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Sentenza n. 3410 del 7 giugno 2011 Consiglio di Stato

Cambio di residenza poco prima dell'inizio dell'anno scolastico non permette l'iscrizione scolastica

     

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2006,
proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

DDDDD/MMMMM, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore DDDDD/MMMMM nin, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leone con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde 2;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 05777/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ISCRIZIONE PRESSO IL LICEO “G. MERCALLI” DI NAPOLI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
 
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, n. 5777/05 del 10.5.2005 veniva accolto il ricorso proposto dal signor XXXX XXXXX– quale genitore esercente la patria potestà sul minore XXXX XXXXXX – per l’annullamento del diniego di iscrizione di quest’ultimo al liceo scientifico statale “G. Mercalli” per l’anno scolastico 2005/2006, diniego espresso con determinazione dirigenziale n. prot. 749-A2 del 21.2.2005. Tale diniego risultava emesso in quanto “da verifiche effettuate presso la Segreteria Anagrafe del Comune di Napoli” l’effettiva residenza sarebbe risultata “diversa rispetto a quella indicata nella domanda di iscrizione: un dato, quello appena indicato, ritenuto inattendibile nella citata sentenza, poiché contrastante con l’apposita certificazione rilasciata dal Comune di Napoli. In sede di appello, l’Amministrazione sottolineava come la limitata disponibilità di posti nella scuola di cui trattasi – a fronte di un più elevato numero di domande di iscrizione – rendesse necessario il ricorso ai criteri di preferenza, di cui all’articolo 6 R.D. 4.5.1925, con particolare riguardo a quello del “luogo nel quale la famiglia risiede stabilmente”. Nel caso di specie il trasferimento di residenza del giovane dal luogo di abituale residenza dei genitori (in via Petrarca, Napoli) in via Michelangelo Schipa (quartiere Chiaia di Napoli) in data 17.12.2004, ovvero nell’imminenza dell’iscrizione di cui trattasi, era stato considerato un “puro stratagemma per scavalcare altri aventi diritto”. Nel medesimo appello si rilevava inoltre l’inapplicabilità dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 (obbligo di comunicazione di avvio del procedimento) nei procedimenti avviati su istanza di parte.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le ragioni difensive dell’Amministrazione non siano condivisibili.

Anche a prescindere, infatti, da ogni questione relativa alla partecipazione al procedimento dei privati interessati (questione che non appare, in verità, esaminata dal TAR, ma che vede in ogni caso detta partecipazione prevista – anche per i procedimenti avviati su istanza di parte – a norma dell’articolo 10 bis della citata legge n. 241/1990), resta il fatto che al certificato di residenza prodotto dall’interessato non poteva non attribuirsi, quanto meno, un valore presuntivo, equiparabile a principio di prova e superabile solo sulla base di opportuni accertamenti (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 26.3.2001, n. 4339 e 3.10.1996, n. 8652; TAR Emilia Romagna, Parma, 20.2.1979, n. 40).

Non possono acquisire valore probatorio, invece, quelle che vengono proposte come mere congetture, per un cambio di residenza avvenuto in data non lontana dall’inizio dell’anno scolastico, di rilievo ai fini del presente giudizio e che poteva avere, con ogni evidenza, le più varie motivazioni personali e familiari, comunque irrilevanti purchè la nuova residenza fosse reale e non fittizia. In assenza di qualsiasi approfondimento sotto il profilo da ultimo indicato, pertanto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto. Le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011 (Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 7 Giugno 2011

 
 
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