Mercoledì, 26 Gennaio 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 138 del 21 gennaio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.Il Tar dichiara cessata la materia del contendere.

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 del d.lgs. n. 104/2010
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2010, proposto dal
*****, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Corradini e con domicilio normativamente stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro


Ministero dell’Interno e Questura di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione,

- del decreto del Questore di Pisa Cat.A.12/2010-Div. P.A.S. – Imm, nr. 314/IV Sez. del 31 luglio 2010, notificato il 18 agosto 2010, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentato dalla ricorrente in data 23 luglio 2010;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pisa;
Visti, altresì, il decreto del Questore di Pisa recante revoca in autotutela del diniego impugnato, e la relativa nota di accompagnamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 4 gennaio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in Camera di consiglio con sentenza in forma semplificata e sentite sul punto le parti costituite, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 104/2010 (nessuno essendo comparso per la ricorrente);
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che la ricorrente, sig.ra *****, ha impugnato il decreto del Questore di Pisa indicato in epigrafe, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i dedotti motivi di illegittimità;

Evidenziato che la Questura di Pisa, costituitasi in giudizio unitamente al Ministero dell’Interno, in vista della Camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza di sospensione ha depositato la nota Cat.A.12/2010-Div. P.A.S. – Imm IV Sez. del 1° dicembre 2010, recante, in allegato, copia del decreto del Questore, di pari data, Cat.A.12/2010-Div. P.A.S. – Imm, nr. 620/IV Sez., con il quale è stata disposta la revoca in autotutela del diniego impugnato;

Evidenziato, ancora, che il suddetto provvedimento di autotutela – più correttamente da definire, ad avviso del Collegio – come atto di autoannullamento – è stato adottato per essere emerso, in seguito al riesame degli atti del procedimento, “che la cittadina straniera è in possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno”;

Ritenuto, alla luce di quanto detto, che sussistano le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma cd. semplificata ex art. 60 del d.lgs. n. 104/2010, sentite sul punto le parti costituite (con la precisazione che nella Camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza di sospensione non è comparso nessuno per la parte ricorrente), atteso il verificarsi, nel caso di specie, della cessazione della materia del contendere, per essere stata pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente (art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104 cit.);

Considerato, in proposito, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 1° febbraio 1989, n. 72);

Evidenziato, inoltre, che anche la pretesa dell’odierna ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio appare, in ogni caso, soddisfatta dal richiamato provvedimento di autotutela, poiché quest’ultimo – come si è già esposto – si è basato sul riconoscimento in capo alla straniera del possesso dei requisiti per il predetto rinnovo;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della resistente Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, anche alla luce del principio della cd. soccombenza virtuale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 maggio 2010, n. 2266), essendo, ad avviso del Collegio, manifestamente fondata la censura di ingiustizia manifesta del diniego gravato, dedotta dalla sig.ra ***** con il ricorso in epigrafe

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) più il contributo unificato, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 21 Gennaio 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »