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Sentenza n. 3536 del 13 giugno 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 01594/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino iracheno presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo.

Il rinnovo è stato negato con richiamo al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 e con riferimento alla circostanza che l’interessato risultava avere riportato alcune condanni penali per il reato di furto di energia elettrica.

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Latina, il quale con sentenza n. 1594/2008 lo ha accolto.

2. L’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello, peraltro senza chiedere la sospensione della sentenza appellata.

L’appellato non è costituito.

Il ricorso viene ora in decisione.

3. La prima questione che si pone è quella dell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, per quanto riguarda l’individuazione delle condanne penali che la legge ritiene ostative al rilascio e, se del caso, al rinnovo del permesso di soggiorno.

In proposito la sentenza del T.A.R. afferma che il reato per il quale l’interessato è stato condannato non rientra fra quelli che la legge considera tassativamente ostativi. L’appellante Avvocatura dello Stato sostiene il contrario.

4. Il Collegio osserva che l’art. 4, comma 3, del t.u. qualifica come ostative, fra l’altro, le condanne per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice penale (arresto obbligatorio in flagranza). L’art. 380, comma 1, c.p.p., contempla fra gli altri il reato di furto (art. 624 c.p.) ove ricorra «l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi».

La “prima ipotesi” di cui alla disposizione citata è quella del furto commesso mediante «violenza sulle cose» mentre la seconda ipotesi è quella del furto commesso «mediante mezzi fraudolenti».

Ne consegue che se la condanna riguarda il furto aggravato dalla violenza sulle cose, la condanna è ostativa del permesso di soggiorno, se riguarda il furto aggravato dai mezzi fraudolenti, no.

5. Passando ora all’esame della fattispecie, si nota che le condanne di cui si parla (per vero tutte di modestissima entità e risalenti nel tempo) riguardano tutte il reato di furto di energia elettrica, commesso mediante l’allaccio abusivo alla rete, in modo da eludere la contabilizzazione dei consumi. Che questo sia il titolo di reato, è affermato nella sentenza del T.A.R. è non è smentito dal laconico atto di appello.

L’atto di appello non contiene alcuna ulteriore precisazione in punto di fatto. Dall’esame degli atti prodotti in primo grado si rileva che il Giudice penale ha ritenuto sussistente l’aggravante dei «mezzi fraudolenti».

Se questo è vero, ne consegue che le condanne in parola non sono tassativamente ostative a norma del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico. Semmai, quegli episodi dovevano essere valutati discrezionalmente quali eventuali indizi della pericolosità sociale dell’interessato.

6. Tanto basterebbe per rigettare l’appello.

Va notato, tuttavia, che il T.A.R. ha ritenuto che nella fattispecie la Questura – quand’anche si fosse trattato di cause tassativamente ostative – avrebbe dovuto darsi carico delle disposizioni introdotte nell’art. 5 del t.u. dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5. Queste disposizioni obbligano l’amministrazione ad una valutazione discrezionale riferita fra l’altro, allo stato di famiglia dell’interessato. Secondo il T.A.R., l’attuale appellato presentava le condizioni di famiglia che rendevano applicabili dette disposizioni.

Su questo punto l’atto di appello tace completamente, sicché si potrebbe dubitare persino della sua ammissibilità. E’ sufficiente, comunque, rilevare l’infondatezza dell’appello, per le ragioni sopra indicate.

7. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 13 Giugno 2011

 
 
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