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Sentenza n. 3534 del 13 giugno 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di regolarizzazione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

El Maataoui Fettah;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 01535/2005, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia si riferisce all’applicazione del decreto legge n. 195/2002, convertito in legge n. 222/2002, concernente la regolarizzazione del rapporto di lavoro costituito con lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

In particolare viene in rilievo la disposizione secondo la quale potevano presentare domanda di regolarizzazione i datori di lavoro che avessero occupato stranieri in posizione irregolare nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto legge.

2. Nella vicenda ora in esame, la domanda di regolarizzazione è stata respinta con la motivazione che il rapporto di lavoro irregolare risultava iniziato in data successiva al 10 giugno 2009 e pertanto non vi era stata l’occupazione continuativa per l’intero trimestre.

L’attuale appellato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Veneto, deducendo che la disposizione non può essere interpretata nel senso inteso dall’Amministrazione, bensì nel senso che sia presupposto sufficiente che entro l’arco del trimestre 10 giugno-10 settembre 2002 vi sia stata una qualche prestazione di lavoro, non importa di quale durata.

3. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso, condividendo la tesi del ricorrente.

Il Ministero dell’Interno propone appello, affermando che l’interpretazione recepita dal T.A.R. è errata.

L’appellato non si è costituito.

4. Questo Collegio aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato (cfr., fra le altre decisioni, Cons. Stato n. 1191/2010) formatasi nel senso che per l’applicazione del beneficio era necessario che il rapporto di lavoro irregolare si fosse protratto per l’intero trimestre e fosse ancora in atto al momento della domanda di sanatoria.

Alla luce di questo principio, l’appello è fondato mentre il ricorso di primo grado doveva essere respinto.

5. In conclusione, l’appello va accolto. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (sezione terza) accoglie l’appello ed annulla la sentenza appellata. Spese compensate per i due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 13 Giugno 2011

 
 
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