data
del deposito:
DAta
irrevocabilit:
V
del P.G._________________
N.________________
Reg. Esec.
N._____________Campione
Pen.
redatta
scheda il
__________________________
rilasciati
estratti
___________________________
TRIBUNALE ORDINARIO DI
TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di
Torino – V Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr.ssa
Diamante MINUCCI alla udienza del 4.1.2011 ha pronunziato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
Nei confronti di :
P. F. nato a MAKA (MAURITANIA) il 17/08/1985
Detenuto presente
Difeso di fiducia dallavv. D. Lazzaro
IMPUTATO
Del reato di cui allart. 14
co.5 quater D.L.vo n. 286/1998 perch, quale cittadino straniero, destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5 ter, continuava a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato in violazione del nuovo ordine del Questore della
Provincia di Torino di lasciare il territorio dello Stato, ai sensi del comma 5
bis della citata disposizione normativa, entro cinque giorni dal provvedimento
stesso, notificatogli in data 21/12/2010 essendo stata lespulsione disposta
per avere gi violato un precedente ordine del Questore di Torino notificatogli
in data 20/08/2005 con il quale gli veniva ordinato di lasciare il territorio
dello Stato.
Accertato in TORINO il 02/01/2011.
Conclusioni
delle parti
- P.M.
attenuanti generiche, condanna alla pena
finale di mesi otto di reclusione
- Difesa
assoluzione perch il fatto non sussiste, in
subordine attenuanti generiche nella massima estensione, pena contenuta nei
minimi edittali, doppi benefici.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
P. F.
veniva presentato dal P.M. alludienza del 4.1.2011 per la
convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
Questo
giudice convalidava larresto e si
riservava sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della
custodia in carcere allesito del giudizio direttissimo. Il pubblico ministero contestava
allimputato il reato come in epigrafe
formulato ed il P. chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato.
Il
giudice ammetteva il rito richiesto e le parti concludevano come da verbale.
Dalle
risultanze processuali emerge che:
il
20.8.2005 con il nome di B. F. nato in Gabon il 2.7.1979 fu emesso, nei
confronti dellimputato un decreto di espulsione ed il conseguente ordine di
allontanamento dal territorio dello stato del questore. Il P. non ottemper alle
disposizioni e venne arrestato per il reato di cui allart 14 comma 5 ter d.
l.vo 286/1998 in data 13.12.2010.
Allesito
della convalida e del giudizio direttissimo lo stesso fu condannato con rito
abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione il 15.12.2010
e gli fu concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In data
21.12.2010 venne allo stesso notificato un nuovo decreto di espulsione e
lordine di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni dalla
notifica avvenuta lo stesso giorno (21.12.2010).
Il
2.1.2010 limputato era controllato da agenti della questura di Torino, dopo
averne osservato i contatti sospetti con alcuni presunti tossicodipendenti. In suo
possesso si rinveniva soltanto una cospicua somma di denaro, 315 euro, ed un
cellulare, ma constata linottemperanza allordine di allontanamento lo stesso
era tratto in arresto e presentato per la convalida ed il contestuale giudizio
direttissimo in relazione al reato in epigrafe indicato.
Si proceduto alla convalida dellarresto considerando che esso
provvedimento in relazione al quale si valuta, con giudizio ex ante, la
legittimit dellattivit delle forze di polizia, che devono in astratto, e
nellurgenza del provvedere, stimare se
sussistono estremi di reato. Valutazione che implica un tipo di delibazione
sommaria diversa da quella pi pregnante che spetta al giudice in relazione ai
gravi indizi di colpevolezza, condizione per lemissione di misure cautelari, e
nel merito per accertare la responsabilit dellimputato. A ci si aggiunga che
nel caso di specie, violazione
dellart 14 d. l. vo 286/1998, sulla base di provvedimenti del questore e del
prefetto larresto obbligatorio,
caso che fortemente riduce il margine di discrezionalit delle forze di polizia
nel procedere (Sez. 3, Sentenza n. 35962 del 07/07/2010
Cc. (dep. 07/10/2010 ) Rv. 248479.
Il 24 dicembre 2010 come noto scaduto il termine di attuazione
della direttiva 2008/115/CE del parlamento e del consiglio dell unione europea
del 16 dicembre 2008 recante norme e
procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno irregolare.
La direttiva predispone una procedura uniforme per assicurare
leffettivit dei rimpatri di cittadini extracomunitari che non hanno titolo
per soggiornare nella UE, e quindi contrastare limmigrazione clandestina e nel
contempo si propone di tutelare la libert personale dello straniero durante la
procedura di rimpatrio.
La rilevanza che viene attribuita a tale scopo indirettamente
ribadita dallart 4 della stessa direttiva che fa salve le disposizioni pi favorevoli per gli stranieri
gi vigenti e ..la facolt per gli stati membri di introdurre o mantenere
disposizioni pi favorevoli alle persone cui si applica purch compatibili con
le norme in essa stabilite
(art 4 comma 3) garantendo un livello minimo di tutela anche a quei cittadini
di paesi terzi esclusi
dallapplicazione della direttiva (art 2 par. 2 lett a).
Poich agli stati membri espressamente riconosciuta la possibilit di introdurre o mantenere
disposizioni pi favorevoli ai cittadini di paesi terzi la cui permanenza sul
territorio dello stato dellunione debba ritenersi irregolare, si deve ritenere
che essi non possono derogare a quella comunitaria con una disciplina pi
severa.
In sintesi i punti qualificanti della direttiva possono come di seguito
essere riassunti:
–
il rimpatrio volontario dello straniero deve essere privilegiato rispetto al
rimpatrio coattivo ed attuato mediante la notifica di una decisione di rimpatrio con la quale si fissa un termine di regola
compreso tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria (art. 7), salve le ipotesi eccezionali previste dal
4 dello stesso art. 7, in cui vi sia
un pericolo di fuga, o la domanda di soggiorno sia stata respinta o
lextracomunitario costituisca un pericolo per lordine o la sicurezza
pubblica.
In tali casi lo stato potr concedere un termine inferiore o stabilire
che lallontanamento sia immediato;
–
solo qualora non
sia stato concesso detto termine o esso sia trascorso senza che linteressato
sia volontariamente partito nel termine concesso, lo Stato potr procedere allesecuzione
coattiva della decisione di
rimpatrio, eventualmente previa emanazione da parte dellautorit
amministrativa e giudiziaria di un ordine di allontanamento (art. 8);
–
in tale ipotesi,
laddove non sia possibile eseguire immediatamente lallontanamento coattivo e non
possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno
coercitive, potr essere
disposto il trattenimento
dello straniero, sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare
il rimpatrio e/o effettuare lallontanamento. Il trattenimento ha durata pi
breve possibile ed mantenuto solo per il tempo necessario allespletamento
diligente delle modalit di rimpatrio(art.15);
–
leffettiva necessit del trattenimento
rispetto allo scopo di preparare il rimpatrio dovr essere riesaminata ad
intervalli ragionevoli su
richiesta dello straniero o dufficio, dovendo comunque cessare allorch risulti che non esiste pi
alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico
o per altri motivi o che non sussistono pi le condizioni di cui al paragrafo
1 (art. 15 4);
–
il trattenimento
dovr avvenire di norma negli appositi centri di permanenza temporanei, salvi casi eccezionali in cui data facolt allo Stato di
trattenere gli immigrati in attesa di allontanamento in un istituto
penitenziario, avendo in tal caso cura di assicurare che siano ivi tenuti
separati dai detenuti ordinari (art. 16 1. Le deroghe alla disposizione,
nonch a quella che privilegia la sistemazione di interi nuclei familiari (art
17 comma 2), sono consentite limitatamente ai casi in cui il numero di
extracomunitari da rimpatriare eccezionalmente elevato, comporta un
notevole onere economico e comunque dovranno avere durata limitata. Di tali
misure, e della loro cessazione, dovr comunque essere informata la commissione
europea);
–
il trattenimento
potr avere la durata massima di sei mesi (art. 15 5), prorogabili tuttavia sino al termine
massimo complessivo di diciotto mesi complessivi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, loperazione di allontanamento rischia di durare pi a
lungo a causa: a) della
mancata cooperazione da parte [dello straniero interessato], o b) dei ritardi nellottenimento della necessaria
documentazione dai paesi terzi (art. 15 6).
Le norme della direttiva, qui sinteticamente riassunte, dovranno
trovare applicazione in tutte le procedure di rimpatrio degli immigrati
irregolari, restando salva soltanto la facolt degli Stati di non applicarle in materia di respingimento alla frontiera (art. 2 2 lett. a) nonch quando il
rimpatrio sia disposto sub specie di sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale,
nonch nellambito di procedure di estradizione (art. 2 2 lett. b).
Appare evidente, il contrasto della disciplina interna ed in particolare del
decreto legislativo n. 286/1998, con il contenuto normativo della direttiva
sinteticamente riassunto.
Il decreto prevede laccompagnamento coattivo alla frontiera (art. 14 co. 1 t.u.), come atto
cui ricorrere in primis per assicurare lallontanamento dallo stato dei
cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio dello stato,
laddove la direttiva dispone che
il fine sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di
rimpatrio allo straniero che, in ottemperanza ad essa, parta volontariamente in
un termine compreso tra i sette e i trenta giorni.
Qualora non sia possibile eseguire laccompagnamento il decreto dispone
che lo straniero sia trattenuto presso un centro di identificazione ed
espulsione (art. 14 co. 1 t.u.), senza che siano previste misure sufficienti ma meno coercitive, che invece secondo la direttiva devono
essere preferite (salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente
applicate (art 15 dir. 2008/115) prima di disporre il trattenimento previsto
pertanto come misura estrema, applicabile quando alcuna delle altre meno
gravose risulti efficacemente praticabile e soltanto per preparare il
rimpatrio e/o effettuare lallontanamento in particolare quando sussiste il pericolo di fuga o il soggetto in qualche
modo ostacoli il rimpatrio.
Nellipotesi in cui non sia nemmeno possibile
procedere al trattenimento, il t.u. prevede che venga notificato allo straniero
un ordine di allontanamento
emanato dal questore, con il quale gli concesso un termine di cinque
giorni per lasciare il
territorio nazionale, che a sua volta inferiore al termine minimo di sette
giorni stabilito di norma
dalla direttiva per la decisione di rimpatrio (cui funzionalmente corrisponde,
nel vigente t.u., il decreto prefettizio di espulsione) la cui inottemperanza,
come noto, penalmente sanzionata dallart. 14 co. 5-ter e 5-quater t.u. con
la pena della reclusione.
Non pare
sussistano dubbi in ordine alla immediata e diretta applicazione della
direttiva scaduto il termine di attuazione del 24 dicembre 2010 .
Non solo trattati e regolamenti CEE sono ritenuti
direttamente applicabili nei paesi membri, ma anche le direttive nonostante
siano ritenute fonti le quali vincolano lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi (art. 288 del vigente Trattato sullUnione)
Lelaborazione dottrinaria e giurisprudenziale
consente di ritenere la direttiva immediatamente e direttamente applicabile
quando:
a) sia scaduto invano il termine di
attuazione;
b)
la direttiva sia precisa e
non condizionata, per cui
non richieda lemanazione di atti da parte delle autorit nazionali;
c)
dalla stessa discenda un effetto giuridico favorevole per lindividuo nei confronti dello Stato
inadempiente (c.d. effetto diretto verticale) (cfr. ancora G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 113 ss.).
..ancora una volta sulla base del criterio che
vuole la sostanza prevalere sulla forma occorre esaminare caso per caso se la
natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano
di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti tra stati membri e singoli.
Ci vuol dire che anche le direttive sono provviste di effetto diretto quando e
nelle disposizioni in cui hanno un contenuto precettivo sufficientemente chiaro
e preciso, tale da non essere condizionato – se non formalmente ed ai
fini di certezza – allemanazione di ulteriori atti.
.le disposizioni provviste di un effetto diretto
di una direttiva non tempestivamente o non correttamente trasposta possono
essere fatte valere dal singolo solo nei confronti dello Stato e non di altri
individui proprio in quanto il fondamento di tale effetto va ricercato non
tanto in una qualit intrinseca dellatto quanto nellesigenza di impedire che
lo stato inadempiente possa opporre ai singoli, giovandosene, il proprio
inadempimento (pag 115
ancora Dir. Com Tesauro)
Cos chiarito che la scadenza del termine di
attuazione della direttiva 2008/115 rende immediatamente e direttamente applicabile
la disciplina comunitaria ne consegue che
deve essere disapplicata quella nazionale con essa in contrasto, come precisato dalla Corte Costituzionale:
.si pone a questo punto il problema della definizione dei
rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie
direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.
Come questa Corte ha affermato nella
sentenza n. 170 del 1984 e in altre successive, il riconoscimento
dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come ordinamenti
reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a
considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme
comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento
della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui
giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 della Costituzione e al
conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo
delle Comunita europee e agli atti a questo equiparati. Cio significa che,
mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico
o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario - nel senso che
sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di
abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di quell 'ordinamento-,
al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento
interno come norme investite di &forza o valore di legge>, vale a dire
come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri
degli organi di produzione normativa della Comunita, hanno un rango primario.
Da ci deriva, come ha precisato
la gia ricordata sentenza n. 170 del 1984, che, nel campo riservato alla loro
competenza, le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto
alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza tuttavia produrre,
nel caso che queste ultime siano incompatibili con esse, effetti estintivi. Pi
precisamente, l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente
applicabile e quello interno, proprio perch suppone un contrasto di quest' ultimo
con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime
giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un
proprio distinto ambito di competenza, non da luogo a ipotesi di abrogazione o
di deroga, ne a forme di caducazione o di annullamento per invalidit della
norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'
ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le
competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.
(Corte Costituzionale sent. N. 389/1989)
Non pu trascurarsi che le norme di cui allart 14
comma V ter e quater intervengono nellambito della procedura amministrativa di
allontanamento del cittadino extracomunitario irregolare dal territorio dello
stato sanzionando penalmente la violazione di atti amministrativi che trovano i
loro presupposti in fatti e circostanza che attualmente, secondo le norme
comunitarie, non hanno la rilevanza ad essi precedentemente riconosciuta.
Appare assorbente ai fini della decisione la circostanza che lordine di
allontanamento del questore indica quale termine massimo entro il quale il
cittadino extracomunitario deve lasciare il territorio dello stato un termine
inferiore a quello minimo di giorni sette per la partenza volontaria fissato
dalla direttiva.
Ma gli effetti della normativa comunitaria attualmente
vigente sulle fattispecie di cui allart 14 comma ter e quater appaiono pi
dirompenti. Si gi detto che con essi si introduce una sanzione penale
nellambito della procedura amministrativa di espulsione. Pur in assenza di un
espresso divieto del legislatore europeo a quello dello stato membro di
prevedere come reato il
fatto dello straniero che, colpito da una decisione di rimpatrio ai sensi
dellart. 6 della direttiva o da un successivo ordine di allontanamento emanato
ai sensi dellart. 8 3 della direttiva, non vi ottemperi, si deve
sottolineare che esso prevede il raggiungimento dello scopo, rimpatrio del
cittadino extracomunitario, attraverso misure gradatamente coercitive che
culminano nella c.d. detenzione amministrativa rectius trattenimento presso i
centri di permanenza temporaneo, o in istituti penitenziari, ove siano tenuti
separati dai detenuti ordinari (art 16) per un tempo limitato, non eccedente i
18 mesi, strettamente necessario allespletamento diligente delle modalit di
rimpatrio (art 15). Disciplina questa che non pare conciliabile con la
previsione di una sanzione quale quella prevista dallart 14, per natura ed
entit astratta pi gravosa, comminabile in relazione ad un decreto di
espulsione e ad un ordine di allontanamento rimasti ineseguiti e soprattutto
emanati sulla base di presupposti diversi da quelli che sulla base della
normativa europea legittimano atti amministrativi simili.
Ne consegue che la norma contestata deve essere
disapplicata perch in contrasto con la disciplina introdotta dalla direttiva
comunitarie e limputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto perch il
fatto non sussiste.
Il provvedimento di espulsione e lordine di allontanamento del
questore la cui inottemperanza contestata allimputato sono stati emessi e
notificati il 21.12.2010 per cui limputato aveva termine fino al 26.12.2010
per lasciare il territorio dello stato. La violazione della norma sarebbe pertanto in astratto avvenuta quando gi
era entrata in vigore la disciplina comunitaria. Pertanto nel caso di specie appaiono
superflue eventuali ulteriori osservazioni in ordine alla natura permanente del
reato contestato e sugli effetti della sopravvenienza della disciplina
comunitaria sulla condotta illecita eventualmente avuta in data antecedente al
24.12.2010. Il problema si pone evidentemente soltanto per quei casi in cui i
cinque giorni, entro i quali lextracomunitario doveva allontanarsi secondo la
disposizione del questore, erano gi decorsi a tale data e quindi la condotta
di cui allart 14, commi ter o quater, si era, almeno in parte gi realizzata
essendo ancora vigente il decreto legislativo 286/1998.
Alla decisione segue limmediata liberazione dellimputato.
p.q.m.
visti gli artt 558, 556, 530 c.p.p. assolve P. F. dal reato
a lui ascritto perch il fatto non sussiste.
Ordina la immediata scarcerazione di P. F. se non detenuto
per altra causa.
Il giudice
Diamante MINUCCI