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Sentenza n. 553 del 20 gennaio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico

     

Rigetto istanza di rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 a favore del ricorrente e per l’effetto al ricorrente medesimo è stato ordinato di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni, pena l’espulsione ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. n. 394/1999. Dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2006, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 124;

contro


Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


- del provvedimento della Questura di Roma del 26 luglio 2005 con il quale è stato rifiutato il permesso di soggiorno per asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 a favore del ricorrente e per l’effetto al ricorrente medesimo è stato ordinato di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni, pena l’espulsione ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. n. 394/1999;

- di tutti gli atti precedenti e conseguenti, ivi compreso, per quanto di ragione e competenza, il provvedimento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo politico del 5 luglio 2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO


Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il ricorrente viveva nella Repubblica Federale della Jugoslavia e per motivi politici, in quanto appartenente al partito della opposizione, dovette fuggire e lasciare definitivamente il suo Paese.

Con decisione del 5 luglio 2005 la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha deciso di non riconoscergli lo status di rifugiato.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.
All’udienza pubblica del 1 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO


Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base alla decisione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato nella seduta del 5 luglio 2005.

Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 - “la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.

A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale - essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status - il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Giovedì, 20 Gennaio 2011

 
 
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