SENTENZA APPELLATA N. 7 DEL 12.01.2006
– T.R.G.A. BOLZANO
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere relatore
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 196 del registro
ricorsi 2004
presentato da
NAJI Hamid, rappresentato e difeso dallĠavv.
Marco Ferretti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano,
Piazza Vittoria, 47, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente
c o n t r o
QUESTURA DI BOLZANO, in persona del Questore pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge,
domiciliato, - resistente -
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di
Bolzano dd. 06.07.04 con il quale stato disposto diniego alla concessione del
rinnovo del permesso di soggiorno a favore del sig. XXXXX/XXXXX.
Visto il ricorso notificato il 27.07.2004 e
depositato in segreteria il 27.07.2004 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Questura di Bolzano dd. 30.07.2004;
Vista l'ordinanza n. 159 dd. 24.08.2004 di
questo Tribunale con la quale stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del
provvedimento impugnato; Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del
07.12.2005 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito lĠavv. A. Tonon in
sostituzione dellĠavv. M. Ferretti per il ricorrente;
Nessuno comparso per la Questura di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
F A T T O
Il signor NAJI Hamid, cittadino marocchino,
impugna il provvedimento del Questore di Bolzano, con il quale respinta la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione dei precedenti
penali a suo carico.
A sostegno del gravame proposto il ricorrente
deduce dei motivi relativi ad erronea o carente motivazione del decreto
censurato nonch a falsa applicazione dellĠarticolo 5, comma 5, del D. Lgs.
25 luglio 1998, n. 286 e, in via subordinata, solleva la questione di costituzionalit dello
stesso articolo, nella parte in cui considera valida e ostativa al rilascio del
permesso di soggiorno la sentenza c.d. patteggiata, per violazione dei diritti
dellĠuomo, dei diritti di difesa e di eguaglianza.
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione
ed ha contestato le argomentazioni del ricorrente.
Con ordinanza n. 159/2004, resa nella Camera
di Consiglio del 24/08/2004, stata accolta lĠistanza di rilascio di
provvedimenti cautelari.
Alla pubblica udienza del 07/12/2005 il
procuratore di parete ricorrente ha chiesto, in via principale, un rinvio Òin
attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla norma applicata dalla
QuesturaÓ; quindi il ricorso stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso non merita accoglimento.
La motivazione del provvedimento di diniego
impugnato si fonda sulla esistenza di una sentenza emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Bolzano il 30.04.2003, n. 317, ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p., nei confronti del
signor XXXXX/XXXXX, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di anni
uno e mesi otto di reclusione e euro 2400,00 di multa, con i benefici di legge
per Òavere, senza lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 17 e fuori dallĠipotesi dellĠarticolo
75,
illecitamente detenuto per fine di spaccio n. 96 pastiglie extasj e grammi 1.20
di cocaina, sostanze stupefacenti di cui alla tabella 1 dellĠarticolo14. In Bolzano il 9.4.2003.Ó
(cfr. sentenza 317/03, doc. dimesso in atti )
Rileva il Collegio che ai sensi dellĠarticolo
5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato
rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Il successivo comma 9 specifica che il
permesso di soggiorno rinnovato se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
LĠarticolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286
del 1998
stabilisce la non ammissibilit dello straniero Òche risulti condannato, anche
a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellĠarticolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2
del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacentiÓ.
Dal combinato disposto delle norme citate
risulta, inequivocabilmente, che lĠesistenza di una sentenza emessa ex articolo
444 c.p.p.
per reati riferiti agli stupefacenti, ostativa sia per la concessione sia per
il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ne consegue che il provvedimento di diniego
impugnato rappresentava per lĠAutorit procedente un atto dovuto, considerato
che gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo precludevano al
questore la possibilit di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
N vale appellarsi, in senso contrario, alla
circolare del Ministero dellĠInterno 9 settembre 2003, n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div.,
che distingue tra rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno:
Òper quanto concerne lĠingresso nel territorio
dello Stato, la legge esplicita nel conferire allĠorgano amministrativo il
potere di respingimento in tutti i casi di condanna per determinati reati,
mentre non si riscontra un tale automatismo e perentoriet delle disposizioni
legislative nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso
rimesso al Questore il potere – dovere di esaminare la situazione complessiva
in cui versa attualmente lo straniero. Pertanto si ritiene che la condanna per
uno dei reati indicati nellĠarticolo 4, comma 3, della Legge in oggetto,
non comporti automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso
di soggiornoÉÓ.
Anzitutto, va posto in rilievo che le
circolari non hanno carattere normativo, n sono vincolanti per gli estranei
allĠamministrazione, cosicch, ove tendano ad introdurre una non corretta
interpretazione delle norme (nel caso specifico degli articoli 4 e 5 del D.
Lgs. n. 286 del 1998), devono considerarsi in contrasto con le stesse norme e, pertanto,
vanno disattese
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio
1998, n. 112, Sez. III, 9 gennaio 2001, n. 1874 e TRGA Trento, 7 agosto 2003,
n. 317).
Ebbene, ad avviso di questo Collegio e come
gi stabilito da questo Tribunale con la sentenza n. 415 del 27.9.2004, la
citata circolare non appare conforme alla volont del legislatore, il quale ha
espressamente posto sullo stesso piano lĠipotesi di rilascio e quella di
rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n.
286 del 1998).
Quanto alla questione di costituzionalit
della stessa norma, sollevata dal ricorrente, essa appare manifestamente
infondata, in quanto, nel caso specifico, il reato non risulta da una semplice
denuncia, ma da una vera e propria condanna, sia pure con sentenza emessa ai
sensi dellĠarticolo 444 c.p.p.
Va rilevato che la sentenza patteggiata viene
richiesta dallo stesso interessato e presuppone unĠammissione di colpevolezza.
In sostanza non si vede perch al legislatore
dovrebbe essere precluso di vietare lĠingresso o il soggiorno in Italia di
persone con precedenti penali riferiti ad alcune tipologie di reati, tra cui
quelle concernenti gli stupefacenti, considerandoli particolarmente gravi e
pericolosi per la societ.
Per le considerazioni esposte il ricorso va
rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre
la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Bolzano, nella camera di
consiglio del 07.12.2005.
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
Hugo DEMATTIO