REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1355/2007

Reg.Dec.

N. 9108 Reg.Ric.

ANNO  2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9108/02, proposto da:

MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

AMNI ABDERRAHIM, non costituito in giudizio;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione terza, 25 maggio 2002, n. 2384;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore allĠudienza pubblica del 16 gennaio 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito lĠavv. dello Stato Spina per lĠappellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal signor Amni Abderrahim, di cittadinanza marocchina, avverso il provvedimento del Ministero dellĠinterno 14 dicembre 1999, che aveva respinto lĠistanza, da lui presentata, diretta a conseguire la cittadinanza italiana. Ci˜ in quanto il suddetto, ai sensi dellĠart. 6, comma 1, lett. b), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, era stato condannato, in applicazione dellĠart. 444 del c.p.p., Òper un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusioneÓ.

Il primo giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

La sentenza viene appellata dal Ministero dellĠinterno per i seguenti motivi:

1) inammissibilitˆ del ricorso di primo grado, mancando la ricostruzione del fatto;

2) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario;

3) infondatezza del ricorso nel merito.

Il ricorso in appello  fondato.

Delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione" da parte del coniuge - straniero o apolide - di un cittadino italiano,  demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione solo quella prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, relativa all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'esercizio, da parte dellĠamministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino a detto acquisto, affievolisce il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza a interesse legittimo. Siffatta valutazione, invece, non ha ragione di essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza. Ne consegue che, in caso di diniego basato sull'esistenza di una condanna della richiedente, ai sensi del comma 1, lett. b), del citato art. 6, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato: sez. VI, 11 agosto 2005, n. 4334; sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707).

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

a) accoglie il ricorso in appello;

b) in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione;

c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

d) ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma il 16 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con lĠintervento dei signori:

Giovanni Ruoppolo                           presidente

Carmine Volpe                                  consigliere, estensore

Giuseppe Romeo                               consigliere

Luciano Barra Caracciolo                  consigliere

Lanfranco Balucani                            consigliere

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere                                                                          Segretario

CARMINE VOLPE                                                       GIOVANNI CECI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...22/03/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria