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Sentenza n. 3091 del 23 maggio 2011 Consiglio di Stato

Rigetto rinnovo permesso di soggiorno per asilo politico

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02909/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino sudanese entrato irregolarmente in Italia, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e nelle more del relativo procedimento aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo “per asilo politico”.

Successivamente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha ricevuto un diniego motivato con la considerazione che l’apposita Commissione aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato.

L’interessato ha impugnato il diniego del (rinnovo del) permesso di soggiorno temporaneo, obiettando che aveva impugnato, in altra sede, la pronuncia negativa della Commissione e che pertanto il permesso interinale non poteva essergli negato.

2. Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso.

L’Amministrazione dell’Interno ha proposto appello, peraltro senza chiedere la sospensione della sentenza.

3. Il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato è disciplinato dal regolamento emanato con D.P.R. n. 136/1990. L’art. 1, comma 2, dispone che al richiedente sia rilasciato un permesso temporaneo di soggiorno «valido sino alla definizione della procedura».

Secondo la sentenza appellata, quest’ultima disposizione va interpretata nel senso che nel suo contesto l’espressione «sino alla definizione della procedura» include anche l’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale.

Questo Collegio ritiene che la sentenza debba essere riformata.

L’art. 5 dello stesso regolamento dispone testualmente che «il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale (…) lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato (…) salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo».

Sembra chiaro, dunque, che il procedimento amministrativo si conclude con la decisione della Commissione centrale. L’eventuale impugnazione giurisdizionale appartiene ad una procedura diversa. Pertanto l’art. 1, comma 2, va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso «ad altro titolo».

4. Il T.A.R., per sorreggere la propria decisione, si è riferito anche all’art. 17 del d.P.R. n. 303/2004.

Pare a questo Collegio, invece, che proprio questa disposizione dimostri l’infondatezza del ricorso proposto dall’interessato in primo grado.

Essa, infatti, consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall’apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. Si tratta però di un procedimento diversamente configurato da quello che ha seguito l’attuale appellato, per le forme, per i presupposti, per l’autorità competente, e infine per gli effetti dell’eventuale accoglimento.

5. In conclusione, l’appello va accolto. Le spese possono essere equitativamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 23 Maggio 2011

 
 
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