REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.1355/2007 Reg.Dec. N.
9108 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9108/02, proposto da:
MINISTERO
DELLĠINTERNO, in persona del ministro in
carica, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AMNI
ABDERRAHIM, non costituito in giudizio;
per lĠannullamento
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione terza, 25 maggio 2002, n. 2384;
visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore allĠudienza pubblica del 16 gennaio
2007 il consigliere Carmine Volpe
e udito lĠavv. dello Stato Spina per lĠappellante;
ritenuto e considerato quanto
segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha
accolto il ricorso proposto dal signor Amni Abderrahim, di cittadinanza
marocchina, avverso il provvedimento del Ministero dellĠinterno 14 dicembre
1999, che aveva respinto lĠistanza, da lui presentata, diretta a conseguire la
cittadinanza italiana. Ci in quanto il suddetto, ai sensi dellĠart. 6, comma
1, lett. b), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, era stato condannato, in
applicazione dellĠart. 444 del c.p.p., Òper un delitto non colposo per il quale
la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusioneÓ.
Il primo giudice ha ritenuto sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo.
La sentenza viene appellata dal Ministero
dellĠinterno per i seguenti motivi:
1) inammissibilit del ricorso di primo grado,
mancando la ricostruzione del fatto;
2) difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, spettando la controversia alla cognizione del giudice
ordinario;
3) infondatezza del ricorso nel merito.
Il ricorso in appello fondato.
Delle cause che precludono l'acquisto della
cittadinanza italiana "iuris communicatione" da parte del coniuge -
straniero o apolide - di un cittadino italiano, demandata alla valutazione
discrezionale dell'amministrazione solo quella prevista dall'art. 6, comma 1,
lett. c), della l. n. 91/1992, relativa all'esistenza di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'esercizio, da parte
dellĠamministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di
motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino a detto acquisto,
affievolisce il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza
a interesse legittimo. Siffatta valutazione, invece, non ha ragione di essere
per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della
cittadinanza. Ne consegue che, in caso di diniego basato sull'esistenza di una
condanna della richiedente, ai sensi del comma 1, lett. b), del citato art. 6,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato: sez. VI, 11
agosto 2005, n. 4334; sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707).
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere
accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese del doppio grado di
giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta:
a) accoglie il ricorso in appello;
b) in riforma della sentenza
impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di
giurisdizione;
c) compensa tra le parti le spese
del doppio grado di giudizio;
d) ordina che la presente
decisione sia eseguita dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Roma il 16 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con lĠintervento
dei signori:
Giovanni
Ruoppolo presidente
Carmine
Volpe consigliere,
estensore
Giuseppe
Romeo consigliere
Luciano
Barra Caracciolo consigliere
Lanfranco
Balucani consigliere
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
CARMINE
VOLPE GIOVANNI
CECI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...22/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria