SENTENZA N. 41 DEL 12/01/2011 – TAR LOMBARDIA MILANO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2010, proposto da:

- XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Melissa Mariani e Anna Brambilla, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Viale Regina Margherita n. 28;

 

contro

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

 

per lĠannullamento

- del provvedimento prot. n. 106728 del 2 novembre 2009 del Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le Libertˆ Civili e per lĠImmigrazione – Unitˆ Dublino che ha disposto il trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento CE n. 343/2003, del ricorrente, per lĠesame della sua domanda di asilo, notificato in data 17 novembre 2009.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Vista lĠordinanza n. 234/2010 con cui  stata accolta la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Udito, allĠudienza pubblica del 9 dicembre 2010, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2010 e depositato lĠ11 febbraio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 106728 del 2 novembre 2009 del Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le Libertˆ Civili e per lĠImmigrazione – Unitˆ Dublino che ha disposto il suo trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento CE n. 343/2003, per lĠesame della sua domanda di asilo.

 

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dellĠavviso di avvio del procedimento volto al trasferimento del ricorrente in Grecia.

 

La domanda di asilo, formulata dal ricorrente, avrebbe dato il via ad un procedimento finalizzato allĠindividuazione del Paese comunitario competente a valutare la predetta domanda, in quanto una prima domanda, secondo lĠAmministrazione, sarebbe stata presentata in Grecia. Tuttavia, anche ove fosse emersa, come nel caso di specie, la competenza di uno Stato diverso da quello in cui  stata presentata la seconda domanda, non sarebbe comunque obbligatorio il trasferimento del richiedente asilo, sia in virt di unĠautonoma decisione dellĠultimo Stato coinvolto, sia per la mancata presa in carico del richiedente da parte dellĠoriginario Stato interessato. Trattandosi quindi di scelta discrezionale, sarebbe stata necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento in Grecia del ricorrente.

 

Ulteriori censure attengono allĠeccesso di potere per carenza di motivazione e/o erroneitˆ dei presupposti, alla violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE n. 343/2003 e alla violazione delle disposizioni in materia di gravi motivi umanitari.

 

LĠAmministrazione non avrebbe motivato in ordine alla competenza della Grecia sulla richiesta di asilo, in quanto non risulterebbe avviato un procedimento simile in siffatto Paese. Comunque, il ricorrente avrebbe presentato la domanda in Italia nel gennaio 2009, ossia dopo essere rientrato nel suo Paese di origine (Mauritania) per pi di tre mesi, considerato che lĠasserita domanda di asilo in Grecia risalirebbe al mese di gennaio 2008 (trattandosi in realtˆ dellĠattraversamento illegale della frontiera di quel Paese, con il conseguente rilevamento delle impronte digitali).

 

Oltretutto, la richiesta di presa in carico alla Grecia sarebbe stata effettuata oltre il termine perentorio di tre mesi (ossia il 31 luglio 2009) a partire dalla richiesta (del 4 febbraio 2009), come stabilito dallĠarticolo 17, comma 2, del Regolamento comunitario.

 

Infine, il provvedimento impugnato si sarebbe fondato sulla circostanza che la Grecia risulterebbe un Paese sicuro in materia di rifugiati politici, in contrasto con le preoccupazioni espresse dallĠU.N.C.H.R., che avrebbe raccomandato di non rinviare in tale Paese i richiedenti asilo fino a nuovo avviso.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Con ordinanza n. 234/2010  stata accolta la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato.

 

Le parti, anche in vista dellĠudienza di trattazione del merito della controversia, hanno insistito nelle loro conclusioni con diverse memorie depositate in giudizio.

 

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, su conforme richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso  stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso  fondato.

 

2. Con lĠultima censura di ricorso, da esaminare in via prioritaria in quanto avente carattere assorbente, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato si sarebbe fondato sulla circostanza che la Grecia risulterebbe un Paese sicuro in materia di rifugiati politici, in contrasto con le preoccupazioni espresse dallĠU.N.C.H.R., che avrebbe raccomandato di non rinviare in tale Paese i richiedenti asilo fino a nuovo avviso.

 

2.1. La censura  fondata.

 

Il provvedimento impugnato ha sostenuto che la Grecia, in ordine allĠesame delle richieste di asilo, fosse un Paese membro sicuro e che non si ravvisassero particolari motivi che avrebbero potuto indurre lĠItalia ad assumere la competenza ai sensi dellĠarticolo 3.2 del Regolamento Dublino II (CE n. 343/2003).

 

In realtˆ, da una serie di documenti, lĠultimo dei quali risale al dicembre 2009, elaborati dallĠU.N.C.H.R. (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati), emerge come la Grecia non possa essere considerato un Paese in grado di garantire una procedura di asilo equa ed effettiva e quindi si raccomanda ai Governi degli altri Stati europei di non rinviare nel predetto Paese i richiedenti asilo, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento Dublino II.

 

Di conseguenza, come evidenziato giˆ dalla giurisprudenza che ha affrontato casi analoghi, siffatti elementi

Òavrebbero dovuto indurre, quanto meno, lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente, in quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso detto Stato dovesse ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilitˆ di far applicazione, nel caso in esame, dellĠarticolo 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003Ó

(T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 7 giugno 2010, n. 15857).

 

3. La fondatezza della censura determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, lĠaccoglimento del ricorso e, di conseguenza, lĠannullamento del provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

 

4. In relazione allĠandamento della controversia e, in particolare, del mancato esame di alcune censure, le spese possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 dicembre 2010 con lĠintervento dei magistrati:

 

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/01/2011

 

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)