SENTENZA APPELLATA N. 3273 DEL 12/06/2009 – TAR CAMPANIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articolo 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2009, proposto da XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ambrosio, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone n.53/C, presso lo studio dellĠavv. Andrea Molisso;

 

contro

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, e la Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui uffici, alla via Diaz. n. 11, domiciliano ex lege;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

 

del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno prot. CAT.A.12/2008/IMM/2^ SEZ. DIN MC14606 del 28.11.2008 notificato in data 14.01.2009 a mani del ricorrente; di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'articolo 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Rilevato che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore di Napoli ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno;

 

Considerato che il diniego risulta motivato con riferimento alla circostanza che, a seguito degli accertamenti esperiti nel febbraio 2008, si  accertata lĠinesistenza del rapporto di lavoro indicato nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;

 

Rilevato che lĠamministrazione ha depositato in atti documentazione dalla quale emerge che la presunta datrice di lavoro ha dichiarato di aver avuto alle sue dipendenze, nel 2003, un cittadino cinese che tuttavia si  trattenuto presso di lei solo per alcuni giorni, mentre in seguito non ha pi avuto alle sue dipendenze cittadini cinesi;

 

Rilevato, peraltro, che si  accertato che allĠassistenza della signora provvede in via esclusiva la figlia, la cui abitazione  posta allĠinterno dello stesso stabile;

 

Ritenuto che la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente appare sostanzialmente argomentata in maniera apodittica e supportata da produzione documentale di dubbia valenza (in particolare si osserva come il ricorrente abbia prodotto in atti copia di bollettini relativi ai versamenti dei contribuiti previdenziali che appaiono effettuati, anche in tempo successivo agli accertamenti della Questura, su stampati diversi da quelli ordinariamente forniti dallĠINPS, instillando pi di un dubbio sulla loro effettiva riferibilitˆ ad un attivitˆ della presunta datrice di lavoro);

 

Ritenuto, nella comparazione tra le prospettazioni del ricorrente e dellĠamministrazione, che questĠultima appare supportata da maggior credibilitˆ e verosimiglianza;

 

Considerato che la condotta del ricorrente ha violato sia la disposizione secondo la quale

Ònon  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi il requisito della disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiornoÓ (articolo 4, comma 3^ del decreto legislativo 286/1998), sia la disposizione contenuta nel comma 3 bis dellĠarticolo 5 del medesimo d.P.R., a norma del quale ÒIl permesso di soggiorno per motivi di lavoro  rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiornoÓ;

 

Ritenuto, di conseguenza, che legittimamente la Questura di Napoli abbia disposto il rigetto dellĠistanza presentata dal ricorrente in considerazione del fatto che ÒÉil mancato svolgimento dell'attivitˆ lavorativa dichiarata in sede di richiesta del permesso di soggiorno,  ragione sufficiente a giustificarne il mancato rinnovoÓ

(Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2008 , n. 2612);

 

Considerato che, in ragione del contenuto sostanzialmente vincolato dellĠatto gravato, devono essere respinte le censure articolate con il primo ed il terzo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto, attesa la valenza meramente procedimentale della doglianza articolata, in contrasto con il disposto dellĠarticolo 21 octies della legge 241/90

(cfr. Consiglio Stato , sez. V, 28 luglio 2008 , n. 3707);

 

Rilevato che, in considerazione del chiaro contenuto delle dichiarazioni rilasciate per due volte dalla presunta datrice di lavoro e dellĠulteriore accertamento relativo alla assistenza in via esclusiva della stessa da parte della figlia, debba essere respinta la censura di difetto di istruttoria articolata con il secondo motivo di doglianza;

 

Ritenuto che debba essere pure respinta la censura di difetto di motivazione, articolata con il secondo motivo di doglianza, in quanto il provvedimento dˆ sinteticamente, ma compiutamente, conto dellĠiter logico seguito nellĠadozione dellĠatto gravato;

 

Considerato, inoltre, che non vi era alcun obbligo dellĠamministrazione di accertare lĠesistenza di una nuova attivitˆ lavorativa, reperita dal ricorrente in tempo successivo alla presentazione della istanza di concessione di permesso, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli elementi sopravvenuti valutabili ai sensi dell'articolo 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, sono solo quelle che, giˆ esistenti al momento al quale deve essere riferita la valutazione dell'Amministrazione, sono stati acquisiti dalla stessa in tempo successivo

(cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 08 maggio 2008 , n. 3647);

 

Ritenuto, di conseguenza, che debba essere respinta pure la doglianza di omessa valutazione di elementi sopravvenuti, articolata con il terzo motivo di doglianza;

 

Ritenuto, da ultimo, che la lunghezza del procedimento non costituisce, di per sŽ ed in assenza della previsione, in materia, di termini perentori, vizio del procedimento finale;

 

Ritenuto che il ricorso debba essere respinto;

 

Ritenuto che la materia del ricorso giustifichi la compensazione, tra le parti, delle spese di lite;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli, Sezione Sesta, definitivamente decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge

 

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

Francesco Guerriero, Presidente

Sergio Zeuli, Primo Referendario

Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 12/06/2009

 

(Articolo 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL SEGRETARIO