ALLĠUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Proc.
n. É /11
GdP
Dott. É
Il sottoscritto Avv. Guido Savio, difensore di É nel procedimento in epigrafe indicato, letta la richiesta di proroga del trattenimento presso il CIE di Torino avanzata dalla locale Questura, osserva quanto segue.
1. Il Sig. É trattenuto a seguito di provvedimento del Questore di Agrigento del 16.5.2011, convalidato il 18.6.2011, per la necessit di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit/nazionalit, ed a causa della necessit di acquisire un valido documento per lĠespatrio.
A distanza di circa un mese dallĠadozione di tale provvedimento, la Questura non allega a supporto della richiesta di proroga, alcun elemento di fatto concretamente idoneo a supportarla. In particolare, non dato sapere quali accertamenti circa lĠidentit/nazionalit del trattenuto siano stati effettuati, n con quale esito. Del pari non n dato sapere se sono stati effettuati dei tentativi volti allĠacquisizione di documenti per il viaggio.
Consegue che non sia in alcun modo documentata la sussistenza di gravi difficolt nellĠaccertamento dellĠidentit e nellĠacquisizione dei documenti per il viaggio.
Si rammenta che, ai sensi dellĠart. 14, co. 5, TU 286/98 – pure esplicitamente richiamato dalla Questura nella richiesta di proroga – la seconda proroga pu essere concessa qualora lĠaccertamento sulla identit e nazionalit, ovvero lĠacquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficolt: poich incombe sullĠAmministrazione richiedente tale onere probatorio, si ritiene che in assenza di qualsiasi allegazione al riguardo, la proroga non debba essere concessa.
2. Come risulta dagli atti, il trattenuto sbarcato a Lampedusa il 6.5.2011, del che ne d atto lo stesso decreto di respingimento.
Per contro, i provvedimenti che hanno disposto il respingimento con accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento nel C.I.E. di Torino datano 16.5.2011: cio sono stati assunti dieci giorni dopo lĠavvenuto rintraccio del trattenuto sul suolo italiano.
Durante i dieci giorni di soggiorno sullĠisola di Lampedusa, costui stato trattenuto nel locale Centro di detenzione amministrativa in condizioni di privazione della sua libert personale, ma senza alcun titolo legittimante.
Infatti, i provvedimenti amministrativi di respingimento e di trattenimento sono stati assunti e notificati solo dopo dieci giorni: non vĠ chi non veda, dunque, che vi stata una privazione della libert personale del tutto illegittima.
La situazione descritta viola in un sol colpo plurime disposizioni, e segnatamente:
Ż lĠart. 13, co.2 , della Carta costituzionale, a mente del quale non ammessa alcuna restrizione della libert personale se non per atto motivato dellĠautorit giudiziaria che, nel caso di specie, si avuto solo il 18.5.2011, allorquando il Giudice di pace di Torino ha convalidato il trattenimento del ricorrente, a fronte di una restrizione della libert che data dal 6.5.2011;
Ż lĠart. 13, co. 3 , della Costituzione repubblicana , a mente del quale lĠautorit di pubblica sicurezza – nel caso di specie la Questura di Agrigento – pu adottare provvedimenti provvisori, in casi eccezionali di necessit e urgenza previsti tassativamente dalla legge, che tuttavia debbono essere trasmessi allĠautorit giudiziaria entro quarantotto ore, trasmissione che nel caso che ci occupa stata effettuata il 16.5.2011;
Ż lĠart. 5, co. 1, lett. f) della C.E.D.U., a mente del quale nessuno pu essere privato della libert eccetto che per via legale se si tratta della detenzione legittima di una persona per impedirle di entrare nel territorio clandestinamente.
Alla luce di quanto esposto, risulta di solare evidenza la completa illegittimit della procedura concretamente adottata nel caso di specie, e , pertanto, si insta affinch il Giudice della proroga voglia non avallare ulteriormente tale palese violazione dei diritti fondamentali della persona.
Per tutte le ragioni esposte, il legale sottoscritto chiede che il GdP adito voglia non prorogare ulteriormente il trattenimento del Sig. É.
Torino, l 13.6.2011
Avv. Guido Savio