SENTENZA N. 15 DEL 05/01/2011 – TAR
TOSCANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale
2029 del 2010, proposto da:
Giorgio Bartoli, rappresentato e difeso
dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via dei Rododendri, 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro tempore, Prefettura di Firenze Sportello Unico Immigrazione, in
persona del Prefetto pro tempore, Questura di Firenze, in persona del Questore
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento, previa sospensione,
1)decreto prot. P-FI/L/N/2009/104489 del
08.09.2010 del Dirigente dello Sportello Unico per lĠImmigrazione c/o la Prefettura
di Firenze di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex
articolo 1-ter L. 102/2009 presentata dal sig. XXXXX/XXXXX in favore del
cittadino extracomunitario Gashi Milaim, notificato il 10.09.2010;
2) ogni atto presupposto, connesso e
conseguente, ancorch incognito, ed in specie parere della Questura di Firenze,
di data ed estremi incogniti, richiamato nel provvedimento sub 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare monocratico
presidenziale di questa Sezione n. 1108/2010 del 30 novembre 2010;
Vista la memoria di costituzione in giudizio
del Ministero dellĠInterno, della Prefettura di Firenze Sportello Unico
Immigrazione e della Questura di Firenze, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22
dicembre 2010 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale
notificato il 16 novembre 2010 e depositato il successivo 30 novembre, il sig.
Giorgio Bartoli, in qualit di datore di lavoro, chiedeva lĠannullamento,
previa sospensione anche mediante provvedimento cautelare monocratico, del
decreto indicato in epigrafe con il quale il dirigente dello Sportello Unico
Immigrazione di Firenze aveva rigettato la dichiarazione di emersione
presentata in favore del cittadino extracomunitario XXXXX/XXXXX in quanto
questĠultimo risultava condannato per un reato previsto dallĠarticolo 380
c.p.p.,
ostativo allĠottenimento della sanatoria;
Rilevato che il ricorrente lamentava: ÒI
– Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 1-ter L.
102/2009).
Erronea e/o falsa applicazione di legge e
delle disposizioni del codice di procedura penale (articolo 14 comma 1
– 1 ter e comma 1-quinques D.lgs. 286/1998; articolo 380 e 381
c.p.p.).
Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
errore nei presupposti di fatto e della motivazione)Ó, in quanto lo straniero
era stato condannato per il reato di cui allĠarticolo 14, comma 5, del TU n.
286/98 in
data 16 marzo 2005 in relazione ad un fatto avvenuto in Roma, il 28 gennaio
2004, in epoca anteriore quindi alla novella legislativa al suddetto articolo
14 introdotta dal d.l. n. 241/2004, conv. in l.n. 144/05, quando era prevista una pena
edittale da sei mesi ad un anno e non quella, pi severa, da un anno a quattro
anni, prevista con la novella in questione, considerando anche che risultava
inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui allĠarticolo 1-ter l.
102/09
poich il reato per cui era stata disposta la condanna non riguardava
espulsione per ragioni di ordine pubblico o per determinate fattispecie;
Rilevato che, con il decreto indicato in
epigrafe, era rigettata la domanda cautelare precedente allĠesame del Collegio;
Rilevato che si costituivano in giudizio le
Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso sulla
base della documentazione che allegavano in atti;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 22
dicembre 2010, il Collegio, sentite le parti sullĠapplicazione dellĠarticolo
60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene
sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma
semplificata, ai sensi della suddetta norma;
Considerato che il ricorso fondato nella
parte in cui lamenta errore nei presupposti di fatto e conseguente violazione
di legge, in quanto risulta che lo straniero era stato condannato in data
anteriore alla modifica legislativa - non applicabile retroattivamente in
quanto pi severa, ai sensi degli articoli 2, comma 3, c.p., 25 , comma 2,
Cost. e 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale - che aveva aggravato la
pena edittale modificando il titolo del reato – in precedenza
contravvenzionale – a delitto punibile da uno a quattro anni di
reclusione;
Considerato, quindi, che lĠarticolo 1-ter
l.n. 102/09,
con il richiamo ad una condanna per reati previsti dallĠarticolo 380-381
c.p.p. non
pu che riferirsi, tuttĠal pi, a condanne per reati che prevedono una pena
edittale superiore nel massimo a tre anni e che, nel caso di specie, tale
requisito non si era verificato in quanto lo straniero era stato condannato per
un reato con pena edittale massima ad un anno allĠepoca della commissione del
fatto;
Considerato, quindi, che con il generico
riferimento ad una condanna per un Òreato previsto dallĠarticolo 380 c.p.p.Ó posto come unica
motivazione alla base del provvedimento impugnato lĠAmministrazione ha
evidenziato di non avere approfondito con la dovuta istruttoria le circostanze
ed i tempi con cui era stata pronunciata detta condanna dello straniero;
Considerato che il ricorso deve essere accolto
e che lĠAmministrazione dovr rivalutare la posizione dello straniero alla luce
di quanto sopra evidenziato;
Considerato che le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dellĠarticolo
60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dellĠInterno a
corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00
oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Firenze nella camera di
consiglio del 22 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/01/2011
IL SEGRETARIO