SENTENZA N. 15 DEL 05/01/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2010, proposto da:

Giorgio Bartoli, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rododendri, 1;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Firenze Sportello Unico Immigrazione, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

1)decreto prot. P-FI/L/N/2009/104489 del 08.09.2010 del Dirigente dello Sportello Unico per lĠImmigrazione c/o la Prefettura di Firenze di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex articolo 1-ter L. 102/2009 presentata dal sig. XXXXX/XXXXX in favore del cittadino extracomunitario Gashi Milaim, notificato il 10.09.2010;

 

2) ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorch incognito, ed in specie parere della Questura di Firenze, di data ed estremi incogniti, richiamato nel provvedimento sub 1).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale di questa Sezione n. 1108/2010 del 30 novembre 2010;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno, della Prefettura di Firenze Sportello Unico Immigrazione e della Questura di Firenze, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del 22 dicembre 2010 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 16 novembre 2010 e depositato il successivo 30 novembre, il sig. Giorgio Bartoli, in qualitˆ di datore di lavoro, chiedeva lĠannullamento, previa sospensione anche mediante provvedimento cautelare monocratico, del decreto indicato in epigrafe con il quale il dirigente dello Sportello Unico Immigrazione di Firenze aveva rigettato la dichiarazione di emersione presentata in favore del cittadino extracomunitario XXXXX/XXXXX in quanto questĠultimo risultava condannato per un reato previsto dallĠarticolo 380 c.p.p., ostativo allĠottenimento della sanatoria;

 

Rilevato che il ricorrente lamentava: ÒI – Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 1-ter L. 102/2009).

Erronea e/o falsa applicazione di legge e delle disposizioni del codice di procedura penale (articolo 14 comma 1 – 1 ter e comma 1-quinques D.lgs. 286/1998; articolo 380 e 381 c.p.p.).

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e della motivazione)Ó, in quanto lo straniero era stato condannato per il reato di cui allĠarticolo 14, comma 5, del TU n. 286/98 in data 16 marzo 2005 in relazione ad un fatto avvenuto in Roma, il 28 gennaio 2004, in epoca anteriore quindi alla novella legislativa al suddetto articolo 14 introdotta dal d.l. n. 241/2004, conv. in l.n. 144/05, quando era prevista una pena edittale da sei mesi ad un anno e non quella, pi severa, da un anno a quattro anni, prevista con la novella in questione, considerando anche che risultava inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui allĠarticolo 1-ter l. 102/09 poich il reato per cui era stata disposta la condanna non riguardava espulsione per ragioni di ordine pubblico o per determinate fattispecie;

 

Rilevato che, con il decreto indicato in epigrafe, era rigettata la domanda cautelare precedente allĠesame del Collegio;

 

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso sulla base della documentazione che allegavano in atti;

 

Rilevato che, alla camera di consiglio del 22 dicembre 2010, il Collegio, sentite le parti sullĠapplicazione dellĠarticolo 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

 

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

 

Considerato che il ricorso  fondato nella parte in cui lamenta errore nei presupposti di fatto e conseguente violazione di legge, in quanto risulta che lo straniero era stato condannato in data anteriore alla modifica legislativa - non applicabile retroattivamente in quanto pi severa, ai sensi degli articoli 2, comma 3, c.p., 25 , comma 2, Cost. e 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale - che aveva aggravato la pena edittale modificando il titolo del reato – in precedenza contravvenzionale – a delitto punibile da uno a quattro anni di reclusione;

 

Considerato, quindi, che lĠarticolo 1-ter l.n. 102/09, con il richiamo ad una condanna per reati previsti dallĠarticolo 380-381 c.p.p. non pu˜ che riferirsi, tuttĠal pi, a condanne per reati che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a tre anni e che, nel caso di specie, tale requisito non si era verificato in quanto lo straniero era stato condannato per un reato con pena edittale massima ad un anno allĠepoca della commissione del fatto;

 

Considerato, quindi, che con il generico riferimento ad una condanna per un Òreato previsto dallĠarticolo 380 c.p.p.Ó posto come unica motivazione alla base del provvedimento impugnato lĠAmministrazione ha evidenziato di non avere approfondito con la dovuta istruttoria le circostanze ed i tempi con cui era stata pronunciata detta condanna dello straniero;

 

Considerato che il ricorso deve essere accolto e che lĠAmministrazione dovrˆ rivalutare la posizione dello straniero alla luce di quanto sopra evidenziato;

 

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

 

Condanna il Ministero dellĠInterno a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del 22 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/01/2011

IL SEGRETARIO