DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
   
Capo I
Disposizioni generali
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.
                               Art. 2.
                             Definizioni
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

  1. Ai fini del presente testo unico:
    a)   per   "congedo   di   maternita'"  si  intende  l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
    c)  per  "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
    d)   per   "congedo  per  la  malattia  del  figlio"  si  intende
l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per
le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e
contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.
                               Art. 3
                   (( (Divieto di discriminazione)

  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione per ragioni connesse al
sesso,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 11 aprile
2006,  n.  198,  con  particolare  riguardo  ad ogni trattamento meno
favorevole   in   ragione  dello  stato  di  gravidanza,  nonche'  di
maternita'  o  paternita',  anche  adottive,  ovvero in ragione della
titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.))
                               Art. 4
         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il
datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo
determinato  o  ((utilizzare personale con contratto)) temporaneo, ai
sensi,  rispettivamente,  dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della  legge  18  aprile  1962,  n.  230, e dell'articolo 1, comma 2,
lettera  c),  della  legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza
delle disposizioni delle leggi medesime.
  2.    L'assunzione    di    personale   a   tempo   determinato   e
((l'utilizzazione))  di  personale  temporaneo,  in  sostituzione  di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico
puo'  avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo
di  inizio  del  congedo,  salvo  periodi  superiori  previsti  dalla
contrattazione collettiva.
  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in
congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al
compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale
temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
                               Art. 5.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui  al  decreto  legislativo  21  aprile  1993, n. 124, e successive
modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.
Capo II
Tutela della salute della lavoratrice
                               Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
                               Art. 7.
                           Lavori vietati
  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I
lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre
mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
                               Art. 8.
                 Esposizione a radiazioni ionizzanti
        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.
                               Art. 9.
            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al
servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale
femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
                               Art. 10
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                              Art. 11.
                       Valutazione dei rischi
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o
condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19  settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
                              Art. 12.
                    Conseguenze della valutazione
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie
affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
                              Art. 13.
               Adeguamento alla disciplina comunitaria
   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette
lavoratrici.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
                              Art. 14.
                         Controlli prenatali
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

  1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero
visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente
presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
                              Art. 15.
                      Disposizioni applicabili
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

  1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
Congedo di maternita'
                               Art. 16 
                Divieto di adibire al lavoro le donne 
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 
 
  1. E' vietato adibire al lavoro le donne: 
    a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20; 
    b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
    c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto
all'articolo 20; ((20)) 
    d) durante gli ulteriori  giorni  non  goduti  prima  del  parto,
qualora il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a  quella
presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di
maternita' dopo il parto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 116 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella  parte
in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del
neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che  la  madre
lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e  compatibilmente  con  le
sue condizioni di salute  attestate  da  documentazione  medica,  del
congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a  far  tempo
dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare". 
                               Art. 17
                       Estensione del divieto
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o
pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, l'interdizione dal
lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione  di  cui  alla  lettera a), comma 1, dell'articolo 16, ((o
fino  ai  periodi  di  astensione  di  cui all'articolo 7, comma 6, e
all'articolo  12,  comma  2,))  per uno o piu' periodi, la cui durata
sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
   forme  morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
   di gravidanza;
b) quando  le  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  siano  ritenute
   pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
   secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il
provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della
propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
                              Art. 18.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

  1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
                              Art. 19.
                    Interruzione della gravidanza
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei
casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,
l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.
                              Art. 20.
               Flessibilita' del congedo di maternita'
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del
Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
                              Art. 21.
                           Documentazione
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

  1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui
all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al
datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  di
maternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del
parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante
qualsiasi errore di previsione.
  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
                               Art. 22
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  ((2.   L'indennita'   di  maternita',  comprensiva  di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  del  decreto-legge  30  dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con  gli  stessi  criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.))
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
                              Art. 23.
                       Calcolo dell'indennita'
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed
immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che
vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle
prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della
retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a)  nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per la
effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio
effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b)  nei  casi  in  cui,  o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli
emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i
primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c)  in  tutti  gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di
paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
                              Art. 24.
            Prolungamento del diritto alla corresponsione
                      del trattamento economico
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di
risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17. ((2))
  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza
retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento
dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative
assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in
godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 3 - 14 dicembre 2001, n. 405
(in  G.U.  1a  s.s. 19/12/2001, n. 49) ha dichiarato "in applicazione
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  24,  comma  1,  del decreto legislativo 26
marzo  2001,  n.  151  (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma  dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte
in  cui  esclude  la  corresponsione  dell'indennita'  di  maternita'
nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del medesimo
decreto legislativo".
                              Art. 25.
                      Trattamento previdenziale
           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                       art. 2, commi 1, 4, 6)

  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti
dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
                              Art. 26.
                   (( (Adozioni e affidamenti) ))

  ((1.  Il  congedo  di  maternita'  come  regolato dal presente Capo
spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici
che abbiano adottato un minore.
  2.  In  caso  di  adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante  i  primi  cinque  mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice.
  3.  In  caso  di  adozione  internazionale,  il congedo puo' essere
fruito  prima  dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti  relativi  alla  procedura  adottiva.  Ferma  restando la
durata  complessiva  del  congedo,  questo puo' essere fruito entro i
cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
  4.  La  lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di
cui  al  comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternita',  puo'  fruire di un congedo non retribuito, senza diritto
ad indennita'.
  5.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura  di  adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero della lavoratrice.
  6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo puo' essere fruito
entro  cinque  mesi  dall'affidamento,  per un periodo massimo di tre
mesi)).
                              Art. 27.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
Capo IV
Congedo di paternita'
                              Art. 28.
                        Congedo di paternita'
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua che
sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave
infermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
                              Art. 29.
                  Trattamento economico e normativo
        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

  1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.
                              Art. 30.
                      Trattamento previdenziale

  1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.
                              Art. 31.
                   (( (Adozioni e affidamenti) ))

  ((1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia
stato  chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.
  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  26,  comma  4, spetta, alle
medesime   condizioni,  al  lavoratore.  L'ente  autorizzato  che  ha
ricevuto  l'incarico  di curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore)).
Capo V
Congedo parentale
                              Art. 32.
                          Congedo parentale
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

  1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
    a)  alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di congedo di
maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
    b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e'
elevato a undici mesi.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
                              Art. 33.
                      Prolungamento del congedo
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

  1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a
condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del
periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
                              Art. 34.
                  Trattamento economico e normativo
           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)

  1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per
un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
  2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del
congedo di cui all'articolo 33.
  3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32
ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta
un'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione
che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato
secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2.
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia.
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
                              Art. 35.
                      Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)

  1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono
coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al
comma 1 dell'articolo 25.
  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,
compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore
retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo
dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le
modalita' della prosecuzione volontaria.
  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti
iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale
(INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non
viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo
parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante
alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla
contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione
figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale,
collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque
anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
lavorativa.
                              Art. 36.
                   (( (Adozioni e affidamenti) ))

  ((1.  Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel
caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
  2.  Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari,   qualunque  sia  l'eta'  del  minore,  entro  otto  anni
dall'ingresso  del  minore  in  famiglia,  e  comunque  non  oltre il
raggiungimento della maggiore eta'.
  3.  L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo   massimo  complessivo  ivi  previsto,  nei  primi  tre  anni
dall'ingresso del minore in famiglia )).
                              Art. 37.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
                              Art. 38.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
((Riposi, permessi e congedi))
                              Art. 39.
                   Riposi giornalieri della madre
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la
lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,
istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle
immediate vicinanze di essa.
                              Art. 40.
                    Riposi giornalieri del padre
             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
                              Art. 41.
                      Riposi per parti plurimi
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.
                               Art. 42
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

  1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con
handicap  in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento
del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
((2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino
con  handicap  in  situazione  di  gravita',  il diritto a fruire dei
permessi  di  cui  all'articolo  33,  comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi
i  genitori,  anche  adottivi,  che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese)).
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)).
  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di
soggetto  con  handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo
3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo  4,  comma  1, della legge medesima . . . e che abbiano
titolo  a  fruire  dei  benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del
presente  testo  unico  e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio  1992,  n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire  del  congedo  di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8
marzo  2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo   di   congedo,   il   richiedente  ha  diritto  a  percepire
un'indennita'  corrispondente  all'ultima  retribuzione  e il periodo
medesimo  e'  coperto  da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione  figurativa  spettano  fino  a  un  importo complessivo
massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  la
corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti
all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori
non  puo'  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il
periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei
benefici  di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e
all'articolo  33,  commi  2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo
articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente
comma  per  un  periodo  continuativo non superiore a sei rgesi hanno
diritto  ad  usufruire  di  permessi non retribuiti in misura pari al
numero  dei  giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso  arco  di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa. (8) (11) (15)
  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 2005, n. 233 (in
G.U.  1a  s.s.  22/6/2005,  n.  25)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  42,  comma  5,  del decreto legislativo 26
marzo  2001,  n.  151  (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto  con handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo
ivi  indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere  all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente
inabili".
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n.
158   (in   G.U.   1a   s.s.   16/5/2007,   n.   19)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nella  parte  in  cui  non  prevede, in via prioritaria rispetto agli
altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente
con  "soggetto  con  handicap in situazione di gravita", il diritto a
fruire del congedo ivi indicato".
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AGGIORNAMENTO (15)
  La  Corte  costituzionale  con sentenza 26 - 30 gennaio 2009, n. 19
(in  G.U.  1a  s.s.  4/2/2009,  n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  42,  comma  5,  del decreto legislativo 26
marzo  2001,  n.  151  (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
include  nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi
previsto  il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a
prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave".
                             Art. 42-bis
             (( (Assegnazione temporanea dei lavoratori
            dipendenti alle amministrazioni pubbliche) ))

  ((1.  Il  genitore  con  figli  minori  fino  a  tre  anni  di eta'
dipendente  di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  puo'  essere  assegnato,  a  richiesta, anche in modo
frazionato  e  per  un  periodo  complessivamente non superiore a tre
anni,  ad  una  sede  di  servizio  ubicata  nella stessa provincia o
regione  nella  quale  l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa,  subordinatamente  alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile  di corrispondente posizione retributiva e previo assenso
delle  amministrazioni  di  provenienza  e  destinazione. L'eventuale
dissenso  deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere
comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
  2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione.))
                              Art. 43.
                  Trattamento economico e normativo
               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero
ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi
medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'
portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
                              Art. 44.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
                               Art. 45
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino. ((3))
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in
situazione di gravita'.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2003, n.
104 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2003, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  45,  comma  1,  del decreto legislativo 26
marzo  2001  n.  151  (Testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui
prevede  che  i  riposi  di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino,
anche  in  caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di
vita  del  bambino"  anziche'  "entro il primo anno dall'ingresso del
minore nella famiglia"".
                              Art. 46.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39,
40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.
Capo VII
Congedi per la malattia del figlio
                              Art. 47.
                 Congedo per la malattia del figlio
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

  1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di
astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
  2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto di
astenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni.
  3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve
presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico
specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso
convenzionato.
  4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
  5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
  6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
                              Art. 48.
                  Trattamento economico e normativo
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

  1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
                              Art. 49.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

  1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la
contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributiva
calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4
e 5.
                              Art. 50.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

  1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la
malattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.
                              Art. 51.
                           Documentazione
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

  1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la
lavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  una
dichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
l'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per il
medesimo motivo.
                              Art. 52.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
Lavoro notturno
                              Art. 53.
                           Lavoro notturno
 legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

  1.  E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di eta' del bambino.
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    b)  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  5, comma 2, lettera c), della legge 9
dicembre  1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto  disabile  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Capo IX
Divieto di licenziamento, dimissioni ((e)) diritto al rientro
                               Art. 54
                      Divieto di licenziamento
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

  1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro  previsti  dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno
di eta' del bambino.
  2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo  in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di
lavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di  colpa  grave  da  parte  della lavoratrice, costituente giusta
   causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di  ultimazione  della  prestazione per la quale la lavoratrice e'
   stata  assunta  o  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro per la
   scadenza del termine;
d) di   esito  negativo  della  prova;  resta  fermo  il  divieto  di
   discriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
   n. 125, e successive modificazioni.
  4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia  sospesa  l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa e'
addetta,  sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito
di  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223,  e  successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in
mobilita'  a  seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di
cui al comma 3, lettera b).
  5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
  7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternita',  di  cui
all'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche al
padre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende fino
al  compimento  di  un  anno  di  eta'  del  bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
  8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a  lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  ((9.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica   fino  ad  un  anno  dall'ingresso  del  minore  nel  nucleo
familiare.  In  caso di adozione internazionale, il divieto opera dal
momento  della comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando,  ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione  dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la
proposta di abbinamento.))
                              Art. 55.
                             Dimissioni
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

  1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per  cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto di
licenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'.
  3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratore
durante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno di
accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere
convalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,
competente  per  territorio.  A  detta  convalida  e' condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
                              Art. 56.
          Diritto al rientro e alla conservazione del posto
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro
e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di
gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti  ((,  nonche'  di  beneficiare di eventuali miglioramenti
delle  condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero
in  via  legislativa  o  regolamentare,  che  sarebbero loro spettati
durante l'assenza)).
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
  4-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
54,  comma  8.  Non  e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Capo X
Disposizioni speciali
                               Art. 57
    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)

  1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al
presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui
alla  legge 18 aprile 1962, n. 230, o ((utilizzati)) con contratto di
lavoro  temporaneo,  di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta
il  trattamento  economico  pari all'indennita' prevista dal presente
testo  unico  per i congedi di maternita', di paternita' e parentali,
salvo  che  i  relativi  ordinamenti prevedano condizioni di migliore
favore.
  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui
si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
                               Art. 58
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                              Art. 59.
                          Lavoro stagionale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

  1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che diano
luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto  di  licenziamento,  sempreche'  non si trovino in periodo di
congedo   di   maternita',  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
  3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro
stagionale  e'  riconosciuta  l'assicurazione di maternita', ai sensi
della  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
                              Art. 60.
                       Lavoro a tempo parziale
   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 25
febbraio  2000,  n.  61,  e,  in  particolare,  del  principio di non
discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale
beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno
comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e'
riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione
lavorativa.
  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore
di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro
in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con
quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di
calcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano
le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
                              Art. 61.
                         Lavoro a domicilio
      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al
congedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per
cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella
provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara'
riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti
per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' non
fosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salari
provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con
apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' a
riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinita'.
  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di
maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e
il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
                              Art. 62.
         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                       articoli 1, 13, 19, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,
l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
                              Art. 63.
                        Lavoro in agricoltura
      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

  1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui alle
presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita'
erogative  di  cui  all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri  previsti  per  i
lavoratori dell'industria.
  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a
condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediante
certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei
lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo  luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212, e successive
modificazioni.
  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,
IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui
all'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, prendendo a
riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,
esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi,
riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione
fissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il
salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,
ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a
quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli
non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in
applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative. A decorrere da tale momento
trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni. ((16))
  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in
misura pari a quella di cui al comma 5.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  L.  23  dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma
153)  che "L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
interpreta  nel  senso che il valore del salario medio convenzionale,
da  definire  secondo  le  modalita' stabilite nello stesso comma, ai
fini  della  contribuzione,  e' il medesimo di quello che deve essere
utilizzato  per  la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali".
                               Art. 64
         Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
     all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

  1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui
all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione
di  cui  al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle  forme  e  con le modalita'
previste  per il lavoro dipendente. A tal fine, ((...)) si applica il
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
((Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
disciplinata  l'applicazione  delle disposizioni di cui agli articoli
17  e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto)).
                              Art. 65.
                     Attivita' socialmente utili
        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,
                        comma 3, 15, 16 e 17;
    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

  1.  Le  lavoratrici  e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1
dicembre  1997,  n.  468,  e  successive  modificazioni, impegnati in
attivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e
di  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di
cui all'articolo 17 del presente testo unico.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non
possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi
dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e di
paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per
cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3,
del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri
sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, o del soggetto finanziatore
dell'attivita' socialmente utile.
  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso
o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e di
paternita'.
  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di
quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo
unico.
Capo XI
Lavoratrici autonome
                              Art. 66.
      Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le
   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

  1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre e
colone,  artigiane  ed  esercenti  attivita'  commerciali di cui alle
leggi  26  ottobre  1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e'
corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e
per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
                              Art. 67.
  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

  1.  L'indennita'  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a
seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un
certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194.
  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nella
famiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni di
eta',  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',
secondo quanto previsto all'articolo 27.
  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi
necessari.
                              Art. 68.
                       Misura dell'indennita'
         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

  1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alle
imprenditrici  agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, una
indennita'  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzione
minima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato,
come  prevista  dall'articolo  14,  comma  7,  del  decreto-legge  22
dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
  2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attivita'
commerciali  e'  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data del
parto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto,  una  indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario
minimo  giornaliero  stabilito  dall'articolo  1 del decreto-legge 29
luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato,  dalla  tabella A e dai successivi decreti ministeriali di
cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
  3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22
maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo mese di
gravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una
indennita'  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.
                               Art. 69
                          Congedo parentale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

  1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati
a  decorrere  dal  1  gennaio  2000,  e' esteso il diritto al congedo
parentale  di cui all'articolo 32, ((compresi il relativo trattamento
economico  e  iltrattamento  previdenziale  di cui all'articolo 35)),
limitatamente  ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino.
  ((1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.))
Capo XII
Libere professioniste
                               Art. 70
        Indennita' di maternita' per le libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

  1.  Alle  libere  professioniste,  iscritte ad un ente che gestisce
forme  obbligatorie  di  previdenza di cui alla tabella D allegata al
presente  testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per
i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla
stessa.
  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80  per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale
percepito  e  denunciato  ai  fini  fiscali  come  reddito  da lavoro
autonomo  dalla  libera  professionista nel secondo anno precedente a
quello dell'evento.
  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e
successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
  3-bis.  L'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque  volte  l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera  del  consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, un importo
massimo  piu'  elevato,  tenuto  conto  delle  capacita' reddituali e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005, n. 385
(in  G.U.  1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevedono   il   principio  che  al  padre  spetti  di  percepire  in
alternativa  alla madre l'indennita' di maternita', attribuita solo a
quest'ultima".
                               Art. 71
                  Termini e modalita' della domanda
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

  1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta,
indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  ((dal
competente  ente  che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in
favore  dei  liberi  professionisti)),  a seguito di apposita domanda
presentata  dall'interessata  a partire dal compimento del sesto mese
di  gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal parto.
  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da
certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' di
maternita' di cui al ((Capo III, al Capo X e al Capo XI)).
  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nel
caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
  4.  ((I  competenti  enti  che  gestiscono  forme  obbligatorie  di
previdenza in favore dei liberi professionisti)) provvedono d'ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari.
                               Art. 72
                       Adozioni e affidamenti
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

  1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  per
l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di eta'.
  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre
al  competente  ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in
favore  dei  liberi  professionisti  entro  il  termine perentorio di
centottanta  giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata
da  idonee  dichiarazioni,  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, attestanti l'inesistenza del
diritto  a  indennita'  di maternita' per qualsiasi altro titolo e la
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento. (7) ((9))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 17 - 23 dicembre 2003, n. 371
(in  G.U.  1a s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede
che  nel  caso  di adozione internazionale l'indennita' di maternita'
spetta  nei  tre  mesi  successivi all'ingresso del minore adottato o
affidato, anche se abbia superato i sei anni di eta'".
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005, n. 385
(in  G.U.  1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevedono   il   principio  che  al  padre  spetti  di  percepire  in
alternativa  alla madre l'indennita' di maternita', attribuita solo a
quest'ultima".
                               Art. 73
         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

  1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22
maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo mese di
gravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella
misura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo
70.
  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico,
rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e  deve  essere  presentata  ((al  competente ente che gestisce forme
obbligatorie  di  previdenza  in  favore  dei liberi professionisti))
entro   il  termine  perentorio  di  centottanta  giorni  dalla  data
dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
Sostegno alla maternita' e alla paternita'
                              Art. 74.
       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,
            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

  1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo   25   luglio   1998,   n.   286,   che  non  beneficiano
dell'indennita'  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico,  e'  concesso  un  assegno di maternita' pari a complessive L.
2.500.000.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
  4.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche'
l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella
1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
  5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisito
economico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza
prevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6.   Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto  alle
lavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferiore
all'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
  7.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarita'
concessiva  in  capo  ai  comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei
dati  forniti  dai  comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9.
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del
presente articolo.
  10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,
se  non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
  11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad  applicarsi  le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre
2000  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
                              Art. 75.
       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria
della  maternita',  e'  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2  luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per
la  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva in
godimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi:
    a)  quando  la  donna  lavoratrice  ha  in corso di godimento una
qualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternita'
e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita
o  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non
sia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti e' altresi'
definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile;
    c)  in  caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a
domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare.
  4.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo.
Capo XIV
Vigilanza
                              Art. 76.
          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

  1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo
unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli
di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale
la  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno
facolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facolta' di controllo.
  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente
testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie e natura.
                              Art. 77.
      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,
                       comma 1, e 31, comma 4)

  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,
XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
Disposizioni in materia di oneri contributivi
                              Art. 78.
    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,
                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

  1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti
intervenuti   successivamente  al  1  luglio  2000  per  i  quali  e'
riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale
obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei  decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  sono  ridotti  gli  oneri contributivi per
maternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti
percentuali.
  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori di
lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al comma 1 e' rivalutato al 1
gennaio  di  ogni  anno,  sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
                              Art. 79.
          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

  1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di
lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
    a)  dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il settore
dell'industria,       ((del       credito,      dell'assicurazione,))
dell'artigianato, marittimi, spettacolo; ((12))
    b)  dello  0,24  per  cento sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
    c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore ((dei))
servizi tributari appaltati; ((12))
    d)  dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli
operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 791, convertito dalla legge 26
febbraio  1982,  n.  54,  per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
    e)  dello  0,01  per  cento per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32
settimanali.
  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente
articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto
altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
L.  3  agosto  2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 5)
che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2007.
                              Art. 80.
         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

  1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cui
all'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le
relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.
                              Art. 81.
             Oneri derivanti dall'assegno di maternita'
                  per lavori atipici e discontinui
         (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

 1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
                              Art. 82.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle lavoratrici autonome
           (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogni
iscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioni
previdenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  le
variazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.
                               Art. 83
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il
contributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento
dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
  ((2.  A  seguito  della  riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo  78,  per  gli  enti  comunque denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la  ridefinizione  dei  contributi  dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi,  approvata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche'   con  gli  altri  Ministeri  rispettivamente  competenti  ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
  3.  Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.))
                              Art. 84.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
           delle collaboratrici coordinate e continuative
         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

  1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme
obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti
percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante
dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla
maternita'.
Capo XVI
Disposizioni finali
                               Art. 85
                       Disposizioni in vigore

  1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
legislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi   ai   sensi   dell'articolo  72,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
   gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo  157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica
   5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
   legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la  lettera  c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre
   1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo   1   del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n.
   33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo   14  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1982, n.
   54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la  lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4
   agosto  1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
   ottobre 1987, n. 402;
n) il  comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990,
   n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
   58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma
   2  dell'articolo  27  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
   443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
   n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo
   12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli  articoli  5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
   n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.
w) il  comma  2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
   4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
   52;
x) il  comma  1  dell'articolo  25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il
   comma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
   n. 286;
y) la  lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo
   29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la   lettera   e)  del  comma  2,  dell'articolo  1  del  decreto
   legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
   limitatamente   alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi  ivi
   previsto:
ee) il  comma  2  dell'articolo  10 e il comma 2 dell'articolo 23 del
   decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli  articoli  5  e  18,  il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3
   dell'articolo  32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il comma 3
   dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il  comma  12  dell'articolo  80 della legge 23 dicembre 2000, n.
   388.
  2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
   1403;
b) il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
   1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il  comma  4  dell'articolo  58  del  decreto del Presidente della
   Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il  comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo
   25-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
   1982, n. 337;
e) il  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2
   giugno 1982;
f) il  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23
   maggio 1991;
g) l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri  21  aprile  1994,  n.  439,  fino  al  momento della sua
   abrogazione  cosi'  come  prevista  dalla  lettera  c) del comma 1
   dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
i) il  comma  4  dell'articolo  8  e  il comma 3 dell'articolo 19 del
   decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il  comma  2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e
   della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
((k)  il  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
   aprile 2002;))
l) il  comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita'
   10 settembre 1998;
m) gli  articoli  1  e  3 del decreto del Ministro del lavoro e della
   previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il   comma   2   dell'articolo   6   del   decreto   del  Ministro
   dell'universita'  e  della  ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.
   224;
o) il  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4
   agosto 1999;
p) il  comma  6  dell'articolo  42  del  decreto del Presidente della
   Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20
   dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000;
((r-bis)  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale 21
   dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.))
                               Art. 86
                        Disposizioni abrogate
        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
         legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8
            marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

  1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b),
   dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9
   dicembre 1977, n. 903;
c) la  lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater
   della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  nonche' le parole "e gli
   articoli  6  e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
   anche  agli  affidatari  di  cui  al comma precedente" del secondo
   comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo  13  della  legge  7  agosto  1990,  n. 232, cosi' come
   modificato  dall'articolo  3  del  decreto-legge 6 maggio 1994, n.
   271,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n.
   433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo  8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
   1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
   n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
   n. 236;
l) il  comma  2  dell'articolo  2 del decreto legislativo 9 settembre
   1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il  comma  15  dell'articolo  8 del decreto legislativo 1 dicembre
   1997, n. 468;
q) l'articolo  66  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come
   modificato  dagli  articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n.
   144;
r) i  commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge
   23 dicembre 1999, n. 488;
s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del
   decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il  comma  5  dell'articolo  3,  il  comma 4-bis dell'articolo 4 e
   l'articolo  10  e  i  commi  2  e 3 dell'articolo 12, salvo quanto
   previsto  dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo
   unico, ((e l'articolo 14)) della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i  commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
   388.
  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli  articoli  1,  11  e  21  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
  ((3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  non  si  applicano  con riferimento ai congedi
disciplinati dal presente testo unico.))
                              Art. 87.
              Disposizioni regolamentari di attuazione

  1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  novembre  1976,  n.  1026, che fanno riferimento alla
disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
                              Art. 88.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                                           Allegato A
                         (Articolo 5 del decreto del Presidente della
                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

               ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

    Il  divieto  di  cui  all'art. 7, primo comma, del testo unico si
intende  riferito  al  trasporto,  sia  a braccia e a spalle, sia con
carretti  a  ruote  su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
    I  lavori  faticosi,  pericolosi  ed  insalubri, vietati ai sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti:
      A)  quelli  previsti  dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
      B)  quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo  delle  visite  mediche preventive e periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      C)  quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'
alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli allegati 4 e 5 al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive  modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      E)  i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      F)  i  lavori  di  manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      G)  i  lavori  che comportano una stazione in piedi per piu' di
meta'  dell'orario  o  che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante,  durante  la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando  il  ritmo  del  movimento  sia frequente, o esiga un notevole
sforzo:  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      I)   i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili  che
trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la  gestazione  e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      L)  i  lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei  reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      M)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze  tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      O)  i  lavori  a  bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman  e  di  ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
                             Allegato B
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 2)

                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

    A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti   fisici:   lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
      b) agenti biologici:
        toxoplasma;
        virus  della  rosolia,  a  meno  che sussista la prova che la
lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
      c) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.
    B.  Lavoratrici  in periodo successivo al parto di cui all'art. 6
del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.
                                                           Allegato C
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 1)

              ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

    A. Agenti.
    1.  Agenti  fisici, allorche' vengono considerati come agenti che
comportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
      b) movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
      c) rumore;
      d) radiazioni ionizzanti;
      e) radiazioni non ionizzanti;
      f) sollecitazioni termiche;
      g) movimenti   e   posizioni   di   lavoro,   spostamenti,  sia
all'interno  sia  all'esterno  dello  stabilimento,  fatica mentale e
fisica  e  altri  disagi  fisici  connessi all'attivita' svolta dalle
lavoratrici di cui all'art. 1.
    2. Agenti biologici.
    Agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4 ai sensi
dell'art.  75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella misura in cui sia
noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in  pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non
figurino ancora nell'allegato II.
    3. Agenti chimici.
    Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella misura in cui sia noto che
mettono  in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
      a) sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva  n.  67/548/CEE,  purche' non figurino ancora nell'allegato
II;
      b) agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) mercurio e suoi derivati;
      d) medicamenti antimitotici;
      e) monossido di carbonio;
      f) agenti   chimici   pericolosi   di  comprovato  assorbimento
cutaneo.
    B. Processi.
    Processi  industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    C. Condizioni di lavoro.
    Lavori sotterranei di carattere minerario.
                                                           Allegato D

       ((Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
           di previdenza in favore dei liberi professionisti))
((1. Cassa nazionale del notariato.
   2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
   3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
   4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
   5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
   6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
   7. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
dottori commercialisti.
   8. Cassa  nazionale  di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti.
   9. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
ragionieri e periti commerciali.
  10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
  11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
  12. Ente di previdenza dei periti industriali.
  13. Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
biologi.
  14. Cassa  di  previdenza  ed  assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
  15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
  16. Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "G.
Amendola",  limitatamente  alla  gestione  separata per i giornalisti
professionisti.
  17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.))