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PERMESSO SOGGIORNO SENTENZA N 9417/2010 CONSIGLIO DI STATO

 
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Immanuel



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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 6:59 am    Oggetto: PERMESSO SOGGIORNO SENTENZA N 9417/2010 CONSIGLIO DI STATO Rispondi citando

STRANIERI – MASSIMARIO FORUM CITTADINI DEL MONDO - SENTENZE CONSIGLIO DI STATO 2009 - 2010 - 2011

CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM
MATERIA: IMMIGRAZIONE - STRANIERI
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO


Idea
CONSULTA SCHEDA FORUM GIURISPRUDENZA – CON COMMENTI, ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI (pdf)
la scheda è liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque sia in formato digitale che cartaceo

Idea
SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO
N^ ricorso: 4950/2006
Oggetto del ricorso: Appello - con istanza di sospensione - avverso sentenza
Provvedimento del 16/12/2002 emesso da Questore della Valle
Esito: RESPINGE
Appellante: XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX
Appellato: MINISTERO DELL'INTERNO AVVOCATURA GEN.STATO
Appellato:QUESTURA DELLA VALLE D'AOSTA
Altre parti TAR VALLE D'AOSTA
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link)
SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 – TAR VALLE D’AOSTA

Riferimenti normativi citati in sentenza:
Articolo 1.- Legge 1423/1956 “ Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”

Giurisprudenza citata in sentenza
SENTENZA N. 5191 DEL 03/09/2009 – CONSIGLIO DI STATO
SENTENZA N. 1717 DEL 23.03.2009 – CONSIGLIO DI STATO

Idea
SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 – TAR VALLE D’AOSTA
N^ ricorso: 17/2003
Oggetto del ricorso: annullamento provvedimento del questore della valle d'aosta in data 16.12.2002 concernente revoca permesso di soggiorno.
Provvedimento del 16/12/2002 emesso da Questore della Valle
Esito: RESPINTO
Ricorrente: XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX
Resistente: MINISTERO INTERNO
Resistente: QUESTORE DI AOSTA
Altre parti CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI
Ordinanza sospensiva n. 19 del 09/04/2003
SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO


Ultima modifica di Immanuel il Dom Gen 09, 2011 9:20 am, modificato 9 volte in totale
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Immanuel



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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 7:01 am    Oggetto: SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 CONSIGLIO DI STATO Rispondi citando

SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2006,
proposto dal sig. XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Salerni e Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Carso, n. 23;

contro
Ministero dell'Interno - Questura della Valle D'Aosta; rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA n. 00054/2005, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Salerni e l'avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. della Valle d’ Aosta il cittadino tunisino XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX impugnava i decreti del Questore della Valle d’ Aosta in data 16.02.2002 aventi ad oggetto la revoca, rispettivamente, del permesso di soggiorno rilasciato il 23.10.2001 e del nulla osta al ricongiungimento familiare.

A motivazione di entrambi i provvedimenti era fatto richiamo alla circostanza che la stessa persona, con il nominativo XXXXX/XXXXX, era stata destinataria di provvedimento di espulsione emesso il 28.09.2000 e che il ricorso avverso l’atto di espulsione era stato respinto con sentenza del Tribunale ordinario di Aosta del 18.12.2000.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. della Valle d’Aosta respingeva il ricorso proposto avverso detti provvedimenti.

Contro la pronunzia di rigetto il sig. Ben Salah ha proposto atto di appello, insistendo sull’ illegittimità dei decreti di revoca con richiamo alla decisione del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003, di asserito annullamento del decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta di rigetto della domanda di revoca del decreto di espulsione.

Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.

Con decisione n. 4687/2010 è stata disposta l’acquisizione di documenti relativi all’oggetto del contendere.

Detto incombente è stato assolto dalla Questura di Aosta in data 17.09.2010.

All’udienza del 16 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è da respingere.

2.1). Va premesso che i decreti questorili impugnati assumono ad unico presupposto delle determinazioni di revoca l’esistenza di un atto di espulsione dell’appellante e non contengono addebiti per le difformità riscontrate quanto al nome ed alla data di nascita in precedenti atti di autorizzazione all’ingresso e permanenza in Italia.

2.2). Il T.A.R., in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha correttamente ribadito che anche in materia del rilascio di atti autorizzatori dell’ingresso e permanenza nel territorio nazionale trova applicazione il principio “tempus regit actum”, con conseguente irrilevanza di sopravvenienze in fatto ed in diritto che avrebbero potuto dar luogo ad un diverso esito del procedimento ove esistenti al momento dell’ adozione dell’ atto terminale
(Cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 5191 del 03.09.2009; n. 1717 del 23.03.2009).

Va, inoltre, chiarito che la pronunzia del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003, invocata a sostegno della prospettata invalidità successiva dei provvedimenti impugnati, non ha eliminato dal mondo giuridico il provvedimento di espulsione, ma ha solo dichiarato l’ illegittimità del diniego di revoca n. 331/2003, emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’ Aosta in esito ad istanza di riesame avanzata dal Ben Salah.

Solo ove, in esecuzione del “decisum” del Tribunale ordinario, il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta ravvisi i presupposti per il ritiro del provvedimento di espulsione, potrà aver luogo il riesame della legittimità dei decreti del Questore impeditivi della permanenza in Italia, non sussistendo più il loro presupposto giustificativo e salvo il possesso degli ulteriori requisiti per l’ingresso e permanenza nel territorio nazionale.

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero intimato.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4950 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Ultima modifica di Immanuel il Dom Gen 09, 2011 7:27 am, modificato 2 volte in totale
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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 7:03 am    Oggetto: RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA Rispondi citando

RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA

Articolo 1.- Legge 1423/1956 “ Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”
1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 7:07 am    Oggetto: SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 TAR VALLE D AOSTA Rispondi citando

CLASSIFICAZIONE
MATERIA: IMMIGRAZIONE - STRANIERI
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO


SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 – TAR VALLE D’AOSTA
N^ ricorso: 17/2003
Oggetto del ricorso: annullamento provvedimento del questore della valle d'aosta in data 16.12.2002 concernente revoca permesso di soggiorno.
Provvedimento del 16/12/2002 emesso da Questore della Valle
Esito: RESPINTO
Ricorrente: XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX
Resistente: MINISTERO INTERNO
Resistente: QUESTORE DI AOSTA
Altre parti CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI
Ordinanza sospensiva n. 19 del 09/04/2003
SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 – CONSIGLIO DI STATO


Ultima modifica di Immanuel il Dom Gen 09, 2011 7:28 am, modificato 5 volte in totale
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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 7:10 am    Oggetto: SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 TAR VALLE D AOSTA Rispondi citando

SENTENZA APPELLATA N. 54 DEL 0/05/2005 – TAR VALLE D’AOSTA

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

composto dai Signori:
Antonio GUIDA Presidente
Maddalena FILIPPI Consigliere
Rosaria TRIZZINO Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTEN A


sul ricorso n. 17/2003 proposto da
XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Trucco come da mandato del ricorso, domici-liato in Aosta presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Re-gionale;

contro
il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro-tempore, il Questore della Valle d’Aosta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria per legge in Torino, Corso Stati Uniti 45;

per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Valle d’Aosta 16.12.2002 di revoca del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente il 23.10.2001; nonché del provvedimento 16.12.2002 di revoca del nulla osta al ri-congiungimento familiare rilasciato il 26.11.2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito all’udienza pubblica del 13 aprile 2005, relatore il consigliere Rosaria Trizzino, l’avvocato Giovanni Borney su delega e per conto dell’avvocato L. Trucco, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO
Oggetto del presente ricorso sono i provvedimenti del Questore della Valle d’Aosta in data 16.12.2002 con i quali si è decretata la revoca del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente il 23.10.2001 e del nulla-osta al ricongiungimento familiare concesso il 26.11.2002.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce l’iniquità dei provvedimenti in relazione alla sua consolidata situazione lavorativa, al suo inserimento sociale e al ricongiungimento familiare già autorizzato dalla Questura.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

Con ordinanza 9.4.2003 n. 19 questo Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti im-pugnati.

All’udienza del 13 aprile 2005, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1. Innanzitutto il Collegio deve rilevare che dalla documentazione in atti risulta quanto segue in punto di fatto:

- con segnalazione in data 28.9.2000 la Questura d’Aosta informava il Presidente della Regione Valle d’Aosta che il signor Ben Salah Ezzedine nato a Tunisi il 24 maggio 1967, scarcerato dopo aver subito un condanna per traffico di stupefacenti è da ritenere persona pericolosa per la sicurezza pubblica appartenente alla categoria di cui all’articolo 1 della legge 1423/1956;

- a seguito di ciò il Presidente della Regione con provvedimento in pari data decretava l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato.

- tale espulsione veniva confermata dal Tribunale di Aosta con prov-vedimento 18.12.2000;

- in data 23.10.2001, peraltro, la Questura di Aosta rinnovava il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente dal 16.12.1998;

- dagli accertamenti compiuti all’atto del rinnovo non risultavano, infatti, né i precedenti penali e neppure le espulsioni a carico del ricorrente e ciò a causa della diversa data di nascita indicata nel permesso di soggiorno (4 maggio, anziché 24 maggio).

- per le medesime ragioni in data 26.11.2002 veniva rilasciato al ricorrente il nulla-osta al ricongiungimento familiare ;

- tuttavia da ulteriori accertamenti compiuti dalla Questura di Aosta emergeva che nei confronti del ricorrente erano stati emessi i provvedimenti di condanna ed espulsione sopra richiamati, nei quali il ricorrente veniva identificato con diversa data di nascita;

- veniva pertanto emesso l’impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno e il conseguente decreto di revoca del nulla osta al ricon-giungimento familiare;

- avverso il decreto di espulsione emesso dal Presidente della Regione Valle d’Aosta nei confronti del ricorrente il 28.9.2000, atto presupposto dell’impugnata revoca del permesso di soggiorno, il ricorrente proponeva nuova istanza di revoca al Presidente della Regione;

- tale istanza veniva respinta con provvedimento 29.4.2003 n. 331, impugnata avanti al Tribunale Ordinario di Aosta;

- con decreto 15.7.2003 il Giudice unico del Tribunale di Aosta accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il decreto del Presidente della Regione e gli atti connessi e successivi;

- secondo il Tribunale ordinario il diniego di revoca del provvedimen-to di espulsione sarebbe carente di motivazione in ordine alla persistenza delle condizioni che hanno indotto la Questura a inquadrare il ricorrente fra le persone pericolose e da espellere.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che se è vero che a seguito di tale decisione è venuto meno il presupposto su cui si fonda la contestata revoca, è altrettanto vero che tale fatto sopravvenuto non può spiegare alcun effetto sul giudizio di legittimità della determinazione assunta dal Questore di Aosta, che deve essere valutata in relazione al momento in cui l’atto è stato emanato.

Ed invero quando la Questura di Aosta ha valutato la permanenza in capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per il soggiorno nel territorio nazionale, il presupposto decreto di espulsione era pienamente efficace.

Anzi sullo stesso era intervenuta altra decisione del G.O. (il decreto in data 18.12.2000) di rigetto del ricorso allora proposto dal ricorrente e di conferma della decretata espulsione.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va dunque respin-to.

Nulla va disposto per le spese, stante la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministra-tiva.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 13 aprile 2005.
Antonio Guida Presidente f.to
Rosaria Trizzino Consigliere, estensore f.to
Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2005.


Ultima modifica di Immanuel il Dom Gen 09, 2011 7:14 am, modificato 2 volte in totale
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Immanuel



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MessaggioInviato: Dom Gen 09, 2011 7:13 am    Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIVA N. 19 DEL 09/04/2003 Rispondi citando

ORDINANZA SOSPENSIVA N. 19 DEL 09/04/2003
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA SEZIONE UNICA

nelle persone dei Signori:
ANTONIO DR. GUIDA Presidente
ROBERTA AVV. VIGOTTI Cons. , relatore
CECILIA DR. ALTAVISTA Ref.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 09 Aprile 2003


Visto il ricorso 17/2003 proposto da:
XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX

rappresentato e difeso da:
TRUCCO AVV. LORENZO con domicilio eletto in AOSTA P.ZZA ACCADEMIA S. ANSELMO N. 2 presso SEGRETERIA T.A.R. AOSTA

contro
MINISTERO INTERNO
QUESTORE DI AOSTA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore della Valle d’Aosta e avverso gli atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti, ivi compreso il provvedimento del medesimo Questore della Valle d’Aosta di revoca del concesso nulla osta al ricongiungimento familiare.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito, nella camera di consiglio del 9 aprile 2003, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Lorenzo Trucco per il ricorrente,
Visto l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

AOSTA, lì 09 Aprile 2003

Antonio GUIDA – Presidente f.to
Roberta VIGOTTI – Consigliere estensore f.to
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