MOTIVI DELLA DECISIONE

 

         A seguito di arresto in flagranza nel giorno 28.12.2010, FK era tratto avanti a questo Tribunale per la convalida dellĠarresto, nonchŽ per la celebrazione del contestuale giudizio ai sensi dellĠart. 558 c.p.p., in relazione ai reati di cui ai capi dĠimputazione A) e B) previsti dagli artt. 14 comma 5 ter d. lg. 286/1998 (cos“ riqualificato il fatto di cui al capo A) e 73 comma 1 DPR 309/1990.

         AllĠesito della fase di convalida, lĠimputato ha chiesto procedersi con rito abbreviato, anche in relazione al reato di cui al capo C).

         Sulla base degli atti - tutti utilizzabili ex art. 442 c.p.p. - pu˜ ritenersi provata la responsabilitˆ dellĠimputato per i reati ascrittigli, previa la suddetta riqualificazione e con esclusione delle condotte di cessione di droga a persone ignote di cui al capo C).

(É)

- il prevenuto era inottemperante ad ordine di allontanamento, in quanto destinatario di ordine di allontanamento del Questore di Bologna emesso in data 14.6.2010 e notificatogli lo stesso giorno (in cui si rappresenta che FH era giˆ destinatario di ordine di allontanamento del Questore di Bologna in data 13.8.2009);

- lĠordine di allontanamento in data 14.6.2010  idoneamente motivato ed  stato tradotto in lingua francese ed araba, che il prevenuto ha mostrato di conoscere (lĠimputato, peraltro, in udienza ha affermato di essere a conoscenza dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento);

- non  invece sufficientemente motivato (riguardo allĠimpossibilitˆ sia di eseguire immediatamente lĠespulsione, sia di trattenere lo straniero nel Centro di Identificazione) lĠordine di allontanamento in data 13.8.2009, che pertanto deve essere disapplicato in quanto nullo, con conseguente riqualificazione del fatto sub A) ex art. 14 comma 5 ter d. lg. 286/1998.

         In ordine al reato di cui al capo A), si osserva quanto segue.

         LĠimputato era destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna in data 14.6.2010 e di relativo ordine di allontanamento del Questore di Bologna in data 14.6.2010 (provvedimenti in cui si dˆ atto che nei confronti del prevenuto erano giˆ stati emessi decreto di espulsione del Prefetto di Bologna in data 13.8.2009 ed ordine di allontanamento del Questore di Bologna in data 13.8.2009, per mero errore materiale indicati come emessi in data 13.8.1999), atti notificati a FH in pari data in lingua sia italiana, sia francese, sia araba (lingua - questĠultima - che lĠimputato, in udienza, ha dichiarato di conoscere).

        Il provvedimento del Questore di Bologna in data 14.6.2010 (in atti), presupposto del reato contestato, non presenta vizi rilevabili da questo giudice, in quanto emesso dallĠautoritˆ competente, nei casi e nelle forme prescritte dalla legge, nonchŽ sufficientemente motivato. Peraltro, analoga osservazione deve farsi per il provvedimento del Prefetto di Bologna in data 14.6.2010 giˆ sopra menzionato.

         In particolare, lĠordine de quo  motivato con riguardo sia allĠimpossibilitˆ di dare esecuzione immediata allĠespulsione perchŽ ҏ necessario acquisire documenti per il viaggioÓ, sia allĠimpossibilitˆ di trattenere lĠimputato nel Centro di Identificazione Òper indisponibilitˆ di postiÓ e simile motivazione deve ritenersi sufficiente sulla base della giurisprudenza di legittimitˆ. Invero,  pacifico che la motivazione dellĠordine del Questore pu˜ essere sintetica e priva di dettagli tecnici (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 4.2.2009, n. 5955) e pu˜ essere integrata anche dal riferimento, nel provvedimento redatto su modulo a stampa, alla mancanza di posti disponibili nel predetto Centro (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27.9.2007, n. 2451).

Non appare, invece, sufficientemente motivato (mancando lĠindicazione di qualsiasi motivo circa lĠimpossibilitˆ sia di eseguire immediatamente lĠespulsione, sia di trattenere lo straniero nel Centro di Identificazione) lĠordine di allontanamento in data 13.8.2009.

Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza  concorde nellĠaffermare che lĠordine di allontanamento deve essere Òmotivato in riguardo sia alla impossibilitˆ di eseguire immediatamente lĠespulsione che di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneaÓ (Cass. Pen., Sez. I, 13.5.2009, n. 22752; conf. Cass. Pen., Sez. I, 4.2.2009, n. 5955).

LĠordine di allontanamento emesso dal Questore di Bologna in data 13.8.2009 deve, pertanto, essere ritenuto nullo, in quanto privo di elemento essenziale.

Ne consegue che lĠordine di allontanamento del Questore di Bologna emesso in data 14.6.2010 deve ritenersi impartito ex art. 14 comma 5 bis d.lg. 286/1998.

        In fatto, va rilevato che il 28.12.2010 lĠimputato  stato fermato in Bologna ed identificato da agenti di Polizia; dagli accertamenti svolti il medesimo imputato  risultato destinatario dellĠordine di allontanamento emesso in data 14.6.2010 giˆ sopra menzionato.

         Certamente alla data del 28.12.2010 il prevenuto era gravato dallĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato e, non avendo ottemperato allo stesso, si  reso responsabile del reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter d. lg. 286/1998, sussistendo di tale fattispecie tutti gli elementi (non potendosi dubitare della volontarietˆ della sua condotta, in carenza di elementi che depongano in senso diverso; peraltro lo stesso imputato ha dichiarato che, ben consapevole dei provvedimenti di espulsione a suo carico, si  trattenuto in Italia per problemi familiari ed economici).

         Non sussistono, quindi, dubbi circa la ricorrenza - nella fattispecie concreta - degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter d. lg. 286/1998.

In specie, non pu˜ ritenersi un giustificato motivo di inottemperanza allĠordine di allontanamento la carenza di mezzi economici assunta dallĠimputato: costui, infatti, ben poteva attivarsi presso le competenti autoritˆ consolari per il rimpatrio. NŽ il predetto motivo pu˜ essere integrato dai non meglio precisati problemi familiari solo menzionati dal prevenuto.

Inoltre non pu˜ condividersi la tesi secondo cui lĠordine di allontamento de quo sarebbe nullo sia per difetto di motivazione riguardo alle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale Òanche reiterataÓ, sia per la contestualitˆ della notifica del decreto di espulsione e dellĠordine di allontanamento, da considerarsi indice della motivazione solo formale di questĠultimo.

Sotto il primo profilo, si rileva che lĠart. 14 comma 5 bis d. lg. 286/1998 - nel richiedere ÒlĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello StatoÓ - esige solo che nellĠordine di allontanamento siano precisate le sanzioni previste dallĠart. 14 comma 5 quater d. lg. 286/1998 previste per la permanenza illegale (non distinguendo, la norma incriminatrice, tra permanenza reiterata o meno), mentre lĠinciso Òanche reiterataÓ trova la sua ratio nellĠesigenza di superare quella giurisprudenza di legittimitˆ che - nel vigore della normativa previgente - aveva ritenuto lĠinsussistenza del reato in caso di violazioni allĠordine di allontanamento successive alla prima.

Sotto il secondo profilo, si rileva che dalla contestualitˆ della notifica del decreto di espulsione e dellĠordine di allontanamento non pu˜ evincersi la mera apparenza della motivazione di questĠultimo, atteso che la concomitante comunicazione dei due provvedimenti non esclude che il secondo sia stato emesso un congruo tempo dopo il primo, previa verifica di tutti i presupposti di fatto. Peraltro - diversamente opinando - si dovrebbe ritenere che pubblici ufficiali abbiano attestato circostanze non vere e ci˜ in carenza di qualsiasi elemento che possa suffragarlo.

         Non  altres“ condivisibile la tesi difensiva secondo cui lĠordine di allontanamento emesso dal Questore di Bologna il 14.6.2010 sarebbe nullo sia per il richiamo in esso contenuto del precedente ordine di allontanamento in data 13.8.2009, sia per le modifiche alla disciplina dellĠespulsione introdotte dalla c.d. direttiva rimpatri.

         Sotto il primo aspetto, si rileva che il richiamo - contenuto nellĠordine di allontanamento emesso dal Questore di Bologna il 14.6.2010 - del precedente ordine di allontanamento in data 13.8.2009 non incide in alcun modo sulla validitˆ del provvedimento, che - a prescindere da detto richiamo - risulta completo di tutti i suoi elementi essenziali ed integra pertanto un ordine di allontanamento impartito ex art. 14 comma 5 bis d.lg. 286/1998, con conseguente configurabilitˆ del reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter d.lg. 286/1998.

         Sotto il secondo aspetto, si osserva che la sussistenza del reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter d.lg. 286/1998 non viene meno per il fatto che il 24.12.2010  scaduto il termine per adeguare la normativa interna al contenuto della Direttiva 2008/115/CE Òrecante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolareÓ (c.d. direttiva rimpatri): a prescindere dalla possibilitˆ di attribuire o meno alla direttiva effetto diretto (e quindi di immediata prevalenza rispetto al diritto interno difforme), va rilevato che - nel caso di specie - trattasi di un ordine di allontanamento legittimamente emanato prima della data del 24.12.2010 e dunque nella vigenza della precedente normativa, per cui - da un lato -  da escludersi che si verta al cospetto di un ordine affetto da invaliditˆ sopravvenuta per lĠintervenuta scadenza del termine di adeguamento (cfr. Corte Cost., 5.6.1984, sent. n. 170) e - dĠaltro lato - non sembrano emergere profili che investano la successione di norme penali rilevanti ex art. 2 comma 4 c.p., in quanto la disciplina che regola le modalitˆ di espulsione non pare assurgere al rango di elemento normativo della fattispecie, suscettibile - se pi favorevole - di una applicazione retroattiva (cfr., in tema, Cass. Pen., Sez. Un., 27.9.2007, n. 2451) ed inoltre si deve qualificare lĠordine del Questore - della cui violazione si controverte - alla stregua di un presupposto di fatto per lĠintegrazione del delitto (cfr., al riguardo, Cass. Pen., Sez. VI, 7.4.2005, n. 18149, relativamente allĠart. 323 c.p.).

         FH, pertanto, deve essere ritenuto responsabile del reato di cui al capo A), come sopra riqualificato.

(É)

 

P.Q.M.

 

visti gli artt. 442, 521, 533 - 535 c.p.p.,

previa riqualificazione ex art. 14 comma 5 ter d. lg. 286/1998 del reato di cui al capo A), dichiara FH responsabile dei reati ascrittigli con esclusione - relativamente al reato di cui al capo C) - delle cessioni a persone non identificate e, ritenute sussistenti lĠattenuante di cui allĠart. 73 comma 5 DPR 309/1990 e la continuazione, condanna FH alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia;

Bologna, 29 dicembre 2010

 

                                                             Il giudice

                                                             Paola Palladino