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Sentenza n. 3030 del 23 maggio 2011 Consiglio di Stato

Diniego concessione della cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****l;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00611/2004, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota n. 243/R27 del 24.3.2011, con la quale l’appellante dichiara di non aver più interesse all’impugnativa;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E’ tornato all’esame del Collegio – dopo l’istruttoria disposta con sentenza non definitiva n. 1029/11 del 18.2.2011 – l’atto di appello n. 89/06, notificato il 9.12.2005, con cui il Ministero dell’Interno contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, n. 611/04 del 27.10.2004, di parziale accoglimento del ricorso n. 194 del 2001, proposto dal dottor ****, cittadino iracheno, avverso il diniego di cittadinanza italiana emesso con D.M. K10C.105864 del 29.11.2001, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (ovvero per “sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”).

Nella citata sentenza si rilevava l’inammissibilità della richiesta di annullamento di atti interni della procedura (fra cui il parere del Consiglio di Stato), in quanto non autonomamente lesivi, e si sottolineava come l’interessato avesse richiesto per tre volte, a partire dal 1996, la cittadinanza italiana (da ultimo, per matrimonio con una cittadina italiana), sempre con esito negativo; l’ultimo di tali dinieghi, sottoposto a giudizio, era ritenuto nelle medesima sentenza illegittimo in quanto non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno “per relationem”, quanto meno con riferimento alle ragioni essenziali poste a base – ove sussistente – del segreto di stato per ragioni di sicurezza pubblica, con conseguente violazione del diritto di difesa.

In sede di appello, l’Amministrazione lamentava l’erroneità della gravata sentenza e sottolineava sia l’ampia discrezionalità sottostante al provvedimento impugnato in primo grado, sia la rilevata sussistenza, a carico dell‘interessato, di “elementi di pericolosità, ai fini della sicurezza della Repubblica”, con “contenuto riservato” sia di tali elementi sia delle relative fonti, interne agli organismi di sicurezza.

Tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione appellante sulle esigenze della sicurezza nazionale, con la già citata sentenza non definitiva veniva quindi disposta l’acquisizione – con le cautele previste per gli atti riservati – di tutti gli atti del procedimento, concluso con l’emanazione del diniego di cittadinanza impugnato. In vista dell’udienza in data odierna, tuttavia, l’Amministrazione depositava la nota n. prot. 243/R27 del 24.3.2011, nella quale si comunicava come – per cessata persistenza dei motivi ostativi in capo al richiedente – la cittadinanza di cui trattasi fosse stata accordata con D.M. del 23.5.2007, allegato in copia.

In tale situazione – ed in assenza di qualsiasi osservazione o domanda da parte del diretto interessato – il Collegio non può che dare atto dell’improcedibilità dell’impugnativa, avendo la medesima Amministrazione superato il proprio precedente diniego, annullato in sede giurisdizionale, attraverso il rilascio della richiesta cittadinanza italiana; quanto sopra, per dichiarata sopravvenuta cessazione delle ragioni di interesse pubblico, che avevano giustificato il diniego stesso e la contestazione del relativo annullamento; nessuna decisione è richiesta sulle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello n. 89 del 2006, come in epigrafe proposto. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 23 Maggio 2011

 
 
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