SENTENZA N. 4351 DEL 30/12/2010 – TAR
PUGLIA - BARI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343
del 2010, proposto da:
XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv.
Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via
Calefati, 269;
contro
Questura di Bari, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
- del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura
di Bari sullĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data
22.02.2010 (si allega: copia dellĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno
del 22.02.2010 – doc. n. 2);
- nonch di ogni altro atto comunque connesso
e/o collegato con il silenzio-rifiuto di cui innanzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
2 dicembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori
Nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato e depositato
rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il ricorrente ha chiesto lĠaccertamento
della illegittimit del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata in data 22.2.2010; ha dedotto la
violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5
comma 9 del d.lgs. n. 286/98.
A 1) Il gravame connotato da talune
particolarit. La istanza del 22.2.2010 come depositata agli atti non risulta
firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara
allĠuopo Òin virt di mandato conferitemiÓ, mandato che non risulta riportato
nella istanza in questione; ritiene comunque il Collegio che eventuali e
possibili connessi problemi di irregolarit procedimentali siano superabili
atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva
istanza, questa s firmata dallo interessato depositata pur essa il 22.2.2010
(datata 19.2.2010), in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale
che poi ha provveduto ad inoltrare la istanza di cui sopra si detto.
Altra particolarit degna di essere rilevata
che in corso di giudizio lĠAmministrazione con nota del 30 0tt. 2010 ha
comunicato allĠinteressato di aver avviato il procedimento amministrativo
diretto allĠadozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di
soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto
ortavano. Essa nota risulta gravata dallĠinteressato nella memoria del 29 Nov.
2010 che non risulta per notificata allĠAmministrazione.
La constatazione di cui innanzi non comporta,
per, la improcedibilit dellĠesperita azione avverso il silenzio rifiuto,
atteso che ci si trova di fronte ad un preavviso comunicato ex articolo 10 bis
legge 241/90 e non gi al provvedimento definitivo di rifiuto.
B)Tanto premesso su preliminari questioni
procedimentali, nel merito lĠesperita azione avverso il determinatosi silenzio
della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 22.02.2010 fondata.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del
combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs.
n. 286/98. Esse censure sono fondate.
Invero lĠarticolo 2 della legge generale sul
procedimento amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento
espresso nel termine di legge, e la legge speciale -lĠarticolo 5 suddetto-
contempla il termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il
rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza
dei relativi requisiti.
Tale ultima disposizione letta in combinato
disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga
comunque definito il procedimento in corso. LĠamministrazione intimata risulta
inadempiente non essendo stata adottata a tuttĠoggi alcuna determinazione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con
declaratoria di illegittimit del silenzio mantenuto dallĠAmministrazione sulla
istanza dellĠinteressato del 22.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere
entro il prefissando termine.
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano
ragioni (anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1) per
dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto dichiara la illegittimit del
silenzio serbato dalla Questura di Bari in ordine allĠistanza dellĠinteressato
del 22.2.2010 e per lĠeffetto Ordina allĠAmministrazione intimata di provvedere
sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese di giudizio irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Bari nella camera di consiglio
del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Vito Mangialardi, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/12/2010
IL SEGRETARIO