Nr. 11/11 rg

              Nr.11 /11 rg dib.                            N. ________________ Reg. Sent

                            data del deposito:

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                                                                                             DAta irrevocabilit:

                       V del P.G._________________

                       N.________________ Reg. Esec.

                       N._____________Campione Pen.

                       redatta scheda il

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                       rilasciati estratti

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TRIBUNALE ORDINARIO DI  TORINO

QUINTA SEZIONE PENALE

 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Tribunale di Torino  – V Sezione Penale,  in composizione monocratica,  nella persona del magistrato dr.ssa Diamante MINUCCI alla udienza del 4.1.2011 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

Nei confronti di :

P. F. nato a MAKA (MAURITANIA) il 17/08/1985

Detenuto presente

Difeso di fiducia dallavv. D. Lazzaro

IMPUTATO

 

Del reato di cui allart. 14 co.5 quater D.L.vo n. 286/1998 perch, quale cittadino straniero,  destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter, continuava a permanere illegalmente nel territorio dello Stato in violazione del nuovo ordine del Questore della Provincia di Torino di lasciare il territorio dello Stato, ai sensi del comma 5 bis della citata disposizione normativa, entro cinque giorni dal provvedimento stesso, notificatogli in data 21/12/2010 essendo stata lespulsione disposta per avere gi violato un precedente ordine del Questore di Torino notificatogli in data 20/08/2005 con il quale gli veniva ordinato di lasciare il territorio dello Stato.

Accertato in TORINO il 02/01/2011.

 

Conclusioni delle parti

- P.M.

attenuanti generiche, condanna alla pena finale di mesi otto di reclusione

 

- Difesa

assoluzione perch il fatto non sussiste, in subordine attenuanti generiche nella massima estensione, pena contenuta nei minimi edittali, doppi benefici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

P. F. veniva presentato dal P.M. alludienza del  4.1.2011  per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.

Questo giudice  convalidava larresto e si riservava sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della custodia in carcere allesito del giudizio direttissimo. Il pubblico ministero contestava allimputato il reato come in epigrafe  formulato ed il P. chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato.

Il giudice ammetteva il rito richiesto e le parti concludevano come da verbale.

 

Dalle risultanze processuali emerge che:

il 20.8.2005 con il nome di B. F. nato in Gabon il 2.7.1979 fu emesso, nei confronti dellimputato un decreto di espulsione ed il conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello stato del questore. Il P. non ottemper alle disposizioni e venne arrestato per il reato di cui allart 14 comma 5 ter d. l.vo 286/1998 in data 13.12.2010.

Allesito della convalida e del giudizio direttissimo lo stesso fu condannato con rito abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione il 15.12.2010 e gli fu concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In data 21.12.2010 venne allo stesso notificato un nuovo decreto di espulsione e lordine di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni dalla notifica avvenuta lo stesso giorno (21.12.2010).

Il 2.1.2010 limputato era controllato da agenti della questura di Torino, dopo averne osservato i contatti sospetti con alcuni presunti tossicodipendenti. In suo possesso si rinveniva soltanto una cospicua somma di denaro, 315 euro, ed un cellulare, ma constata linottemperanza allordine di allontanamento lo stesso era tratto in arresto e presentato per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione al reato in epigrafe indicato.

Si proceduto alla convalida dellarresto considerando che esso provvedimento in relazione al quale si valuta, con giudizio ex ante, la legittimit dellattivit delle forze di polizia, che devono in astratto, e nellurgenza del provvedere,  stimare  se sussistono estremi di reato. Valutazione che implica un tipo di delibazione sommaria diversa da quella pi pregnante che spetta al giudice in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, condizione per lemissione di misure cautelari, e nel merito per accertare la responsabilit dellimputato. A ci si aggiunga che nel caso di specie,  violazione dellart 14 d. l. vo 286/1998, sulla base di provvedimenti del questore e del prefetto larresto   obbligatorio, caso che fortemente riduce il margine di discrezionalit delle forze di polizia nel procedere (Sez. 3, Sentenza n. 35962 del 07/07/2010 Cc.  (dep. 07/10/2010 ) Rv. 248479.

 

Il 24 dicembre 2010 come noto scaduto il termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE del parlamento e del consiglio dell unione europea del 16 dicembre 2008 recante  norme  e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare.

La direttiva predispone una procedura uniforme per assicurare leffettivit dei rimpatri di cittadini extracomunitari che non hanno titolo per soggiornare nella UE, e quindi contrastare limmigrazione clandestina e nel contempo si propone di tutelare la libert personale dello straniero durante la procedura di rimpatrio.

La rilevanza che viene attribuita a tale scopo indirettamente ribadita dallart 4 della stessa direttiva che  fa salve le disposizioni pi favorevoli per gli stranieri gi vigenti e ..la facolt per gli stati membri di introdurre o mantenere disposizioni pi favorevoli alle persone cui si applica purch compatibili con le norme in essa stabilite (art 4 comma 3) garantendo un livello minimo di tutela anche a quei cittadini di paesi terzi  esclusi dallapplicazione della direttiva (art 2 par. 2 lett a).  

Poich agli stati membri espressamente  riconosciuta la possibilit di introdurre o mantenere disposizioni pi favorevoli ai cittadini di paesi terzi la cui permanenza sul territorio dello stato dellunione debba ritenersi irregolare, si deve ritenere che essi non possono derogare a quella comunitaria con una disciplina pi severa.

 

In sintesi i punti qualificanti della direttiva possono come di seguito essere riassunti:

      il rimpatrio volontario dello straniero deve essere privilegiato rispetto al rimpatrio coattivo ed attuato mediante la notifica  di una decisione di rimpatrio con la quale si fissa un termine di regola compreso tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria (art. 7), salve le ipotesi eccezionali previste dal 4 dello stesso art. 7, in cui vi sia  un pericolo di fuga, o la domanda di soggiorno sia stata respinta o lextracomunitario costituisca un pericolo per lordine o la sicurezza pubblica.

In tali casi lo stato potr concedere un termine inferiore o stabilire che lallontanamento sia immediato;

      solo qualora non sia stato concesso detto termine o esso sia trascorso senza che linteressato sia volontariamente partito nel termine concesso, lo Stato potr procedere allesecuzione coattiva della decisione di rimpatrio, eventualmente previa emanazione da parte dellautorit amministrativa e giudiziaria di un ordine di allontanamento (art. 8);

      in tale ipotesi, laddove non sia possibile eseguire immediatamente lallontanamento coattivo e non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, potr essere disposto il trattenimento dello straniero, sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare lallontanamento. Il trattenimento ha durata pi breve possibile ed mantenuto solo per il tempo necessario allespletamento diligente delle modalit di rimpatrio(art.15);

       leffettiva necessit del trattenimento rispetto allo scopo di preparare il rimpatrio dovr essere riesaminata ad intervalli ragionevoli su richiesta dello straniero o dufficio, dovendo comunque cessare allorch risulti che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi le condizioni di cui al paragrafo 1 (art. 15 4);

      il trattenimento dovr avvenire di norma negli appositi centri di permanenza temporanei, salvi casi eccezionali in cui data facolt allo Stato di trattenere gli immigrati in attesa di allontanamento in un istituto penitenziario, avendo in tal caso cura di assicurare che siano ivi tenuti separati dai detenuti ordinari (art. 16 1. Le deroghe alla disposizione, nonch a quella che privilegia la sistemazione di interi nuclei familiari (art 17 comma 2), sono consentite limitatamente ai casi in cui il numero di extracomunitari da rimpatriare eccezionalmente elevato, comporta un notevole onere economico e comunque dovranno avere durata limitata. Di tali misure, e della loro cessazione, dovr comunque essere informata la commissione europea);

      il trattenimento potr avere la durata massima di sei mesi (art. 15 5), prorogabili tuttavia sino al termine massimo complessivo di diciotto mesi complessivi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, loperazione di allontanamento rischia di durare pi a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte [dello straniero interessato], o b) dei ritardi nellottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi (art. 15 6).

Le norme della direttiva, qui sinteticamente riassunte, dovranno trovare applicazione in tutte le procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari, restando salva soltanto la facolt degli Stati di non applicarle in materia di respingimento alla frontiera (art. 2 2 lett. a) nonch quando il rimpatrio sia disposto sub specie di sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, nonch nellambito di procedure di estradizione (art. 2 2 lett. b).


 
Appare evidente, il contrasto della disciplina interna ed in particolare del decreto legislativo n. 286/1998, con il contenuto normativo della direttiva sinteticamente riassunto.

Il decreto prevede laccompagnamento coattivo alla frontiera (art. 14 co. 1 t.u.), come atto cui ricorrere in primis per assicurare lallontanamento dallo stato dei cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio dello stato, laddove  la direttiva dispone che il fine sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di rimpatrio allo straniero che, in ottemperanza ad essa, parta volontariamente in un termine compreso tra i sette e i trenta giorni.

Qualora non sia possibile eseguire laccompagnamento il decreto dispone che lo straniero sia trattenuto presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14 co. 1 t.u.), senza che siano  previste misure sufficienti ma meno coercitive, che invece secondo la direttiva devono essere preferite (salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate (art 15 dir. 2008/115) prima di disporre il trattenimento previsto pertanto come misura estrema, applicabile quando alcuna delle altre meno gravose risulti efficacemente praticabile e soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare lallontanamento in particolare  quando sussiste il pericolo di fuga o il soggetto in qualche modo ostacoli il rimpatrio.

Nellipotesi in cui non sia nemmeno possibile procedere al trattenimento, il t.u. prevede che venga notificato allo straniero un ordine di allontanamento emanato dal questore, con il quale gli concesso un termine di cinque giorni per lasciare il territorio nazionale, che a sua volta inferiore al termine minimo di sette giorni stabilito di norma dalla direttiva per la decisione di rimpatrio (cui funzionalmente corrisponde, nel vigente t.u., il decreto prefettizio di espulsione) la cui inottemperanza, come noto, penalmente sanzionata dallart. 14 co. 5-ter e 5-quater t.u. con la pena della reclusione.

Non pare  sussistano dubbi in ordine alla immediata e diretta applicazione della direttiva scaduto il termine di attuazione del 24 dicembre 2010 .

Non solo trattati e regolamenti CEE sono ritenuti direttamente applicabili nei paesi membri, ma anche le direttive nonostante siano ritenute fonti le quali vincolano lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 del vigente Trattato sullUnione)

Lelaborazione dottrinaria e giurisprudenziale consente di ritenere la direttiva immediatamente e direttamente applicabile quando:

a)  sia scaduto invano il termine di attuazione;

b) la direttiva sia precisa e non condizionata, per cui non richieda lemanazione di atti da parte delle autorit nazionali;

c) dalla stessa discenda un effetto giuridico favorevole per lindividuo nei confronti dello Stato inadempiente (c.d. effetto diretto verticale) (cfr. ancora G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 113 ss.).

..ancora una volta sulla base del criterio che vuole la sostanza prevalere sulla forma occorre esaminare caso per caso se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti tra stati membri e singoli. Ci vuol dire che anche le direttive sono provviste di effetto diretto quando e nelle disposizioni in cui hanno un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e preciso, tale da non essere condizionato – se non formalmente ed ai fini di certezza – allemanazione di ulteriori atti.

.le disposizioni provviste di un effetto diretto di una direttiva non tempestivamente o non correttamente trasposta possono essere fatte valere dal singolo solo nei confronti dello Stato e non di altri individui proprio in quanto il fondamento di tale effetto va ricercato non tanto in una qualit intrinseca dellatto quanto nellesigenza di impedire che lo stato inadempiente possa opporre ai singoli, giovandosene, il proprio inadempimento (pag 115 ancora Dir. Com Tesauro)

Cos chiarito che la scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115 rende immediatamente e direttamente applicabile la disciplina comunitaria ne consegue che  deve essere disapplicata  quella nazionale con essa  in contrasto, come precisato dalla Corte Costituzionale:

.si pone a questo punto il problema della definizione dei rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.

Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 170 del 1984 e in altre successive, il riconoscimento dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 della Costituzione e al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo delle Comunita europee e agli atti a questo equiparati. Cio significa che, mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario - nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di quell 'ordinamento-, al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di &forza o valore di legge>, vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunita, hanno un rango primario. Da ci  deriva, come ha precisato la gia ricordata sentenza n. 170 del 1984, che, nel campo riservato alla loro competenza, le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza tuttavia produrre, nel caso che queste ultime siano incompatibili con esse, effetti estintivi. Pi precisamente, l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perch suppone un contrasto di quest' ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non da luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, ne a forme di caducazione o di annullamento per invalidit della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest' ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.

(Corte Costituzionale sent. N. 389/1989)

 

Non pu trascurarsi che le norme di cui allart 14 comma V ter e quater intervengono nellambito della procedura amministrativa di allontanamento del cittadino extracomunitario irregolare dal territorio dello stato sanzionando penalmente la violazione di atti amministrativi che trovano i loro presupposti in fatti e circostanza che attualmente, secondo le norme comunitarie, non hanno la rilevanza ad essi precedentemente riconosciuta. Appare assorbente ai fini della decisione la circostanza che lordine di allontanamento del questore indica quale termine massimo entro il quale il cittadino extracomunitario deve lasciare il territorio dello stato un termine inferiore a quello minimo di giorni sette per la partenza volontaria fissato dalla direttiva.

Ma gli effetti della normativa comunitaria attualmente vigente sulle fattispecie di cui allart 14 comma ter e quater appaiono pi dirompenti. Si gi detto che con essi si introduce una sanzione penale nellambito della procedura amministrativa di espulsione. Pur in assenza di un espresso divieto del legislatore europeo a quello dello stato membro di prevedere come reato il fatto dello straniero che, colpito da una decisione di rimpatrio ai sensi dellart. 6 della direttiva o da un successivo ordine di allontanamento emanato ai sensi dellart. 8 3 della direttiva, non vi ottemperi, si deve sottolineare che esso prevede il raggiungimento dello scopo, rimpatrio del cittadino extracomunitario, attraverso misure gradatamente coercitive che culminano nella c.d. detenzione amministrativa rectius trattenimento presso i centri di permanenza temporaneo, o in istituti penitenziari, ove siano tenuti separati dai detenuti ordinari (art 16) per un tempo limitato, non eccedente i 18 mesi, strettamente necessario allespletamento diligente delle modalit di rimpatrio (art 15). Disciplina questa che non pare conciliabile con la previsione di una sanzione quale quella prevista dallart 14, per natura ed entit astratta pi gravosa, comminabile in relazione ad un decreto di espulsione e ad un ordine di allontanamento rimasti ineseguiti e soprattutto emanati sulla base di presupposti diversi da quelli che sulla base della normativa europea legittimano atti amministrativi simili.

Ne consegue che la norma contestata deve essere disapplicata perch in contrasto con la disciplina introdotta dalla direttiva comunitarie e limputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto perch il fatto non sussiste.

 

Il provvedimento di espulsione e lordine di allontanamento del questore la cui inottemperanza contestata allimputato sono stati emessi e notificati il 21.12.2010 per cui limputato aveva termine fino al 26.12.2010 per lasciare il territorio dello stato. La violazione della norma sarebbe  pertanto in astratto avvenuta quando gi era entrata in vigore la disciplina comunitaria. Pertanto nel caso di specie appaiono superflue eventuali ulteriori osservazioni in ordine alla natura permanente del reato contestato e sugli effetti della sopravvenienza della disciplina comunitaria sulla condotta illecita eventualmente avuta in data antecedente al 24.12.2010. Il problema si pone evidentemente soltanto per quei casi in cui i cinque giorni, entro i quali lextracomunitario doveva allontanarsi secondo la disposizione del questore, erano gi decorsi a tale data e quindi la condotta di cui allart 14, commi ter o quater, si era, almeno in parte gi realizzata essendo ancora vigente il decreto legislativo 286/1998.

Alla decisione segue limmediata liberazione dellimputato.

 

p.q.m.

 

visti gli artt 558, 556, 530 c.p.p. assolve P. F. dal reato a lui ascritto perch il fatto non sussiste.

Ordina la immediata scarcerazione di P. F. se non detenuto per altra causa.

 

Il giudice

Diamante MINUCCI