SENTENZA N. 41 DEL 12/01/2011 – TAR
LOMBARDIA MILANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318
del 2010, proposto da:
- XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Melissa Mariani e Anna Brambilla, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della prima in Milano, Viale Regina Margherita n. 28;
contro
- il Ministero dellĠInterno, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello
Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via
Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del
Questore pro-tempore;
per lĠannullamento
- del provvedimento prot. n. 106728 del 2
novembre 2009 del Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le Libert
Civili e per lĠImmigrazione – Unit Dublino che ha disposto il
trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento CE n. 343/2003, del
ricorrente, per lĠesame della sua domanda di asilo, notificato in data 17
novembre 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠInterno;
Vista lĠordinanza n.
234/2010 con cui stata accolta la domanda di sospensione
dellĠesecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De
Vita;
Udito, allĠudienza pubblica del 9 dicembre
2010, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2010
e depositato lĠ11 febbraio successivo, il ricorrente ha impugnato il
provvedimento prot. n. 106728 del 2 novembre 2009 del Ministero dellĠInterno
– Dipartimento per le Libert Civili e per lĠImmigrazione – Unit
Dublino che ha disposto il suo trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento
CE n. 343/2003, per lĠesame della sua domanda di asilo.
Avverso il predetto provvedimento vengono
dedotte le censure di violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del
1990, per
la mancata comunicazione dellĠavviso di avvio del procedimento volto al
trasferimento del ricorrente in Grecia.
La domanda di asilo, formulata dal ricorrente,
avrebbe dato il via ad un procedimento finalizzato allĠindividuazione del Paese
comunitario competente a valutare la predetta domanda, in quanto una prima
domanda, secondo lĠAmministrazione, sarebbe stata presentata in Grecia. Tuttavia, anche ove fosse
emersa, come nel caso di specie, la competenza di uno Stato diverso da quello
in cui stata presentata la seconda domanda, non sarebbe comunque obbligatorio
il trasferimento del richiedente asilo, sia in virt di unĠautonoma decisione
dellĠultimo Stato coinvolto, sia per la mancata presa in carico del richiedente
da parte dellĠoriginario Stato interessato. Trattandosi quindi di scelta
discrezionale, sarebbe stata necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento di trasferimento in Grecia del ricorrente.
Ulteriori censure attengono allĠeccesso di
potere per carenza di motivazione e/o erroneit dei presupposti, alla
violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE n. 343/2003 e alla violazione
delle disposizioni in materia di gravi motivi umanitari.
LĠAmministrazione non avrebbe motivato in
ordine alla competenza della Grecia sulla richiesta di asilo, in quanto non
risulterebbe avviato un procedimento simile in siffatto Paese. Comunque, il
ricorrente avrebbe presentato la domanda in Italia nel gennaio 2009, ossia dopo
essere rientrato nel suo Paese di origine (Mauritania) per pi di tre mesi,
considerato che lĠasserita domanda di asilo in Grecia risalirebbe al mese di
gennaio 2008 (trattandosi in realt dellĠattraversamento illegale della
frontiera di quel Paese, con il conseguente rilevamento delle impronte
digitali).
Oltretutto, la richiesta di presa in carico
alla Grecia sarebbe stata effettuata oltre il termine perentorio di tre mesi (ossia
il 31 luglio 2009) a partire dalla richiesta (del 4 febbraio 2009), come
stabilito dallĠarticolo 17, comma 2, del Regolamento comunitario.
Infine, il provvedimento impugnato si sarebbe
fondato sulla circostanza che la Grecia risulterebbe un Paese sicuro in materia di
rifugiati politici, in contrasto con le preoccupazioni espresse
dallĠU.N.C.H.R., che avrebbe raccomandato di non rinviare in tale Paese i richiedenti
asilo fino
a nuovo avviso.
Si costituito in giudizio il Ministero
dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.
234/2010 stata accolta la domanda di sospensione
dellĠesecuzione del provvedimento impugnato.
Le parti, anche in vista dellĠudienza di
trattazione del merito della controversia, hanno insistito nelle loro
conclusioni con diverse memorie depositate in giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, su
conforme richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso fondato.
2. Con lĠultima censura di ricorso, da
esaminare in via prioritaria in quanto avente carattere assorbente, il
ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato si sarebbe fondato sulla
circostanza che la Grecia risulterebbe un Paese sicuro in materia di rifugiati
politici, in contrasto con le preoccupazioni espresse dallĠU.N.C.H.R., che avrebbe raccomandato
di non rinviare in tale Paese i richiedenti asilo fino a nuovo avviso.
2.1. La censura fondata.
Il provvedimento impugnato ha sostenuto che la
Grecia,
in ordine allĠesame delle richieste di asilo, fosse un Paese membro
sicuro e che non si ravvisassero particolari motivi che avrebbero potuto
indurre lĠItalia ad assumere la competenza ai sensi dellĠarticolo 3.2 del
Regolamento Dublino II (CE n. 343/2003).
In realt, da una serie di documenti,
lĠultimo dei quali risale al dicembre 2009, elaborati dallĠU.N.C.H.R. (Alto
Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati), emerge come la Grecia non possa essere
considerato un Paese in grado di garantire una procedura di asilo equa ed effettiva e quindi
si raccomanda ai Governi degli altri Stati europei di non rinviare nel predetto
Paese i richiedenti asilo, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento
Dublino II.
Di conseguenza, come evidenziato gi dalla
giurisprudenza che ha affrontato casi analoghi, siffatti elementi
Òavrebbero dovuto indurre, quanto meno,
lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita valutazione della
particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente, in
quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione
dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni
internazionali, il suo trasferimento verso detto Stato dovesse ritenersi
obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilit di far
applicazione, nel caso in esame, dellĠarticolo 3, c. 2 del regolamento CE
343/2003Ó
(T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 7 giugno 2010,
n. 15857).
3. La fondatezza della censura determina,
previo assorbimento delle restanti doglianze, lĠaccoglimento del ricorso e, di
conseguenza, lĠannullamento del provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.
4. In relazione allĠandamento della
controversia e, in particolare, del mancato esame di alcune censure, le spese
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento con lo stesso
ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del 9 dicembre 2010 con lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)