SENTENZA APPELLATA N. 7 DEL 12.01.2006 – T.R.G.A. BOLZANO

 

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati:

Hugo DEMATTIO - Presidente

Anton WIDMAIR - Consigliere

Luigi MOSNA - Consigliere relatore

Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 196 del registro ricorsi 2004

 

presentato da

NAJI Hamid, rappresentato e difeso dallĠavv. Marco Ferretti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Piazza Vittoria, 47, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente

 

c o n t r o

QUESTURA DI BOLZANO, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge,  domiciliato, - resistente -

 

per l'annullamento

del Decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. 06.07.04 con il quale  stato disposto diniego alla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno a favore del sig. XXXXX/XXXXX.

 

Visto il ricorso notificato il 27.07.2004 e depositato in segreteria il 27.07.2004 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bolzano dd. 30.07.2004;

Vista l'ordinanza n. 159 dd. 24.08.2004 di questo Tribunale con la quale  stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato; Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

 

Designato relatore per la pubblica udienza del 07.12.2005 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito lĠavv. A. Tonon in sostituzione dellĠavv. M. Ferretti per il ricorrente;

Nessuno  comparso per la Questura di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

Il signor NAJI Hamid, cittadino marocchino, impugna il provvedimento del Questore di Bolzano, con il quale  respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione dei precedenti penali a suo carico.

 

A sostegno del gravame proposto il ricorrente deduce dei motivi relativi ad erronea o carente motivazione del decreto censurato nonch a falsa applicazione dellĠarticolo 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in via subordinata, solleva la questione di costituzionalitˆ dello stesso articolo, nella parte in cui considera valida e ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la sentenza c.d. patteggiata, per violazione dei diritti dellĠuomo, dei diritti di difesa e di eguaglianza.

 

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione ed ha contestato le argomentazioni del ricorrente.

 

Con ordinanza n. 159/2004, resa nella Camera di Consiglio del 24/08/2004,  stata accolta lĠistanza di rilascio di provvedimenti cautelari.

 

Alla pubblica udienza del 07/12/2005 il procuratore di parete ricorrente ha chiesto, in via principale, un rinvio Òin attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla norma applicata dalla QuesturaÓ; quindi il ricorso  stato trattenuto in decisione.

 

D I R I T T O

Il ricorso non merita accoglimento.

 

La motivazione del provvedimento di diniego impugnato si fonda sulla esistenza di una sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano il 30.04.2003, n. 317, ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p., nei confronti del signor XXXXX/XXXXX, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro 2400,00 di multa, con i benefici di legge per Òavere, senza lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 17 e fuori dallĠipotesi dellĠarticolo 75, illecitamente detenuto per fine di spaccio n. 96 pastiglie extasj e grammi 1.20 di cocaina, sostanze stupefacenti di cui alla tabella 1 dellĠarticolo14. In Bolzano il 9.4.2003.Ó

(cfr. sentenza 317/03, doc. dimesso in atti )

 

Rileva il Collegio che ai sensi dellĠarticolo 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

 

Il successivo comma 9 specifica che il permesso di soggiorno  rinnovato se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce la non ammissibilitˆ dello straniero Òche risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacentiÓ.

 

Dal combinato disposto delle norme citate risulta, inequivocabilmente, che lĠesistenza di una sentenza emessa ex articolo 444 c.p.p. per reati riferiti agli stupefacenti,  ostativa sia per la concessione sia per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Ne consegue che il provvedimento di diniego impugnato rappresentava per lĠAutoritˆ procedente un atto dovuto, considerato che gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo precludevano al questore la possibilitˆ di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.

 

NŽ vale appellarsi, in senso contrario, alla circolare del Ministero dellĠInterno 9 settembre 2003, n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div., che distingue tra rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno:

Òper quanto concerne lĠingresso nel territorio dello Stato, la legge  esplicita nel conferire allĠorgano amministrativo il potere di respingimento in tutti i casi di condanna per determinati reati, mentre non si riscontra un tale automatismo e perentorietˆ delle disposizioni legislative nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso  rimesso al Questore il potere – dovere di esaminare la situazione complessiva in cui versa attualmente lo straniero. Pertanto si ritiene che la condanna per uno dei reati indicati nellĠarticolo 4, comma 3, della Legge in oggetto, non comporti automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiornoÉÓ.

 

Anzitutto, va posto in rilievo che le circolari non hanno carattere normativo, nŽ sono vincolanti per gli estranei allĠamministrazione, cosicchŽ, ove tendano ad introdurre una non corretta interpretazione delle norme (nel caso specifico degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998), devono considerarsi in contrasto con le stesse norme e, pertanto, vanno disattese

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 112, Sez. III, 9 gennaio 2001, n. 1874 e TRGA Trento, 7 agosto 2003, n. 317).

 

Ebbene, ad avviso di questo Collegio e come giˆ stabilito da questo Tribunale con la sentenza n. 415 del 27.9.2004, la citata circolare non appare conforme alla volontˆ del legislatore, il quale ha espressamente posto sullo stesso piano lĠipotesi di rilascio e quella di rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998).

 

Quanto alla questione di costituzionalitˆ della stessa norma, sollevata dal ricorrente, essa appare manifestamente infondata, in quanto, nel caso specifico, il reato non risulta da una semplice denuncia, ma da una vera e propria condanna, sia pure con sentenza emessa ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p.

 

Va rilevato che la sentenza patteggiata viene richiesta dallo stesso interessato e presuppone unĠammissione di colpevolezza.

 

In sostanza non si vede perchŽ al legislatore dovrebbe essere precluso di vietare lĠingresso o il soggiorno in Italia di persone con precedenti penali riferiti ad alcune tipologie di reati, tra cui quelle concernenti gli stupefacenti, considerandoli particolarmente gravi e pericolosi per la societˆ.

Per le considerazioni esposte il ricorso va rigettato.

 

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 07.12.2005.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Hugo DEMATTIO