SENTENZA APPELLATA N. 3273 DEL 12/06/2009
– TAR CAMPANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e
integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2022
del 2009, proposto da XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Ambrosio, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone n.53/C,
presso lo studio dellĠavv. Andrea Molisso;
contro
il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro, legale rappresentante pro tempore, e la Questura di Napoli, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dallĠAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui uffici, alla via Diaz. n. 11,
domiciliano ex lege;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego di rilascio del
permesso di soggiorno prot. CAT.A.12/2008/IMM/2^ SEZ. DIN MC14606 del 28.11.2008
notificato in data 14.01.2009 a mani del ricorrente; di ogni altro atto
presupposto, preparatorio e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Questura di Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
13/05/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'articolo
21 decimo
comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che il ricorrente impugna il
provvedimento con il quale il Questore di Napoli ha respinto la sua istanza di
rilascio del permesso di soggiorno;
Considerato che il diniego risulta motivato
con riferimento alla circostanza che, a seguito degli accertamenti esperiti nel
febbraio 2008, si accertata lĠinesistenza del rapporto di lavoro indicato
nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
Rilevato che lĠamministrazione ha depositato
in atti documentazione dalla quale emerge che la presunta datrice di lavoro ha
dichiarato di aver avuto alle sue dipendenze, nel 2003, un cittadino cinese che
tuttavia si trattenuto presso di lei solo per alcuni giorni, mentre in
seguito non ha pi avuto alle sue dipendenze cittadini cinesi;
Rilevato, peraltro, che si accertato che
allĠassistenza della signora provvede in via esclusiva la figlia, la cui
abitazione posta allĠinterno dello stesso stabile;
Ritenuto che la diversa ricostruzione proposta
dal ricorrente appare sostanzialmente argomentata in maniera apodittica e
supportata da produzione documentale di dubbia valenza (in particolare si
osserva come il ricorrente abbia prodotto in atti copia di bollettini relativi
ai versamenti dei contribuiti previdenziali che appaiono effettuati, anche in
tempo successivo agli accertamenti della Questura, su stampati diversi da
quelli ordinariamente forniti dallĠINPS, instillando pi di un dubbio sulla
loro effettiva riferibilit ad un attivit della presunta datrice di lavoro);
Ritenuto, nella comparazione tra le
prospettazioni del ricorrente e dellĠamministrazione, che questĠultima appare
supportata da maggior credibilit e verosimiglianza;
Considerato che la condotta del ricorrente ha
violato sia la disposizione secondo la quale
Ònon ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi il requisito della disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiornoÓ (articolo 4, comma 3^ del decreto legislativo
286/1998),
sia la disposizione contenuta nel comma 3 bis dellĠarticolo 5 del medesimo
d.P.R., a
norma del quale ÒIl permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiornoÓ;
Ritenuto, di conseguenza, che legittimamente
la Questura di Napoli abbia disposto il rigetto dellĠistanza presentata dal
ricorrente in considerazione del fatto che ÒÉil mancato svolgimento
dell'attivit lavorativa dichiarata in sede di richiesta del permesso di
soggiorno, ragione sufficiente a giustificarne il mancato rinnovoÓ
(Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2008 ,
n. 2612);
Considerato che, in ragione del contenuto
sostanzialmente vincolato dellĠatto gravato, devono essere respinte le censure
articolate con il primo ed il terzo motivo di doglianza, con i quali il
ricorrente ha lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto, attesa la
valenza meramente procedimentale della doglianza articolata, in contrasto con
il disposto dellĠarticolo 21 octies della legge 241/90
(cfr. Consiglio Stato , sez. V, 28 luglio 2008
, n. 3707);
Rilevato che, in considerazione del chiaro
contenuto delle dichiarazioni rilasciate per due volte dalla presunta datrice
di lavoro e dellĠulteriore accertamento relativo alla assistenza in via
esclusiva della stessa da parte della figlia, debba essere respinta la censura
di difetto di istruttoria articolata con il secondo motivo di doglianza;
Ritenuto che debba essere pure respinta la
censura di difetto di motivazione, articolata con il secondo motivo di
doglianza, in quanto il provvedimento d sinteticamente, ma compiutamente,
conto dellĠiter logico seguito nellĠadozione dellĠatto gravato;
Considerato, inoltre, che non vi era alcun
obbligo dellĠamministrazione di accertare lĠesistenza di una nuova attivit
lavorativa, reperita dal ricorrente in tempo successivo alla presentazione
della istanza di concessione di permesso, alla luce del consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli elementi sopravvenuti
valutabili ai sensi dell'articolo 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, sono solo quelle che, gi
esistenti al momento al quale deve essere riferita la valutazione
dell'Amministrazione, sono stati acquisiti dalla stessa in tempo successivo
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez.
VI, 08 maggio 2008 , n. 3647);
Ritenuto, di conseguenza, che debba essere
respinta pure la doglianza di omessa valutazione di elementi sopravvenuti,
articolata con il terzo motivo di doglianza;
Ritenuto, da ultimo, che la lunghezza del
procedimento non costituisce, di per s ed in assenza della previsione, in
materia, di termini perentori, vizio del procedimento finale;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto che la materia del ricorso
giustifichi la compensazione, tra le parti, delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania sede di Napoli, Sezione Sesta, definitivamente decidendo sul ricorso
indicato in epigrafe, lo respinge
Compensa integralmente tra le parti le spese
di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Roberta Cicchese, Primo Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2009
(Articolo 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO