consolidati principi, non pu negarsi la fondatezza della denuncia attorea in
ordine ad una mancata, concreta ed attuale, valutazione della pericolosit
sociale dello straniero in discorso e, comunque, ad una sua mancata ostensione
in seno al provvedimento impugnato, posto che il diniego si fonda
esclusivamente sullĠindicazione dellĠesistenza delle due pronunce penali e
sulla considerazione Òche le succitate sentenze non consentono di valutare
favorevolmente lĠistanzaÓ.
7- Ne consegue, assorbito quantĠaltro, la
pacifica fondatezza della doglianza esaminata e, quindi, del gravame.
Per lĠeffetto, fatti salvi i successivi
provvedimenti dellĠamministrazione, deve disporsi lĠannullamento del
provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di
motivazione adeguata.
Le spese di giudizio vanno, comunque,
compensate, avuto anche conto che il ricorrente ben avrebbe potuto far valere
nella sede amministrativa le ragioni qui spese, allĠesito della ricezione
dellĠavviso di avvio del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento
impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 19/01/2011
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)